NOTA INTERMINISTERIALE DEL 27 FEBBRAIO 2018 MIUR/MINISTERO DELLA SALUTE:
ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE SUL CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI A SEGUITO L. 172/17.
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie - conteneva anche misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
La volontà del Legislatore è stata quella di anticipare già dall’a.s. 2018/19 lo scambio di dati sulla regolarità vaccinale tra le istituzioni scolastiche e le Aziende sanitarie locali, in quelle regioni e Province autonome presso le quali sia già istituita un’ anagrafe vaccinale.
Proprio da questo disposto normativo scaturisce la Nota Interministeriale Ministero della salute/Miur del 27 Febbraio 2018, recante indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del Decreto legge 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017 per l’ attuazione dell’art. 3 del Decreto Legge 73/2017 convertito in L. 119/2017 per gli anni scolastici – calendari annuali 2017/18 e 2018/19.
Vediamo nello specifico le disposizioni in merito, sottolineando che il passaggio propedeutico a cura delle Istituzioni Scolastiche sarà quello di verificare se nella Regione di competenza sono state istituite le anagrafi vaccinali, solo dopo, infatti, sarà possibile procedere agli adempimenti previsti secondo le modalità operative descritte e che riportiamo di seguito.
Nelle regioni e Province autonome dove non è istituita l’anagrafe vaccinale, per l’anno scolastico corrente 2017/18.
Entro il 10 Marzo 2018 le istituzioni scolastiche dovranno procedere al controllo della effettiva presentazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale della idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:
copia del libretto delle vaccinazioni rilasciato dal competente servizio della ASL, ovvero il certificato vaccinale, ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
Per coloro che in alternativa alla presentazione della copia di formale richiesta di vaccinazione si sono avvalsi della possibilità di dichiarare ai sensi del DPR 445/00 di aver richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (facoltà limitata all’a.s. 2017/18), dovranno dare prova di aver presentato alla medesima relativa richiesta (con documentazione rilasciata dall’ASL).
Non appena assolto all’obbligo vaccinale questi ultimi dovranno produrre idonea documentazione alla scuola comprovante l’avvenuto adempimento.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la scuola procederà alla comunicazione formale adeguatamente motivata del diniego all’accesso dei servizi educativi, scuola dell’infanzia.
Con riferimento agli altri minori iscritti ad altre scuole (scuola primaria, scuola sec. I grado, scuola sec. II grado fino a 16 anni) la mancata presentazione della documentazione entro il 10 Marzo 2018 sarà segnalata dalla scuola, entro i successivi dieci giorni (entro il 20 Marzo), all’ASL di riferimento per gli adempimenti di competenza. Non è preclusa la frequenza.
Nelle regioni e Province autonome dove è istituita l’anagrafe vaccinale, per l’anno scolastico corrente 2017/18.
Chi esercita la responsabilità genitoriale entro il 10 Marzo 2018, non dovrà presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
In questo caso le istituzioni scolastiche, entro la predetta data, accerteranno il rispetto degli obblighi vaccinale secondo le modalità operative dettate dall’ Allegato A della Circolare Interministeriale MIUR/Salute allegata al presente contributo professionale (via mail tramite PEC, ovvero tramite funzionalità web).
Entro il 02 Marzo 2018 le istituzioni scolastiche invieranno all’ASL di riferimento l’elenco degli iscritti del corrente anno scolastico (2017/18).
Entro il 10 Marzo 2018 le ASL restituiranno i suddetti elenchi con l’indicazione relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali (in regola, non in regola, non ha presentato formale richiesta di vaccinazione, etc.).
Entro il 20 Marzo 2018 le istituzioni scolastiche inviteranno per iscritto chi esercita la responsabilità genitoriale a depositare (entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione) la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento delle stesse o la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’ASL di competenza.
Entro il 20 Aprile 2018 le Istituzioni scolastiche trasmetteranno la documentazione eventualmente ricevuta o comunicheranno all’ASL il mancato deposito della stessa.
E’ preclusa la frequenza dei minori alla scuola dell’infanzia non in regola con gli obblighi vaccinali.
Per i minori negli altri ordini di scuola non è preclusa la frequenza né la partecipazione agli esami.
Nelle regioni e Province autonome dove non è istituita l’anagrafe vaccinale, per l’anno scolastico 2018/19.
Le istituzioni scolastiche provvederanno a richiedere all’atto del perfezionamento dell’ iscrizione la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL. Coloro che titolari della responsabilità genitoriale avranno optato per la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 (autocertificazione) dovranno comunque entro il 10 Luglio 2018 presentare alla scuola la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione. Gli stessi per l’a.s. 2018/19 non potranno avvalersi della facoltà di autocertificare l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle vaccinazioni.
Per i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.
Nell’ipotesi di iscrizioni alla scuola dell’infanzia dopo il 10 Luglio 2018 il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al c. 1 dell’art. 3 del D.L. 73 del 2017.
Nelle regioni e Province autonome dove è istituita l’anagrafe vaccinale, per l’anno scolastico 2018/19.
Le Istituzioni scolastiche saranno tenute a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvederanno a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui sopra, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicheranno l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà l’esclusione dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.
Lì, 01.03.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO DIDATTICA
Alessandra Ferrari