L’art. 39 del CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – triennio 2016/2018) ha prorogato gli effetti del precedente CCNL del 10/11/2014 (Comparto Scuola) concernente l’indennità mensile riconosciuta ai Direttori SGA assegnati ad una seconda scuola sottodimensionata.
Ne consegue che a partire dal prossimo mese di maggio 2018 le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato (appartenenti al MEF) dovranno erogare agli interessati (i DSGA assegnati in una seconda scuola) l’indennità mensile spettante, con riferimento agli incarichi svolti a partire dall’a.s. 2015/2016 (in alcuni casi anche dall’a.s. 2014/2015).
Si ricorda che la misura dell’indennità in parola – da corrispondere per dodici mensilità ed avente natura accessoria – è fissata in euro 214,00 mensili lordi, cui si aggiunge la quota dell’indennità di direzione parte variabile a carico del FIS dell’istituzione scolastica sottodimensionata (ove si è prestato l’incarico).
Per evitare il rischio di lungaggini nell’erogazione dell’indennità, si suggerisce agli interessati di formalizzare apposita istanza alle Ragionerie Territoriali competenti, allegando il provvedimento di assegnazione dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali e l’attestazione di effettuato servizio delle Istituzioni Scolastiche coinvolte. L’istanza va trasmessa per il tramite d’ufficio.
Si coglie l’occasione per ribadire le seguenti posizioni più volte espresse sull’argomento dall’Associazione scrivente:
- occorre superare la disciplina delle scuole sottodimensionate, poiché la conduzione a tempo ridotto dei servizi amministrativi e generali non garantisce il corretto funzionamento degli stessi e determina negative conseguenze sull’attività complessiva delle scuole;
- l’indennità mensile pattuita in sede di contrattazione collettiva è del tutto inadeguata rispetto alle funzioni, alle responsabilità e al gravame lavorativo posti sulle spalle dei DSGA coinvolti.
Lì, 27.04.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani