LE NORME SUL PERSONALE ATA NEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Contributo Professionale

Il nuovo comparto Istruzione e Ricerca (CCNQ 13 luglio 2016) comprende Scuola, Università e aziende ospedaliere universitarie, Ricerca e AFAM, è strutturato in una Parte comune: dal Titolo I al Titolo IV -artt. da 1 a 21-  Specifiche sezioni con disposizioni applicabili al personale delle sezioni medesime (II.SS. E II.EE. – AFAM – Università – Istituzioni ed Enti di Ricerca) -artt. da 22 a 108.

 La Sezione Scuola è trattata dal Titolo I al Titolo VI racchiude gli att. da 22 a 41.

Il nuovo contratto la cui Stipula definitiva è avvenuta il 19/4/2018 spalma i sui effetti dal 20 aprile 2018 e le novità riguardano soprattutto per il personale ATA.

Al titolo III sono trattate le disposizioni in materia disciplinare si applicano solo al personale ATA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative ma non al personale docente delle stesse istituzioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29.

Obblighi del dipendente (art.11)

(sostituisce i precedenti obblighi contenuti nell’art. 92 del CCNL 2007). Non vi sono particolari novità ma risulta utile richiamare l’attenzione sul comma 3 lett. e) che prescrive l’autorizzazione del DSGA per assentarsi dal luogo di lavoro (novità). La norma richiama espressamente anche l’art. 54 D. Lgs. 165/2001 (codice di comportamento).

 Sanzioni disciplinari (Art. 12)

Vi è una puntuale distinzione delle sanzioni applicabili (anche con riferimento all’art. 55 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché al D. Lgs.  116/2016); distinzione che determina chiaramente anche la differenza tra le competenze del DS (sospensione fino a 10 giorni) da quelle dell’UPD.

Codice disciplinare (art. 13) (sostituisce i precedenti obblighi contenuti nell’art. 95 del CCNL 2007).

Stabilisce la sanzione da applicare in relazione alla gravità della mancanza. Si va dal rimprovero verbale alla multa; alla sospensione fino a 10 gg; alla sospensione fino a 15 gg; alla sospensione fino a 3 mesi; alla sospensione fino a 6 mesi; al licenziamento con preavviso e senza preavviso.

Si prescrive l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale ed in sede di prima applicazione del presente CCNL la pubblicità deve avvenire entro 15 gg dalla stipulazione dello stesso (4 maggio), con conseguente applicazione dal 15°mo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (termine massimo 19 maggio) vedi commi 11 e 12.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 14)

Integra quella già prescritta dall’art. 55-quater, comma 3 del D. Lgs. 165/2001. È consentita all’amministrazione per espletare accertamenti su infrazioni disciplinari punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. L’allontanamento dal lavoro non può superare i 30 gg ed è disposta con conservazione della retribuzione. Se il procedimento si conclude con la sanzione della sospensione con privazione della retribuzione, il periodo di allontanamento cautelativo va computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione per i giorni di sospensione irrogata.

Sospensione cautelare in corso di procedimento penale (art. 15)

Si applica d’ufficio nei casi di restrizione della libertà personale, con privazione della retribuzione, per la durata della restrizione medesima. Può essere applicata, sempre senza retribuzione, anche nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale. La privazione della retribuzione, mantiene comunque il diritto del dipendente all’assegno alimentare.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 16)

Ferme restando le disposizioni di legge (artt. 55-ter e 55-quater D. Lgs. 165/2001), nel caso di procedimento disciplinare sospeso (facoltà e non obbligo, previo comunque l’avvio del procedimento) all’esito del giudizio, l’autorità disciplinare procedente riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive.

Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con il licenziamento e poi il procedimento penale sia definito con sentenza di assoluzione, ove il procedimento disciplinare sia riaperto e si concluda con l’archiviazione, il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio.

Determinazione concordata della sanzione (art. 17)

L’autorità disciplinare competente e il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione da applicare, con eccezione dei casi per i quali legge e contratto prevedono il licenziamento.

Al titolo IV vengono riportate le disposizioni particolari che riguardano anche il personale ATA

Congedi per le donne vittime di violenza (art. 18)

Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n° 80/2015, hanno diritto ad astenersi per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi (quindi escluse le domeniche e festivi) da fruire nell’arco temporale di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il trattamento economico previsto per dette lavoratrici è quello previsto per il congedo di maternità, non riduce le ferie ed è utile ai fini della 13^ mensilità. Detti congedi sono fruibili su base giornaliera e cumulabili con l’aspettativa per motivi personali o familiari.

Unioni civili (art. 19)

Per la tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso (vedi L.  76/2016), le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

Le norme specifiche sul personale ATA contenute nella sezione SCUOLA del nuovo CCNL vengono di seguito esplicitate.

Il DSGA, gli assistenti amministrativi e tecnici e i collaboratori scolastici, per la prima volta scritto a chiare lettere in un contratto, diventano parte integrante della “Comunità educante; Resta invariato il periodo di prova e le modalità di svolgimento per il personale ATA (art. 30):

2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;

4 mesi per i restanti profili.

Ma vediamo in dettaglio alcune modifiche/integrazioni rispetto al CCNL del 2007 che riguardano esclusivamente il personale ATA.

Permessi retribuiti (già art. 15) ora (Art. 31) Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari.

Per il personale ATA (a differenza del personale docente per il quale è rimasto invariato tutto l’art. 15 del CCNL 29/11/2007) l’art. 31 ha sostituito l’art. 15 comma 2 del CCNL 29/11/2007, mentre resta vigente il comma 1 dello stesso articolo per quanto riguarda gli 8 giorni per concorsi ed esami incluso viaggio e i 3 giorni per lutto.

1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1 dell’art. 31:

  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazione di ora;
  • sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  • Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 

All’ art. 32 per il personale ATA viene disciplinata anche la modalità di fruizione dei tre giorni di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 può utilizzare detti permessi anche in ore per un tetto max di 18 ore mensili; i citati permessi sono utili ai fini della 13^ mensilità e delle ferie.

Viene disciplinata anche la modalità di richiesta di detti permessi: “Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”.

Resta confermato il diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000; anche per detti permessi il dipendente che intende fruirne ne deve dare preavviso almeno 3 (tre) giorni prima, salve le ipotesi di comprovata urgenza  in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Con l’Art. 33 vengono aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche (rientrano nel computo della malattia ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve) e chiarito che quelli della legge 53/00 (tre giorni l’anno per gravi motivi) sono aggiuntivi ai tre per motivi personali o familiari.

Si riportano di seguito integralmente i 15 commi di detto articolo che in termini di assenze costituiscono una novità assoluta disciplinando in modo sistematico l’utilizzo di detti istituti. 

  1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  2.  I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto (il periodo massimo concedibile) e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
  3. I permessi orari di cui al comma 1:
  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
  1. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
  2.  I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  3.  Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
  4.  I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  5. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
  6. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
  7.  L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
  8. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. a) e b).

  1. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,10, 11.
  2. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
  3. . Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del Comparto Scuola.

Per quanto riguarda tutte le assenze per malattia, comporto e tutto quanto ad esse collegate si fa riferimento al CCNL 29/11/2007 nonché alle norme vigenti non ultimo quanto contenuto nel  decreto 17 ottobre 2017, n. 206, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento della funzione pubblica -, pubblicato sulla GU del 29/12/2017 ed in vigore dal 13/1/2018,  che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine all’art. 34 è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL (ovvero entro il 19 maggio 2018) una commissione di lavoro per la revisione dei profili.

Acquisita nel CCNL la sequenza per l’indennità dei DSGA che “reggono” due scuole. Gli ATA della scuola sono esclusi dalla valutazione, Decreto legislativo, 27/10/2009 n° 150, G.U. 31/10/2009 (legge “Brunetta”).

Sulle relazioni sindacali diventano materia di contrattazione anche “i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità sui processi innovativi legati alle nuove tecnologie”.

 

Lì, 24-05-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO DEL PERSONALE

Sabato Simonetti

 


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   Documento allegato ... QUI il Contributo Profesisonale


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 24/05/2018
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 24/05/2018 12:23:43
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