L’AREA QUADRI NEL PUBBLICO IMPIEGO. SI TORNA A PARLARNE.
COMUNICATO
Nella giornata del 27 giugno 208 gli On.li Rizzetto e Bucalo (FdI – Commissione Lavoro) hanno presentato una risoluzione (ben motivata e argomentata) per riaprire il tema annoso e irrisolto dell’Area Quadri nel Pubblico Impiego.
Nel ringraziare i proponenti per l’iniziativa, auspichiamo che la risoluzione venga approvata dal Parlamento ed il Governo agisca di conseguenza.
L’istituzione della categoria dei quadri – già prevista dal codice civile e presente nei settori lavorativi del privato – è la precondizione per determinare coerenti conseguenze nella stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
È opinione dell’Anquap che la categoria dei quadri debba trovare collocazione nelle aree dirigenziali del Pubblico Impiego, in apposita sezione.
È sicuro che a tale categoria appartengono i Direttori SGA delle scuole e i Direttori di Accademie e Conservatori.
Lì, 29.06.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
Executive summary
CAMERA – Presentata ieri, 27 giugno, una risoluzione a prima firma dell’On. Rizzetto (FdI, Comm. Lavoro) con cui si impegna il Governo ad adottare iniziative per introdurre l’area quadri nell’ordinamento del pubblico impiego.
Analisi
Gli onorevoli rilevano come la mancanza dell’area quadri nell’ordinamento del pubblico impiego italiano abbia determinato la proliferazione dell’affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali. Inoltre, già nel 2001 l'assenza di tale figura era stata rimproverata dal Parlamento europeo all’amministrazione italiana, in quanto l’unica in Europa a non aver previsto nel suo ordinamento pubblico l’area dei quadri. Ciò aveva portato l'Italia ad adottare una norma, rimasta poi inattuata (articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per l'introduzione dei vicedirigenti, figura rientrante nell'area quadri.
Sulla base di ciò, si impegna il Governo ad adottare iniziative per introdurre l’area quadri nell’ordinamento del pubblico impiego, anche al fine di contrastare la prassi che vede l’attribuzione fiduciaria di incarichi e funzioni dirigenziali in contrasto con la normativa in materia e con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015.
Fonte
Di seguito il testo completo della risoluzione.
La XI Commissione,
premesso che:
l'Unione europea, già con atti di indirizzo, nel 2001 ha censurato il comportamento dell'amministrazione italiana, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto nell'ordinamento pubblico l'area dei quadri, così come ampiamente disciplinato nell'impiego privato. Al riguardo, si ritiene necessaria l'introduzione nella pubblica amministrazione di una figura analoga a quella ben nota dei quadri nel lavoro privato, a cui siano riconosciute elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale;
la mancanza di tale figura ha determinato la proliferazione dell'affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali, generando un duplice ordine di storture:
a) la corresponsione di indennità di dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell'erario;
b) l'attribuzione fiduciaria di incarichi ad personam in favore di soggetti non titolati, come ha dimostrato la sentenza, n. 37 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi circa 1200 dirigenti delle agenzie fiscali; tale riprovevole prassi, che è proseguita illegittimamente anche successivamente alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, può essere contrastata proprio attraverso l'istituzione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei cosiddetti quadri che, come è noto, costituiscono il cuscinetto tra la classe impiegatizia e quella dirigenziale nell'ambito del lavoro privato;
l'assenza di tale figura, come predetto, era stata già censurata dal Parlamento europeo, a seguito dell'audizione, a Bruxelles, dei vertici della Dirstat, e ciò aveva condotto l'Italia ad adottare una norma, rimasta poi inattuata (articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per l'introduzione dei vicedirigenti figura rientrante nell'area quadri. Sul punto, nel 2012, il Tar impose al Governo pro tempore di istituire la vicedirigenza, nominando persino un commissario ad acta per ottemperare a questo obbligo. Tuttavia, nel medesimo anno, con decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la vicedirigenza fu abrogata;
in relazione alle disposizioni del citato decreto-legge il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale che sono state dichiarate non fondate dalla Corte Costituzionale,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza per introdurre l'area quadri nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura giuridica, anche al fine di contrastare la prassi che vede il conferimento di incarichi fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali in contrasto con la normativa in materia e con quanto ha disposto la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.
(7-00018) «Rizzetto, Bucalo»