SCUOLE E DIRETTORI SGA: CRITICITA' CRESCENTI, DA SUPERARE

DOCUMENTO

Le disposizioni di legge e di regolamento, nonché le norme contrattuali prescrivono che in ogni istituzione scolastica deve esserci un Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in posizione di funzionario direttivo apicale, che coadiuva il Dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni organizzative e amministrative.

Il profilo professionale del DSGA è stato istituito, congiuntamente a quello del Dirigente scolastico, con l’avvio dell’autonomia scolastica il 1° settembre 2000.

Da allora non è stato bandito nessun concorso ordinario, ancorché ne fosse stato autorizzato uno a 450 posti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 e la legge di bilancio 2018 sia nuovamente intervenuta sull’argomento per provvedere alle numerose vacanze di organico.

Nell’a.s. 2009/2010 (a valere per l’a.s. 2010/2011 e seguenti) si è dato luogo ad una procedura selettiva di mobilità professionale dall’area B (Assistenti Amministrativi) all’area D (DSGA) che ha portato nel tempo al conseguimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di circa 900 DSGA.

Nel corso degli anni le decisioni assunte dalle diverse Regioni sul dimensionamento della rete scolastica ed un’apposita legge del 2011 (art. 19, comma 5-bis, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011), che impedisce l’assegnazione in via esclusiva di un DSGA nelle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in determinate situazioni), hanno generato situazioni di sopranumerarietà che si sono completamente esaurite.

Nel frattempo le cessazioni dal servizio intervenute dal 1° settembre 2000 a tutt’oggi hanno determinato una “scopertura” di 2.178 posti (su 8.288 autonomie scolastiche, di cui 352 sottodimensionate) prevalentemente concentrati nel nord ma anche in alcune Regioni del centro e del sud (230 i posti vacanti in Emilia Romagna, 82 nel Friuli V.G., 59 in Liguria, ben 406 in Lombardia, 243 in Piemonte, 198 in Veneto, 180 in Campania, 167 nel Lazio, 43 in Sardegna, 189 in Toscana etc… etc…).

Questi posti, in assenza di apposite graduatorie riferite ai DSGA, vengono ricoperti da Assistenti Amministrativi della stessa o di altra Istituzione scolastica. Nella maggior parte dei casi queste sostituzioni si protraggono da diversi anni e coinvolgono dipendenti anche non in possesso del prescritto titolo di laurea.

In buona sostanza l’accesso dall’esterno alla figura amministrativa apicale presente nelle Istituzioni Scolastiche è stata completamente negata e la stessa progressione interna di carriera è stata consentita una sola volta (CCNI 3/12/2009 e D.D. 28/01/2010 n. 979), mentre si è in attesa del bando di concorso previsto dalla legge di bilancio 2018 (per oltre 2.000 unità) che dovrebbe disciplinare la partecipazione dei facenti funzione.

Non si può tacere inoltre che:

  • nelle 352 Istituzioni Scolastiche sottodimensionate, i DSGA impiegati obbligatoriamente in una seconda scuola continuano a non ricevere l’indennità mensile di 214,00 euro (una miseria per una responsabilità raddoppiata). Il diritto all’indennità è previsto per Legge e stabilito con il CCNL 10/11/2014, prorogato con il CCNL del 19/4/2018;
  • l’indennità di funzioni superiori spettante agli Assistenti Amministrativi che sostituiscono i DSGA viene calcolata in modo tale che molti degli interessati (alcuni obbligati) percepiscono una retribuzione superiore da Assistenti Amministrativi che non da DSGA facenti funzioni (in “barba” alla proporzionalità della retribuzione);
  • i DSGA della prima ora (quelli del 1° settembre 2000) hanno avuto un inquadramento retributivo nel profilo di DSGA penalizzante, poiché il loro servizio è stato calcolato con il metodo della temporizzazione (il maturato economico) e non con quello della ricostruzione (l’anzianità di servizio effettivamente maturata);
  • il rinnovo contrattuale del 19/4/2018 ha riconosciuto ai Direttori SGA un incremento della quota base dell’indennità di direzione di appena 6,50 euro al mese (una quota inferiore a quella del compenso individuale accessorio riconosciuto al restante personale ATA e a quella della retribuzione professionale attribuita ai docenti). In buona sostanza i Direttori SGA (figura unica in posizione direttiva apicale) hanno ricevuto la più bassa misura di incremento del trattamento accessorio avente carattere fisso e di continuità: una penalizzazione/mortificazione assurda di cui portano prevalente responsabilità i sindacati firmatari del CCNL (CGIL, CISL, UIL e GILDA).

 

Non è con le condizioni precedentemente descritte che si creano le migliori opportunità per assicurare alle Istituzioni Scolastiche una conduzione amministrativa adeguata.

Si auspica che le descritte criticità possano essere superate con interventi urgenti di correzione e/o di sblocco delle diverse situazioni, anche con la prossima legge di bilancio 2019.

 

Lì, 31.08.2018

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

P.S.: il presente documento riprende e aggiorna con integrazioni il precedente del 18/11/2015. Passa il tempo e le cose per i DSGA cambiano sempre in peggio.


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 31/08/2018
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 01/09/2018 09:10:27
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