Il MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione generale per il Personale Scolastico, come ogni anno ha pubblicato in data 28 agosto 2018, la nota prot. n. 37856 relativa al tema delle supplenze per l’a.s. 2018/2019.
Molti aspetti sono rimasti invariati, ma ci sono anche novità interessanti per docenti e ATA.
Uno dei primi aspetti chiariti all’interno della nota è il superamento del limite dei 36 mesi per le supplenze su posto vacante. Infatti, la legge 9 agosto 2018 che ha convertito il decreto legge n. 87/2018 (GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018) entrata in vigore dal 12/08/2018, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il c.d. "Decreto dignità" ha abolito la previgente normativa contenuta nella Legge 107/2015.
Inoltre, è possibile notare nel testo della nota due nuovi argomenti, la cui presenza deriva da situazioni di contenzioso:
- le supplenze per i diplomati magistrali, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia;
- le supplenze per gli ITP che hanno fatto ricorso per l’inserimento in II fascia.
Nel primo caso si ricalca quanto previsto dal Decreto Dignità, nel secondo, almeno per ora, il MIUR stabilisce che potranno essere inclusi con riserva solo gli ITP che hanno ottenuto un pronunciamento positivo. In realtà, l’orientamento generale è di non inserire questi docenti; un orientamento derivato dai pronunciamenti del Consiglio di Stato sugli appelli del Ministero.
Per i docenti
La situazione per i docenti rimane pressoché invariata: le supplenze di quest’anno sono relative ai soli posti in organico di fatto, essendo destinati a ruolo quasi tutti i posti dell’organico dell’autonomia.
Le norme stabilite sono le seguenti:
- per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia, mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto;
- per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno c’è l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola;
- posti, part-time e spezzoni di orario devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro: fino a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.
Per gli ATA
Anche per gli ATA non ci sono particolari cambiamenti: ricordiamo che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli Assistenti Amministrativi e Tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Da tener conto che la legge di Bilancio 2018 ha previsto numerose disposizioni riguardanti la scuola, tra le quali ricordiamo l’eliminazione del divieto delle supplenze per gli assistenti amministrativi e tecnici.
La nuova disposizione deroga a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014 che così dettava:
A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Secondo le succitate disposizioni, dunque, per le supplenze brevi (riguardanti gli AA e AT) le scuole:
1. non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici;
2. non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale.
La legge di Bilancio 2018, come suddetto, deroga alle disposizioni sopra riportate e prevede nel comma 334 quanto segue:
Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1,comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni..
Le nuove disposizioni, quindi, permettono alle scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità…), la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Quanto ai collaboratori scolastici, tutto resta invariato, per cui non possono essere sostituiti, come previsto dalla legge n. 190/2014, per i primi sette giorni di assenza. Lo possono essere dal settimo giorno.
In tema di sostituzione dei Direttori SGA la nota MIUR in esame si limita a ricordare che il regolamento sulle supplenze del personale ATA (decreto 430/2000) non si applica a questa categoria. In realtà, questo tema della sostituzione dei Direttori SGA, è particolarmente impegnativo e complesso e avrebbe richiesto una puntuale trattazione da parte del Ministero; trattazione che è stata opportunamente predisposta dalla Presidenza Anquap con specifico documento del 23 agosto 2018.
Altre norme
Le regole valide per tutti rimangono queste:
- è possibile rinunciare a una supplenza al 30/06 per accettarne una al 31/08;
- alla stipula del contratto a tempo determinato i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL;
- il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), è previsto sia per i docenti che per gli ATA
- la priorità nella scelta della sede si attiva solo all’interno dei posti spettanti: ciò significa che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista per assistenza a familiare vale solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia;
- è possibile delegare, per l’accettazione della nomina, terzi o direttamente l’amministrazione,
- prima della stipula del contratto, si può rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi.
Da sottolineare la novità contenuta nell’art. 41 del CCNL 19/4/2018, riportata nella nota MIUR, per effetto della quale tutti i contratti a tempo determinato “devono recare in ogni caso un termine” e che “tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
Lì, 01.09.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE
Sabato Simonetti