Dal 19 marzo 2013 i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano sul web con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza d’uso, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
L’articolo 9 del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha riscritto l’articolo 52 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) riguardante l’accesso telematico e riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Tale norma prevede alcuni adempimenti immediati per tutte le PA.
Dal 19 marzo 2013 “i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto”.