Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Presidente dell’ARAN
Ai competenti Uffici dei Ministeri in indirizzo
LORO SEDI
Oggetto: proclamazione stato di agitazione dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative. Richiesta procedura di raffreddamento e conciliazione.
L’Associazione sindacale scrivente - perdurando da troppo tempo diverse situazioni di criticità riguardanti il funzionamento dei servizi amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, che coinvolgono negativamente le condizioni lavorative dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi – proclama lo stato di agitazione delle categorie sopra indicate (Direttori SGA e Assistenti Amministrativi) e chiede l’avvio della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione, come previsto dall’art. 1 comma 4 della Legge 83/2000, di modifica dell’art. 2 comma 2 della Legge 146/1990 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Gli argomenti a fondamento dello stato di agitazione e della procedura di raffreddamento e conciliazione sono i seguenti:
- la necessità di una corretta definizione dell’organico dei Direttori SGA, superando la vigente regola sulle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o sino a 400 in particolari situazioni) ove non è possibile applicare in via esclusiva un Direttore SGA (ed anche un Dirigente scolastico). Tutte le istituzioni scolastiche sono dotate di personalità giuridica e autonomia funzionale e tutte, indistintamente, esercitano le funzioni attribuite dall’art. 14 DPR 275/99. Ne consegue che il gravame lavorativo è sostanzialmente identico e non è certo il numero degli alunni a determinarne la differenza;
- la mancata corresponsione dell’indennità mensile ai Direttori SGA che lavorano in due scuole. Il CCNL del 10/11/2014, che ha stabilito l’indennità mensile per gli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, è stato prorogato dall’art. 39 del CCNL 19/4/2018, ma a tutt’oggi l’indennità in questione non è stata corrisposta agli aventi titolo (diverse centinaia di persone) relativamente agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ed anche a partire da quello corrente (a.s. 2018/2019). In alcuni casi le RTS dipendenti dal MEF si sono rifiutate di corrispondere anche l’indennità relativa all’a.s. 2014/2015 ancorché coperto dal CCNL del novembre 2014;
- l’esigenza di rivedere l’organico complessivo del personale ATA sulla base dei fabbisogni effettivi, con recupero (anche parziale) delle riduzioni operate dal 2009 e dal 2015: 44.500 unità ridotte nel triennio 2009/2011 (D.L. 112/2008) ed altre 2.020 unità ridotte dal 1° settembre 2015 (Legge di stabilità 2015), per un totale di 46.520 unità. Nel contesto della revisione vale quanto già esposto al punto 1 e vanno prese in considerazione le ipotesi di aumentare il numero degli Assistenti Amministrativi, nonché quella di introdurre il profilo professionale degli Assistenti Tecnici anche nelle scuole del primo ciclo (la didattica laboratoriale si svolge in ogni ordine e grado di scuole e la presenza di profili tecnici è diventata indispensabile in ogni istituzione scolastica);
- l’ineludibile necessità di reclutare a tempo indeterminato i Direttori SGA su tutti i posti vacanti e disponibili. Dall’istituzione della categoria (1/9/2000) non è stato bandito nessun concorso mentre i posti vacanti e disponibili sono andati progressivamente aumentando, raggiungendo la ragguardevole cifra di 2.178 unità nel corrente a.s.. Al concorso deve essere consentita la partecipazione di quegli Assistenti Amministrativi che da tanti anni svolgono le funzioni superiori (doppiamente superiori: dall’area B all’area D) di Direttori SGA. Il bando di concorso autorizzato con la legge di bilancio 2018 (ove ha trovato parziale e insoddisfacente soluzione la questione dei facenti funzione) non è stato a tutt’oggi emanato. Inoltre, a chi svolge le funzioni superiori viene riconosciuta dal 1° settembre 2012 (art. 1 commi 44 e 45 L. 228/2012) un differenziale di indennità che in alcuni casi risulta inferiore al trattamento economico in godimento come Assistente Amministrativo. Una misura altamente penalizzante che non trova fondamento in nessun principio di corretta corrispondenza tra prestazione e retribuzione;
- l’urgenza di rivedere l’intera procedura di reclutamento a tempo indeterminato e determinato di tutto il personale ATA, poiché la vigente disciplina presenta vuoti preoccupanti ed è sostanzialmente ancora quella “arcaica” del DPR 420/74. Addirittura emergenziale si sta rilevando la vicenda della sostituzione dei Direttori SGA, a causa di un incomprensibile vuoto legislativo e regolamentare, nonché di una inadeguata normazione contrattuale. È iniziato da oltre un mese l’a.s. 2018/2019 e vi sono scuole che non hanno ancora un Direttore SGA titolare o facente funzioni. Emblematica la recente denuncia di un gruppo di Dirigenti scolastici della Provincia di Cagliari, cui vanno aggiunti interpelli da varie parti d’Italia rivolti a personale di altre Province e di altre Regioni, coinvolgendo anche coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato (è semplicemente assurdo anche solo pensare che un ruolo direttivo in posizione apicale possa essere ricoperto da personale senza titoli adeguati e senza esperienze);
- la necessità urgente di reinternalizzare i servizi di pulizia e sorveglianza (circa 12.000 i posti accantonati di Collaboratori Scolastici) poiché l’affidamento esterno si è rivelato inefficace. Questa misura non comporterebbe alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato;
- la rivisitazione del sistema di classificazione e di tutti i profili professionali del personale ATA, con particolare riferimento a quelli del Direttore SGA, degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Una rivisitazione resa inevitabile dai nuovi e più complessi compiti e dai maggiori carichi di lavoro derivanti dalla L. 107/2015. Per i Direttori SGA si può in parte intervenire nell’emanando regolamento di contabilità. Per gli stessi Direttori SGA e per i restanti profili (amministrativi, tecnici ed ausiliari) occorre dare seguito urgente a quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 19/4/2018 (commissione per l’ordinamento professionale del personale ATA). Nel rivisitare il sistema di classificazione e i profili professionali sarebbe doveroso istituire la categoria dei quadri o introdurre quella (già presente in alcuni settori) delle alte/elevate professionalità;
- lo stanziamento di apposite risorse finanziarie per il corretto riconoscimento economico delle funzioni effettivamente svolte dai Direttori SGA e dagli Assistenti Amministrativi. Si può agire sul trattamento economico fondamentale, ma anche su quello accessorio o attraverso dei bonus formativi e premiali (come già avvenuto per i docenti). Il recente CCNL del 19/4/2018 non ha determinato adeguati riconoscimenti economici per nessun profilo professionale del personale ATA, definendo per i Direttori SGA un aumento della quota base dell’indennità di direzione (€ 6,50 mensili) assolutamente mortificante e addirittura inferiore a quanto riconosciuto con il compenso individuale accessori a profili professionali di aree inferiori (€ 9,20 per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici ed € 8,40 per i collaboratori scolastici). La recente costituzione del Comparto Istruzione e Ricerca - che vede insieme i settori della Scuola, di Accademie e Conservatori, di Università e degli Enti Pubblici di Ricerca - ha reso evidente le disparità di trattamento economico fra categorie che svolgono sostanzialmente un identico lavoro (vedi, ad esempio, il rapporto tra Direttori SGA delle scuole e Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori). La perequazione retributiva sarebbe un atto di elementare giustizia.
Gli argomenti sopra indicati sono stati più volte posti all’attenzione dei competenti organi governativi, parlamentari e ministeriali senza ottenere alcun positivo riscontro. La risoluzione delle tematiche affrontate nel presente documento corrisponde all’interesse complessivo del buon andamento delle scuole e non solo alle legittime aspettative degli interessati.
In attesa di convocazione, da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si porgono distinti saluti.
Lì, 02.10.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani