Sul tema delle direttive di massima del Dirigente scolastico al Direttore SGA l’Anquap è intervenuta più volte, trattandosi di un argomento impegnativo (e per taluni aspetti complesso) che regola le relazioni professionali tra due organi individuali che operano contestualmente all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative.
L’ultimo documento Anquap, che aggiorna ed integra il precedente del 20/10/2017, è recentissimo e risale al 5/9/2018. Esso contiene una premessa di fondo, l’indicazione puntuale delle fonti e le caratteristiche essenziali che debbono connotare l’atto dirigenziale, con esplicita “raccomandazione” di un preventivo confronto tra Ds e Dsga. Il documento viene completato con la redazione di uno “schema di direttiva” coerente con le caratteristiche essenziali che la debbono caratterizzare.
Si ritiene opportuno tornare sull’argomento poiché vengono segnalate delle situazioni reali nelle quali il contenuto delle direttive fa ricorso ad una minuziosa ed irritante prescrizione di adempimenti e attività; prescrizione oggettivamente lesiva dell’autonomia operativa del Direttore SGA.
Ci permettiamo ricordare che per rispettare le distinte prerogative (dirigenziali e direttive), l’atto dirigenziale, nell’indicare gli obiettivi da raggiungere, deve fermarsi al “cosa” e non intervenire sul “come”.
Solo per fare alcuni esempi, non bisogna dimenticare che:
- la gestione del personale ATA – nell’ambito del piano delle attività adottato dal Dirigente scolastico – compete al Direttore SGA, atteso che il personale in questione è posto alle sue dirette dipendenze;
- la gestione finanziaria vede coinvolto il Direttore SGA in alcune attività esclusive (redazione delle schede finanziarie, liquidazione delle spese, predisposizione del conto consuntivo etc… etc…) ed in altre concorrenti (predisposizione del programma annuale, variazioni dello stesso, sottoscrizioni degli ordini contabili etc… etc…);
- l’attività negoziale vede come esclusive del Direttore SGA la gestione delle minute spese, mentre nelle altre al Direttore SGA compete l’istruttoria;
- il Direttore SGA può essere destinatario di deleghe dirigenziali (vedi art. 17 D. Lgs. 165/01 e D.I. 44/01) con atto scritto, motivato e limitato nel tempo. Questa scelta del Dirigente scolastico accresce le funzioni e le responsabilità del Direttore SGA e deve veder riconosciuto uno specifico compenso;
- il potere sostitutivo del Dirigente scolastico può essere esercitato solo in presenza di inadempienze e ritardi che “danneggiano” l’’istituzione scolastica
Ove si dovessero presentare direttive lesive delle prerogative del Direttore SGA, magari senza alcun confronto preventivo, suggeriamo ai colleghi di interloquire con il Dirigente, prima in via ufficiosa (colloquio) e poi in via formale (nota scritta). Nell’interlocuzione il Direttore sottolineerà quali sono le parti che, a suo parere, ne compromettono l’autonomia operativa, chiedendo possibili interventi di modifica e/o integrazione. In questo modo, senza aprire conflittualità, il Direttore avrà salvaguardato (e tutelato) le sue funzioni e responsabilità.
In siffatte situazioni l’Anquap fornirà ai colleghi interessati (come già avviene) ogni possibile forma di consulenza e assistenza (a livello territoriale e nazionale).
Lì, 04.10.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani