Al Dirigente di Ambito Territoriale Provincia di Cagliari
C/O USR Sardegna - Dott. Luca CANCELLIERE
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Duca degli Abruzzi” di Elmas
Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari
e p.c. Al Capo di Gabinetto del MIUR
c.a. Dott.ssa Giuseppe CHINÈ
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Capo Dipartimento: Dott.ssa Carmela PALUMBO
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Direttore Generale: Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI
Al Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna
Dott. Francesco FELIZIANI
Oggetto: coprire i posti vacanti di DSGA con Accordi di rete non è possibile: la normativa vigente non lo consente. Per i DSGA in servizio sono possibili altre modalità di impiego.
Preg.mo Dirigente,
leggo dalla sua nota prot. 9586 del 15/10/2018, riguardante la copertura dei posti vacanti di Dsga, che sarebbero in fase di definizione accordi di rete tra diverse istituzioni scolastiche per la copertura dei posti in questione.
Pur comprendendo le enormi difficoltà che si stanno creando in provincia di Cagliari (e non solo) per trovare soluzione ai troppi posti vacanti della categoria in parola, debbo far presente a Lei e ai Dirigenti delle scuole interessate (in indirizzo) che l’ipotesi di provvedere attraverso un accordo di rete non è assolutamente praticabile.
Non lo consente la disciplina specifica sugli accordi di rete (vedi art. 7 DPR 275/1999 e art. 1 commi 70,71 e 72 L. 107/2015) e nemmeno quella sulla sostituzione dei Dsga nelle scuole normo e sotto dimensionate (vedi artt. 56,47 e 88 Ccnl 29/11/2007, art.14 CCNI 28/6/2018, in generale, CCNL 10/11/2014 e 19/4/2018 per le scuole sottodimensionate).
Come a Lei ben noto (anche ai Dirigenti scolastici) le norme contrattuali citate fissano anche le misure retributive da corrispondere e le modalità di erogazione delle stesse, nonché il soggetto tenuto all’adempimento (MEF con partita di spesa fissa o singola scuola a carico del FIS).
Nel caso di un illegittimo (per non dire nullo) conferimento dell’incarico di DSGA nell’ambito di un accordo di rete, quanto sarebbe il compenso da riconoscere, chi lo stabilisce, a carico di quale fonte di finanziamento e di quale soggetto erogatore? Già si soffre, da quattro anni, il mancato pagamento dell’indennità mensile ai Dsga assegnati ad una seconda scuola sottodimensionata, figuriamoci cosa accadrebbe nel caso di un affidamento di incarico non contemplato dalla normativa.
Tutto quanto sopra rappresentato, invito formalmente Lei e i Dirigenti scolastici interessati a non procedere alla copertura dei posti di Dsga nell’ambito di un accordo di rete, riservandomi ulteriori interventi ove ciò dovesse accadere.
Mi permetto ricordare che vi sono nella normativa vigente alcune disposizioni che consentono un impiego intelligente dei Direttori SGA, già in attività di servizio, presso altra scuola per sopperire a situazioni di difficoltà. Il riferimento puntuale è all’istituto delle collaborazioni plurime (art. 57 del CCNL 29/11/2007) ed alle attività tutoriali, di aggiornamento e formazione espressamente previste nel profilo professionale di area D.
Tanto dovevo in spirito di leale collaborazione, ma anche a tutela della categoria dei Dsga che rappresento in termini significativi a livello nazionale e territoriale.
Cordialmente
Lì, 17.10.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani