LO STATO DI ATTUAZIONE DEL CCNL 19/04/2018 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

DOCUMENTO

Sono passati oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL 19/04/2018 del comparto Istruzione e Ricerca, che ha già dispiegato molti dei suoi effetti sia sul piano normativo che su quello economico.

Rimangano, però, irrisolte alcune questioni che lo stesso CCNL rimandava ad una successiva definizione.

Venivano rimessi ad apposite sessioni negoziali, da concludersi entro il mese di luglio 2018, le questioni afferenti la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo (art. 29) e quella sull’ordinamento professionale del personale ATA (art. 34).

Su entrambi le materie citate non è avvenuto assolutamente nulla.

 

In ordine alla responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo continua ad applicarsi la disciplina del D. Lgs. 297/94 con le parziali integrazioni introdotte dall’art. 29, già citato, che è intervenuto sull’art. 498 c. 1, afferente la destituzione dal servizio. Ora è possibile irrogare la sanzione della destituzione, per docenti ed educatori, anche: lett. g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; e lett. h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

 

Per quel che concerne l’ordinamento professionale del personale ATA siamo purtroppo nelle stesse identiche condizioni, quindi, continuano a dispiegare i loro effetti le regole sul sistema di classificazione e sui profili professionali che risalgono al CCNL 24/7/2003.

 

La necessità della riformulazione dei profili professionali è urgente e necessaria:

  • per i Direttori SGA che nel corso degli anni sono stati caricati di ulteriori adempimenti e responsabilità prima di competenza degli uffici centrali e periferici del MIUR.  L’attuale profilo non è calibrato sulle funzioni e responsabilità che i Direttori SGA effettivamente esercitano ogni giorno, non è ben raccordato con le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti Scolastici e lo stesso trattamento economico è assolutamente inadeguato anche con riferimento a quanto previsto per consimili categorie professionali nello stesso Comparto (vedi Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori).
  • per gli Assistenti Amministravi, con un mansionario del tutto superato, poiché all’interno del profilo si legge ancora “…… Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti informatici…….”, senza strumenti informatici oggi è letteralmente impossibile lavorare. Inoltre, l’Assistente Amministrativo deve oggi possedere un bagaglio di conoscenze e competenze giuridiche e tecniche di elevato spessore per poter esercitare adeguatamente le sue funzioni; bagaglio che può derivare da una procedura selettiva di reclutamento e dall’esperienza diretta nell’attività lavorativa. Anche per gli Assistenti Amministrativi il trattamento economico è del tutto inadeguato, mentre l’introduzione delle posizioni economiche ha rappresentato un “surrogato” poco efficace;
  • per gli Assistenti Tecnici anche in ragione delle nuove esigenze emerse nella revisione dei percorsi d’istruzione e formazione professionale (D. Lgs.  13 aprile 2017 n°61  e decreti attuativi) dove si prevede, tra gli altri, un aumento del numero degli indirizzi (11), con un forte incremento delle attività didattiche laboratoriali e di esercitazioni di laboratorio, l’adeguamento di nuovi spazi laboratoriali per una diversa articolazione del tempo-scuola e possibile apertura pomeridiana delle scuole stesse; l’ampliamento dei quadri orari degli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) anche non in compresenza col docente, l’inserimento in tutti i gradi di scuola  delle TIC. Sul trattamento economico e le posizioni economiche, valgono le considerazioni dianzi espresse per gli Assistenti Amministrativi;
  • per gli stessi Collaboratori scolastici non previsti nella revisione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in termini di supporto alla didattica, di garanzia delle condizioni di sicurezza all’interno dei laboratori, di organizzazione del servizio scolastico, di un maggiore supporto agli alunni con disabilità, che sono presenti in percentuale più alta nei citati percorsi.

Nella revisione dei profili professionali riguardanti gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici deve essere inserita la clausola che nei periodi di sospensione delle attività didattiche, gli stessi svolgono funzioni di supporto ai servizi amministrativi.

 

Nell’economia della presente trattazione pare utile affrontare anche il tema dell’elemento perequativo di cui all’art. 37 del CCNL 19/4/2018 che avrà scadenza il 31/12/2018, trattandosi di un beneficio economico che la norma contrattuale ha qualificato come “una tantum”. La sua eventuale prosecuzione, così come il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, potrà trovare copertura nei finanziamenti che saranno previsti nel bilancio dello Stato e nel rinnovo dei CCNL di Comparti ed Aree relativamente al triennio 2019/2021.

 

Il 28 giugno 2018 (sei mesi prima della scadenza del contratto 31/12/2018) le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, hanno inviato, al Presidente dell’ARAN e al Ministro, formale disdetta contrattuale nel rispetto delle norme, delle modalità e dei tempi fissati dall’art. 2 comma 4 del citato Contratto.

Questo vuol dire che il tavolo delle trattative dovrà aprirsi non appena saranno disponibili le risorse finanziarie e dopo che il Governo avrà inviato all’ARAN l’atto di indirizzo. Un percorso lungo e tortuoso che arriverà a compimento solo nel 2021.

 

Lì, 23.10.2018

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE – RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

Sabato Simonetti


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 23/10/2018
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 23/10/2018 15:21:54
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