Fermo restando quanto ampiamente argomentato con specifico documento del 6/4/2018 - che ad ogni buon fine si allega - torniamo sull’argomento causa uno scambio di “richiesta chiarimenti” di una scuola (Liceo “Corbino” di Siracusa) e relativa risposta MIUR dell’Autorità di gestione - PON per la scuola, a firma di Maria Gabriella Ristori; lo scambio è avvenuto alla fine del passato mese di ottobre.
La scuola - immemore di quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 29/11/2007 e di quanto espressamente contenuto nella nota MIUR prot. 1498 del 9/2/2018 - chiede se può ricorrere alle collaborazioni plurime per lo svolgimento delle funzioni di Direttore SGA nell’ambito dei PON, in quanto la titolare della scuola non ha dato la disponibilità in ordine alla realizzazione dei relativi progetti (quelli PON).
Il MIUR - anch’esso immemore delle disposizioni sopra richiamate - risponde che una volta intervenuta “l’adesione ai progetti PON le attività amministrative conseguenti diventano obbligatorie per il personale che non può rifiutarsi di svolgerle durante la normale attività di lavoro”. Il MIUR prosegue riportando l’art. 25 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, nella parte che coinvolge il Direttore SGA, e conclude che qualora l’interessato si rifiutasse, il Dirigente Scolastico potrà dar luogo al procedimento disciplinare.
La risposta MIUR al quesito del Dirigente Scolastico è superficiale ed evasiva. Non tiene conto di quanto espressamente richiesto dal Dirigente Scolastico, delle attribuzioni di funzioni alle scuole (art. 14 DPR 275) e dei compiti del DSGA rispetto ai fini istituzionali delle scuole stesse; in primis quelli afferenti la realizzazione della progettazione curricolare (vedi norme contrattuali sul DSGA e quelle specifiche di legge e Regolamento).
In altri termini chi firma la risposta al quesito glissa sulla collaborazione plurima, dimenticando che questo istituto non è solo previsto dall’art art. 57 del CCNL 29/11/2007, anche per il DSGA, ma espressamente richiamato dallo stesso MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/2/2018, proprio in tema di gestione dei PON.
Inoltre, dimentica che nel normale orario di lavoro il DSGA deve adempiere a compiti di istituto obbligatori per legge e regolamento, dai quali non può essere distolto essendone titolare esclusivo. L’elenco di questi adempimenti, quotidiani e periodici, è assai lungo e mi astengo dal riportarlo (intelligenti pauca).
Ne consegue che quando un DSGA dimostra che Il tempo degli adempimenti obbligati assorbe completamente il suo orario di lavoro non è perseguibile in alcun modo per non aver svolto le attività connesse ai PON.
In questi casi, magari preventivamente segnalati, è evidente che chi ha attivato le procedure per i PON non ha ben valutato le condizioni di fattibilità.
In conclusione, la risposta del MIUR è del tutto fuori contesto (sostanzialmente inutile), il Dirigente Scolastico può attivare la collaborazione plurima per talune attività del DSGA legate alla realizzazione dei PON, il Dirigente Scolastico si guardi bene dall’intraprendere azioni disciplinari nei confronti del DSGA del tutto prive di fondamento.
Lì, 12.11.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani