Cartelle Equitalia - Rottamazione ter - Definizione agevolata 2018

(fonte Agenzia delle Entrate)

In pillole……

LA NORMA:                       Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018;

QUALI SOMME:                somme affidate all’Agente della riscoss. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

NUMERO RATE:                fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

DOMANDA:                       anche online con procedura “Fai D.A. te”

SCADENZA:                        30 aprile 2019


Siamo oramai alla terza “tornata” per quanto attiene le così dette “rottamazioni” delle cartelle di pagamento, ovvero la possibilità di sanare dei debiti pregressi pagando solo gli importi effettivamente dovuti per tributi, tasse, etc., senza dover pagare il “sovrapprezzo” relativo a interessi e sanzioni che si sono accumulati nel tempo che intercorre tra la scadenza dell’obbligo di versamento e la data di emissione della cartella stessa.

Infatti L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.  

La rottamazione “ter” costituisce il proseguimento del beneficio fiscale introdotto dapprima nell'anno 2017, con l’articolo 6 del Dl 193/2017, convertito con modificazioni nella legge 225/2017, che aveva riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare, previa apposita domanda, della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Si è poi proseguito con il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, D.l. 148/2017, articolo 1, che prevedeva la riapertura dei termini per la così detta “rottamazione delle cartelle Equitalia”, tecnicamente definita “definizione agevolata dei carichi”. Tale definizione agevolata riguardava le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 ma anche le vecchie cartelle, limitatamente ad alcuni casi specifici.

Prima di procedere con l’adesione alla suddetta agevolazione, occorre però verificare se quanto richiesto dall’Agenzia con la cartella di pagamento sia effettivamente dovuto, o se, come spesso accade, data l’automazione dei controlli, vi sia stato semplicemente un errore formale nei versamenti con F24EP (es. codice tributo errato o mese/anno di riferimento diverso). Infatti in questi casi sarà sufficiente esibire all’Agenzia delle Entrate Riscossioni (Ex. Equitalia) la documentazione comprovante l’errore formale e procedere alla correzione, a seguito della quale, l’Agenzia rilascia una certificazione di “dichiarazione regolare”.

Una volta accertato che la somma contestata è effettivamente dovuta, chi volesse aderire potrà pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Sono ammessi al beneficio della Definizione agevolata tutti carichi relativi alle cartelle rientranti nel periodo sopra indicato, fatta eccezione per:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  •  carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art.  1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018, prevede diverse forme di pagamento rateale più favorevoli per il contribuente:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
  • un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata va presentata entro il 30 aprile 2019.

Si può dunque scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.


Quali Soggetti rientrano nella Definizione agevolata 2018

Possono aderire tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Non possono aderire alla definizione agevolata per gli stessi carichi coloro che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

Il Prospetto informativo

Al fine di conoscere esattamente quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form on-line, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o  scaricando il modulo direttamente entrando nell’area riservata al seguente link:

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

 

Come aderire

1. "Fai D.A. te" e presentazione della domanda online

Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form on-line ed allegando la prevista documentazione per il riconoscimento al seguente link:

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge3.do

Lo stesso form è disponibile anche nell’area riservata di cui sopra dove, accedendo con le proprie credenziali, non sarà necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Questo servizio consente di "rottamare" anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.  Dunque bisogna prestare particolare attenzione ad indicare esattamente il debito che si intende “rottamare”. Qualora trattasi di intera cartella occorre indicare il numero di cartella in questione. In caso si tratti di parte di una cartella è necessario definire esattamente per quale singolo debito si intende fare domanda.

2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione

In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Attenzione:

  • coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e hanno regolarizzato la propria situazione pagando l’importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”.
  • i soggetti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017 e avevano già aderito alle precedenti “rottamazioni”, ottenendo l’accoglimento della loro richiesta, sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”.
  • coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.

Una volta presentata la domanda di ammissione alla definizione agevolata, l’ Agenzia delle entrate-Riscossione invierò al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La norma stabilisce inoltre che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

 

Alcuni link al sito dell’Agenzia delle Entrate

MODELLO DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/DA-2018-MODELLO-ADESIONE-ROTTAMAZIONE-TER_18122018.pdf

ELENCO PEC A CUI INVIARE

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/Rottamazione_Ter_PEC.pdf

FAC – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/FAQ_Rottamazione-TerDEF.pdf

 

 Lì, 03-01-2019

PER L’UFFICIO NAZIONALE CONTABILITA’

Dsga Andrea Pala


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il contributo professionale


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 03/01/2019
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 03/01/2019 11:33:36
Permalink: Cartelle Equitalia - Rottamazione ter - Definizione agevolata 2018 Tag: Cartelle Equitalia - Rottamazione ter - Definizione agevolata 2018
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