Il bilancio di previsione dello Stato per il 2019 e quello pluriennale per il triennio 2019/2021, approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, è diventato legge con la promulgazione del Presidente della Repubblica e conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – GU Serie Generale n. 302 – Supplemento Ordinario 62/L del 31/12/2018).
La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e consta di 19 articoli, di cui il primo è suddiviso in ben 1.143 commi. Cambiano le maggioranze parlamentari e i Governi ma resta, purtroppo, questa modalità irrazionale di una produzione legislativa difficile da leggere e comprendere, con un ginepraio normativo che si dipana in un numero considerevolmente elevato di commi.
Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati il 31/10/2018 ed è stato approvato in via definitiva solo a fine anno, a seguito di una lunga trattativa con gli organi dell’Unione Europea.
Nella fase iniziale di discussione, avviata alla Camera dei Deputati, l’Anquap ha presentato le seguenti proposte di emendamento:
- Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il MIUR è autorizzato ad assumere – con conseguente aumento delle dotazioni organiche – 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall’a.s. 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l’organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. Il costo per l’introduzione della descritta misura è pari a 240 mln di euro lordo Stato.
- Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche ed Educative, sono abrogate con decorrenza dall’a.s. 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l’assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l’organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate. Il costo per l’introduzione della descritta misura è pari a 36 mln di euro lordo Stato.
- Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Istituzioni Scolastiche ed Educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l’impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane. Gli aspiranti inviati alle scuole dai Centri per l’impiego dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l’accesso al ruolo dei Direttori SGA. Gli aspiranti inviati sosterranno una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all’esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale. Questa misura non ha costi poiché tutti i posti dei Direttori SGA previsti in organico di diritto hanno preventiva copertura nel bilancio dello Stato.
- Al fine di garantire il regolare funzionamento delle Istituzioni Scolastiche ed Educative si procede, con decorrenza dall’a.s. 2019/2020, alla reinternalizzazione dei servizi di sorveglianza e pulizia. Il MIUR è, quindi, autorizzato ad assumere 11.857 unità di Collaboratori Scolastici con conseguente aumento delle dotazioni organiche. Questa misura non costerebbe nulla poiché sarebbero reimpiegati i soldi attualmente destinati all’esternalizzazione dei servizi in parola.
- Per attuare quanto previsto dal CCNL del 10/11/2014, prorogato dall’art. 39 del CCNL 19/4/2018, in materia di indennità mensile ai Direttori SGA che lavorano anche in una seconda scuola sottodimensionata, è stanziata la somma di euro 5 mln per l’anno 2019. La citata dotazione finanziaria (lordo Stato) coprirà il costo dell’indennità mensile non corrisposta agli aventi titolo dall’a.s. 2014/2015.
- Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall’a.s. 2019/2020, le disposizioni contenute nell’art. 1 commi 44 e 45 della Legge 24/12/2012 n. 228. La misura dell’indennità di funzioni superiori da riconoscere agli Assistenti Amministrativi che svolgono funzioni superiori è pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore SGA a livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell’Assistente Amministrativo, eventualmente integrato dell’importo della prima o seconda posizione economica. Il costo per l’introduzione della descritta misura può variare, per ogni unità coinvolta, da euro 5.050,00 annui lordo Stato ad € 7.444,00 annui lordo Stato.
Solo una di queste, quella concernente la reinternalizzazione dei servizi di sorveglianza e pulizia, ha trovato accoglienza. Infatti, l’art. 1 comma 760 della legge in parola prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso al personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici”. Ne consegue che i posti accantonati allo scopo (11.857) sono resi nuovamente disponibili e saranno coperti, mediante apposita procedura selettiva, dal personale impegnato per almeno 10 anni nelle istituzioni scolastiche ed educative, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, come dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti relativi ai citati servizi.
Passiamo ora in rassegna alcuni aspetti della legge di bilancio che ci paiono meritevoli di attenzione, con riferimento al pubblico impiego e alle istituzioni scolastiche.
In materia di pubblico impiego rileviamo la presenza delle seguenti misure:
- all’art. 1 comma 298 è previsto un articolato piano di reclutamento di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- all’art. 1 commi 301 e 302 e al comma 345 sono previste assunzioni a tempo indeterminato di 350 dipendenti presso il MIUR e di 2 Direttori Generali sempre nello stesso Dicastero;
- l’art. 1 comma 362 prevede la proroga di graduatorie in tutte le amministrazioni pubbliche con esclusione, purtroppo, del personale scolastico, inclusi i dirigenti; esclusione espressamente prevista dal comma 366;
- il comma 436 prevede lo stanziamento di appositi fondi per i rinnovi contrattuali dei lavoratori della pubblica amministrazione relativi al triennio 2019/2021 (1.100 mln di euro per il 2019, 1.425 mln di euro per il 2020 e 1.775 mln di euro a decorrere dal 2021). Parte delle risorse stanziate hanno per legge una destinazione vincolata stabilita dal comma 440 e seguenti (la destinazione vincolata riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, la continuazione dell’elemento perequativo stabilito dai CCNL di comparto sottoscritti nel 2018 ed altro ancora). Da un primo esame si può ragionevolmente sostenere che le risorse stanziate saranno inadeguate e probabilmente anche inferiori al 3,48% assicurato dai rinnovi contrattuali del triennio 2016/2018;
- il comma 687 riporta la dirigenza amministrativa professionale e tecnica del servizio sanitario nazionale nei ruoli del personale dello stesso servizio, con conseguente necessaria modifica del CCNQ su Comparti e Aree sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 13/7/2016.
In materia di istituzioni scolastiche di personale scolastico rileviamo la presenza delle seguenti misure:
- la definizione di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 15%, per i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che percepiscono compensi dall’attività di lezioni private e ripetizioni. I docenti interessati sono obbligati a comunicare l’attività extra professionale e didattica all’amministrazione di appartenenza (leggasi istituzioni scolastica di titolarità o servizio). Quanto dianzi riportato è previsto dall’art. 1 commi 13 e 14;
- maggiori facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sino a 290 posti (art. 1 comma 415);
- esonero dall’esercizio delle attività didattiche, dall’a.s. 2019/2020, di un numero massimo di 120 docenti per la costituzione di equipé territoriali formative per garantire la diffusione di azioni legate al piano per la scuola digitale etc.. etc.. (art. 1 comma 725);
- modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria (art. 1 comma 728);
- incremento dell’organico del personale docente dei licei musicali di 400 posti dall’a.s. 2019/2020 (art. 1 comma 730);
- la trasformazione a tempo pieno di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di assistenti amministrativi e assistenti tecnici assunti nell’a.s. 2018/2019, già titolari di rapporti di CO.CO.CO. (art. 1 comma 738 e seguenti);
- reinternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari dal 1° gennaio 2020, con personale dipendente (collaboratori scolastici). Con questa misura (art. 1 comma 760 e seguenti) si recuperano circa 12.000 posti di lavoro precedentemente accantonati;
- sostanziali modifiche ai percorsi di alternanza scuola/lavoro che vengono ridenominati in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” già con effetto dall’a.s. 2018/2019. La durata complessiva dei nuovi percorsi è così stabilita: 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali; 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici, 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei (art. 1 comma 784). Ne consegue che i finanziamenti stanziati dall’art. 1 c. 39 della Legge 107/2015 saranno rivisti al ribasso;
- revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria (art. 1 commi da 792 a 795);
- abolizione della titolarità dei docenti su ambito territoriale e ritorno alla titolarità del docente in ogni singola scuola (art. 1 comma 796);
- proroghe in materia di inclusione scolastica di studenti con disabilità (art. 1 comma 1.138).
Pare utile, infine, richiamare l’attenzione anche sulle seguenti misure:
- disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (art. 1 comma 278). Innalzato a 5 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore;
- riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico attesti che tale opzione non rechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1 comma 485);
- le stazioni appaltanti, in deroga al vigente codice dei contratti pubblici, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici (art. 1 comma 912).
Lì, 03.01.2019, aggiornato il 09.01.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
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