DURC: VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

A seguito di segnalazione di alcuni nostri associati e non in servizio presso scuole della provincia di Macerata riteniamo necessario fare il punto su una questione che, a nostro parere, è inopinabilmente definita dalla normativa vigente.

Risulterebbero inviate, da parte dell’Inps territorialmente competente, ad alcune Istituzioni scolastiche della provincia di Macerata, richieste aventi ad oggetto: “Invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015”.

Nel dettaglio tali richieste sarebbero finalizzate al rilascio da parte delle istituzioni scolastiche destinatarie di una dichiarazione attestante la corresponsione eventuale, durante il periodo oggetto di verifica, di compensi al personale dipendente tratti da risorse finanziare proprie o derivanti da finanziamenti di altre Istituzioni pubbliche o private.

L’Inps motiva la necessità della suddetta “dichiarazione” ai fini del rilascio dei DURC richiesti da due Comuni della provincia di Macerata ai fini dell’erogazione di contributi dovuti a istituzioni scolastiche di essi destinatarie.

Viene altresì precisato dall’INPS che qualora entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta l’Istituzione scolastica NON dovesse procedere alla regolarizzazione della eventuale posizione debitoria riferita a contribuzioni non versate, verrà rilasciato un DURC con esito NON REGOLARE per l’importo relativo alla irregolarità contributiva che risultasse così accertata.

A supporto “giuridico” della richiesta in parola si riporta un estratto delle indicazioni che la Direzione Generale Entrate Contributive INPS ha inviato ai propri uffici territoriali a mezzo PEI (Posta Elettronica Interna) in data 27 luglio 2018.

All’uopo ci sembra opportuno evidenziare i riferimenti normativi salienti relativi al DURC ed alla connessa certificazione di regolarità contributiva.

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta, contestualmente, l’avvenuto adempimento o l’inadempimento degli obblighi contributivi INPS, INAIL e Cassa Edile posti a carico di un datore di lavoro verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Posto che il D.M. del 30 gennaio 2015 all’art. 2, comma 2 stabilisce che il rilascio del DURC è previsto per i datori di lavoro, operatori economici:

  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; 
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

 

Dunque gli ambiti di applicazione della normativa inerente l’obbligo di richiesta e di rilascio del DURC sono i seguenti:

Appalti pubblici di forniture

·         per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)

·         per la stipula del contratto (ove previsto)

·         per l'emissione del certificato di pagamento

·         all'atto del pagamento finale

Appalti pubblici di servizi

·         per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)

·         per la stipula del contratto (ove previsto)

·         all'atto della regolare esecuzione

·         alla liquidazione di ogni fattura

Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione

·         per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)

·         per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)

·         acquisti in economia o di modesta entità.

Sull’argomento, con la nota prot. 83994 del 24 luglio 2009 il MEF, Ragioneria Generale dello Stato, richiamando la nota del Ministero del Lavoro prot.n. 25/1/0002599 del 20 febbraio 2009, ha chiarito che il DURC per gli operatori economici deve essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di contratti aventi ad oggetto acquisti in economia o di modesta entità con la P.A.

Alla luce di quanto sopra è evidente come, di norma, gli Enti Pubblici non siano soggetti per i quali un’altra P.A. abbia l’obbligo, di richiedere né di acquisire Il DURC, e tanto vale anche nell’ipotesi delle Istituzioni scolastiche.

In forza di tanto risulterebbe priva di giustificazione e fondamento giuridico la prassi che un Ente Locale, non avendo alcun obbligo in tal senso in base alla vigente normativa, richieda, invece, il DURC dell’Istituzione scolastica alla quale, ad esempio, sia tenuto a  trasferire ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996 n.23 (c.d. legge Masini) finanziamenti relativi alle spese varie di ufficio e per l'arredamento ed a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti (finanziamento per funzionamento)

E proprio questa è la casistica portata all’attenzione di questa O.S., alcuni comuni della provincia di Macerata non erogano i contributi, benché regolarmente previsti e programmati, alle Istituzioni scolastiche avendo, contra legem, richiesto il DURC che l’INPS a sua volta, secondo un’interpretazione della norma a dir poco sorprendente, rilascia con la dizione non regolare in caso di mancata “dichiarazione di regolarizzazione” da parte delle ISA interessate.

Appare utile sottolineare che, pur se l’Ente Territoriale che NON deve richiedere il DURC lo faccia comunque, almeno l’INPS destinatario della richiesta, NON possa e non debba perseverare nell’errore e chiedere la regolarizzazione della posizione debitoria all’Istituzione scolastica a fronte di una “presunta” irregolarità contributiva rilevata.

All’uopo appare evidente che l’unica “irregolarità” rilevabile a carico del “datore di lavoro” Istituzione scolastica statale, possa essere identificata nella tardiva comunicazione dei contributi versati sui compensi erogati al personale dipendente utilizzando risorse finanziare proprie o derivanti da altre Istituzioni pubbliche o private come da circolare Inps n. 172/15, attraverso le denunce contributive (DMA).

Tuttavia tale eventualità non è sanzionabile, e di fatto non è stata mai sanzionata, dall’INPS in quanto lo stesso procede a rilevare e sanzionare unicamente l’omissione dei versamenti contributivi obbligatori e non la relativa tardiva comunicazione.

A sgombrare il campo in maniera definitiva ed apodittica da qualsivoglia equivoco interpretativo-procedurale della questione, appare altresì utile ed estremamente opportuno ricordare come lo stesso INPS, con messaggio n.9502 del 9 dicembre 2014, abbia fornito esaustivi chiarimenti circa l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere il DURC prima di procedere all’erogazione ad altri Enti pubblici beneficiari di finanziamenti comunitari.

Il messaggio “de quo”, in fatti,  facendo diretto riferimento alla nota del 27 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - ha precisato che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato e, quindi, anche nei confronti dei soggetti pubblici: “non sussiste necessità di acquisire il DURC nei casi in cui il trasferimento di risorse fra enti pubblici avvenga in forza di precise disposizioni normative, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stessa norma che ha istituito il beneficio o dal procedimento amministrativo che ne disciplina l’erogazione”.

Tutto quanto sopra esposto, nell’ottica della massima e positiva collaborazione, si chiede agli Enti locali ed alle sedi territoriali dell’INPS interessate di voler cortesemente provvedere al ripristino della corretta interpretazione della normativa vigente in materia di richieste e rilascio del DURC per le P.A., istituzioni scolastiche comprese, e delle prassi regolarmente conseguenti a tali disposizioni.

Si coglie infine  l’occasione nell’invitare le Istituzioni scolastiche interessate alla regolarizzazione delle denunce contributive di competenza (DMA), per ricordare che tale adempimento è finalizzato, SOLO, alla corretta gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alla cassa CTPS, tenuto conto  dell’obbligatorietà ineludibile per le stesse dell’adempimento contabile di effettuazione dei versamenti degli oneri contributivi relativi ai compensi erogati al personale dipendente utilizzando risorse finanziare proprie o derivanti da altre Istituzioni pubbliche o private.

 

lì, 28.01.2019

Il Presidente Regionale ANQUAP Marche

Stefania Pierangeli


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 28/01/2019
Sottocategoria: Fiscale Ultima modifica: 28/01/2019 09:23:36
Permalink: DURC: VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA Tag: DURC: VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
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