Ci siamo. Finalmente, è il caso di dirlo, ha visto la luce il tanto decantato ed atteso decreto su “quota 100” e su altri aspetti del settore previdenziale.
In data 28 gennaio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 infatti è stato pubblicato il D.L. n. 4 del 28.1.2019. È un decreto in cui essenzialmente si dettano disposizioni relativamente al Reddito di cittadinanza ed appunto su quota 100.
In questa sede ci occupiamo di quest’ultimo aspetto oltre alle altre disposizioni del settore previdenziale.
Chiariamo subito che non sin tratta di un “smantellamento” della Legge “Fornero” ovverossia dell’art 24 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 214/2011. Si tratta semplicemente di una ulteriore possibilità di uscita dal lavoro in aggiunga a quelle già esistenti.
L’art 14 del D.L. n. 4 detta disposizioni su “Quota 100” che così come le ex quote abrogate dalla legge Fornero (l’ultima fu la famosa quota 96) è determinata dalla somma dell’età anagrafica più quella contributiva. La norma consente una ed una sola combinazione: 62 anni di età anagrafica + 38 anni di anzianità contributiva. Non sono possibili quindi altre combinazioni quali ad esempio 61+39 o 63+37 quali requisiti “minimi”.
Ovviamente non ci sono problemi per combinazioni che portano a 101 (62+39 o 63+38) -102… ovverossia con requisiti superiori a quota 100.
Nei 38 anni di contribuzione possono essere cumulati periodi di contribuzione presenti in diverse gestioni previdenziali.
I requisiti vanno posseduti entro il 31.12.2019 (per accedere al trattamento pensionistico nel 2019) e comunque entro il 31.12.2021 trattandosi, ed è il caso di sottolinearlo, di un provvedimento assunto in via sperimentale. È inutile in questa sede soffermarci sulle polemiche e sulle diatribe scatenate dalla valutazione dei costi da sopportare per l’introduzione di questa norma.
In ogni caso con i requisiti maturati, come già detto entro il 31.12.2021, si potrà accedere al trattamento pensionistico anche successivamente. I dipendenti pubblici potranno accedere al trattamento pensionistico dal 1.8.2019 o dopo sei mesi dalla maturazione del requisito.
Per il settore scolastico in considerazione della sua peculiarità si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, c. 9 della L. 449/1997 che consentono ai dipendenti interessati di accedere al trattamento pensionistico esclusivamente il 1° settembre. È previsto, per il 2019, che le domande di accesso al trattamento pensionistico debbano essere fatte entro il 28 febbraio. Pertanto è da attendersi a breve una disposizione MIUR che regolamenti questa uscita dal lavoro.
È importante chiarire infine che NON sono previste PENALIZZAZIONI per chi usufruisce di questo canale di uscita. Semplicemente il trattamento pensionistico verrà calcolato sulla base dell’anzianità contributiva effettivamente posseduta. Le “penalizzazioni” sono insite in una anzianità contributiva inferiore.
L’art. 15 detta disposizioni circa la cosiddetta pensione anticipata ovverossia rispetto all’età. È stato infatti “congelato” il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita che aveva portato, a decorrere dal 2019, l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione, indipendentemente dall’età anagrafica, ad AA 43 MM 03 per gli uomini ed AA 42 MM 03 per le donne.
Di conseguenza rimangono validi i requisiti previsti per il 2018 ovverossia AA 42 MM 10 per gli uomini ed AA 41 MM 10 per le donne. Attenzione l’aumento di 5 mesi, per l’aspettativa di vita, rimane però valido per le pensioni di vecchiaia. Pertanto a decorrere dal 2019 si potrà accedere al trattamento pensionistico con almeno 67 anni di età assieme ad almeno 20 anni di contribuzione utile che per il settore scolastico vanno posseduti entro il 31.12.2019.
Diciamo che anche questa è una misura sperimentale perché prevista fino al 31.12.2026.
L’art. 16 riporta in vita l’opzione donna ovverossia la possibilità per il solo personale di sesso femminile di accedere al trattamento pensionistico con requisiti per così di dire “ridotti”. In effetti possono accedere le donne che maturino entro il 31.12.2018 almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età. Il personale femminile scolastico non dovrà attendere un anno (finestra di uscita) ma, fatta la domanda entro il 28 febbraio, potrà lasciare il lavoro il successivo 1° settembre. L’opzione donna è consentita solo a chi accetta un calcolo del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo e con esso una decurtazione dell’importo pensionistico stimato intorno al 25-30% in meno.
L’art. 18 proroga anche per il 2019 l’ape sociale. Disabili con una invalidità superiore al 74%, persone che assistono familiari disabili e, nel settore scolastico, le insegnanti di scuola dell’infanzia, hanno la possibilità di ottenere un “reddito ponte” fino alla maturazione dell’anzianità pensionistica utile. Questo reddito può arrivare fino a 1500 euro mensile. Sono richiesti almeno 63 anni di età e 30 anni di contrizione, 36 nel caso delle insegnanti di scuola dell’infanzia.
Nel decreto sono state inoltre inserite norme che riguardano la prescrizione dei contributi previdenziali portata dal 2019 al 2021 con la facoltà data al dipendente, privo di anzianità contributiva al 31.12.1995, di riscattare i periodi non coperti usufruendo di una detrazione fiscale elevata al 50%.
I lavoratori laureati nelle stesse condizioni, ovverossia senza anzianità contributiva al 31.12.1995, e con un’età inferiore ai 45 anni hanno la possibilità di riscattare la laurea a cifre decisamente contenute.
Infine sarà possibile, dopo emanazione apposito DPCM, richiedere l’anticipo, rispetto alle scadenze attuali, della liquidazione del TFS (buonuscita). Questo anticipo, nella misura massima di 30000,00 euro, sarà possibile dietro una richiesta di finanziamento a banche o intermediari finanziari. Il tasso da applicare sul finanziamento sarà deciso nell’ambito dell’accordo con le banche e gli intermediari.
Ora c’è da attendere la conversione da parte del Parlamento di questo decreto in Legge. Ci saranno sorprese?
Lì, 30.01.2019
IL RESPONSABILE SETTORE PREVIDENZA
Stefano Giorgini