Recentemente, ad un incontro di lavoro, mi ha colpito una frase pronunciata da una collega che, dopo aver descritto lo stato di malessere lavorativo in cui si trova costretta ad operare, ha detto: “Esco dalla scuola “shakerata”!”
In effetti, quello che viviamo in periferia sembra non essere conosciuto ai livelli superiori!
C’è una sorta di DISCONNESSIONE tra il centro e la periferia, tra chi decide e chi subisce le conseguenze delle decisioni prese.
Qualche esempio: il 1° settembre cambia il Dirigente Scolastico. Inizia un vero e proprio percorso ad ostacoli per segnalare a circa una ventina di Amministrazioni Pubbliche l’arrivo del nuovo RAPPRESENTANTE LEGALE:
- SIDI – Sistema Informatico dell’Istruzione;
- ARAN - Agenzia per la rappresentanza sindacale
- AGENZIA delle ENTRATE
- INPS
- DURC Online
- PERLAPA - Anagrafe delle Prestazioni + legge 104.
- CONSIP e MEPA
- ANAC – Autorità anticorruzione
- CIG e SMART CIG
- PCC - Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali
- SCIOPNET
- ASSENZENET
- CENTRI per l’IMPIEGO
- BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
- CUP - Codice Unico di Progetto
- ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP)
- IPA - Indice Pubblica Amministrazione
E se poi manca anche il DSGA?
Perché non far convergere tutte le PA nell’Indice delle Pubbliche Amm.ni per tenere allineati i dati, oppure, in cooperazione applicativa, inviare i dati agli altri stakeholder che hanno a che fare con le scuole?
Perché non pensare ad un’identità SPID riferita alla scuola!
Ma non è finita qui! Affrontiamo innumerevoli adempimenti imposti da uno Stato che non ripone più la FIDUCIA nei suoi cittadini, nelle sue imprese e, soprattutto, in chi lavora per suo conto!
Facciamo continuamente controlli e, contestualmente, tutto quello che facciamo è controllato da qualcuno.
La mancanza di fiducia si palesa, ad esempio, nelle linee guida n° 4 dell’ANAC, secondo le quali, le stazioni appaltanti dovrebbero fare i seguenti controlli su ogni affidamento:
1. Far compilare 10 pagine di autodichiarazione all’impresa, oppure il DGUE (che molte ditte non sanno neanche che cosa sia), comprendenti:
- la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 del codice dei contratti,
- la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010),
- il Patto di integrità,
- le informazioni sulla fatturazione elettronica e lo split payement
- l’informativa privacy.
2. Controllare le annotazioni riservate ANAC
3. Richiedere il DURC Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4 ).
Verificare:
- Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; (Casellario giudiziale)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4) (Agenzia delle Entrate)
- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); (in modalità self-service sul sito di infocamere)
- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (art. 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
- Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del DPR 313/2002 presso la Procura della Repubblica
- Ottemperanza agli obblighi per il reclutamento dei diversamente abili di cui all’art. 17 della Legge 68/99 presso la Provincia dove ha sede la società (se la società ha più di 15 dipendenti
- Verifica inadempienze EQUITALIA, prima di liquidare la fattura, se l’importo è superiore ai 5.000,00 euro al netto dell'IVA.
Infine, tanto per citarli, facciamo controlli:
· sull’anti-pedofilia,
· sulle interdizioni temporanee o perpetue dai pubblici uffici,
· sulle auto-dichiarazioni effettuate dai supplenti,
· sulle evasioni dell’obbligo scolastico,
· sulle domande MAD, ecc., ecc..
Quindi tutte le stazioni appaltanti - o meglio quasi tutte, considerato che alcune non fanno proprio nulla - effettuano controlli in maniera RIDONDANTE, SPRECANDO milioni di ore di lavoro INUTILMENTE. Tutti chiediamo per la stessa impresa: il DURC, le visure camerali, facciamo i controlli presso i Tribunali, presso le Agenzie delle Entrate, ecc….insomma, ci teniamo impegnati tra di noi!
Ma che senso ha? Qualcuno ha mai verificato l’efficacia di questi controlli? Se il costo dei controlli supera il beneficio che si ottiene dai controlli stessi, vale la pena mantenerli?
Personalmente, sogno spesso il giorno in cui si potrà inserire in un data-base la partita IVA dell’impresa, oppure il codice fiscale della persona fisica assunta a qualsiasi titolo nelle scuole (docente, ATA, esperto esterno, ecc.) ed avere come risposta un semaforo VERDE, GIALLO oppure ROSSO per capire se procedere, o meno, all’affidamento o all’assunzione.
Il terzo problema è legato alla REATTIVITA’.
Abbiamo un apparato burocratico/amministrativo lentissimo che non riesce a rispettare neanche le scadenze che si dà da solo o che gli dà il legislatore:
· Il nuovo regolamento di contabilità, previsto dalla 107/2015, è stato emanato con un ritardo di quasi 3 anni ed è nato già vecchio per i tempi attuali.
· Il concorso per il reclutamento dei DSGA è stato bandito con anni di ritardo. La logica conseguenza sono le 102.000 domande di partecipazione che metteranno a repentaglio la riuscita di tutta la procedura concorsuale (si pensi al solo reperimento dei laboratori informatici per le prove pre-selettive). Per non parlare della "fregatura" rifilata ai DSGA FF, usati e buttati come se niente fosse!
· Della commissione per la revisione dei profili professionali del personale ATA, che doveva concludere i propri lavori entro luglio di quest’anno, non si sa nulla. E’ stata fatta una sola riunione che è servita per dare l’avvio ai tavoli.
· Della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIT, prevista dall’art. 81 del Codice dei contratti, nessuna traccia.
Anche di fronte a situazioni facilmente prevedibili, come ad esempio l’assenza di DSGA titolari in oltre 2000 scuole al 1° settembre del 2018, non solo non ci si prepara per tempo per affrontare il problema ma, quando questo si manifesta in tutta la sua drammaticità, il MIUR non se ne occupa/preoccupa proprio.
Qualche diramazione periferica, visto l’immobilismo dell’apparato centrale, ha preso iniziativa ma, spesso, sono state trovate soluzioni poco condivisibili.
Ad esempio, pur di coprire i posti vacanti di DSGA, in alcune regioni sono stati fatti interpelli aperti anche agli ass.ti amm.vi a tempo determinato in servizio al 20 di settembre!
Ed è così che collaboratori scolastici, chiamati come supplenti nel ruolo di assistenti amm.vi, hanno avuto la possibilità di accettare addirittura l’incarico di DSGA FF.
In pratica, dall’area A, in pochi giorni si sono ritrovati in area D: …triplo salto… MORTALE!
La pezza è peggio del buco! Si cerca il “capro espiatorio” che, nell’antichità, era il caprone al quale venivano attaccati tutti i biglietti contenenti i propri peccati e che poi veniva preso a bastonate e mandato a morire - da solo - nel deserto.
Nell’attesa, l’idea migliore – secondo me - l’ha proposta l’ANQUAP: il reclutamento diretto da parte delle Istituzioni Scolastiche senza Direttore SGA, attraverso una procedura selettiva autonoma, per titoli e colloquio, rivolto a laureati in discipline giuridiche ed economiche.
Proposta, questa, valida anche per il prossimo anno scolastico (2019/2020), quando il problema sarà ancora più grave se non si riuscirà a concludere la procedura concorsuale, cosa molto probabile, nonché a causa dei pensionamenti aggiuntivi che si saranno con “Quota 100”.
Paradossale è anche la vicenda dei domini .gov.it.
L’AGID, con una direttiva molto frettolosa e poco soppesata, ha dato ordine a tutte le scuole d’Italia di passare dal dominio .gov.it al dominio .edu.it!
I costi economici e soprattutto organizzativi di questa operazione sono enormi! Qualcuno li ha valutati?
Noi ci dovremmo occupare di istruzione e non di spostare continuamente i domini internet!
Perché il MIUR non si è messo di traverso e non ha richiesto all’AGID di ripensarci?
Abbiamo un gran bisogno di REATTIVITA’! Chi è chiamato a decidere - PER NOI e SULLA NOSTRA PELLE - deve farlo con cognizione di causa e con sollecitudine!
Il problema del reclutamento
E’ urgentissimo modificare le modalità di reclutamento del personale! In quale azienda privata assumerebbero una persona senza neanche averla mai vista in faccia?
Nella scuola, invece, puoi diventare insegnante, assistente amm.vo, collaboratore scolastico, DSGA per il solo fatto di aver prodotto una domanda ed essere stato inserito in una graduatoria.
E così, il primo di settembre, inizia la “ruota della fortuna”!
Può, una scuola, reclutare il personale sperando nella fortuna? No!
Occorre inserire dei filtri in ingresso per il reclutamento a qualsiasi livello e, soprattutto, una valutazione continua in itinere!
Valutazione alla quale devono essere sottoposti anche coloro che accettano supplenze, magari transitando da un profilo ad un altro.
Per questi ultimi, serve il mese di prova!
Chi non lo supera, ad insindacabile giudizio del Dirigente, ritorna al ruolo di appartenenza.
Infine, non si capisce perché chi fa il supplente un solo giorno alla settimana, sempre che si presenti al lavoro quel giorno, debba maturare lo stesso punteggio di chi lavora full-time?
SEMPLIFICAZIONE / RI-COMPLICAZIONE
Ci sono anche sprazzi di semplificazione ma, puntualmente, qualcuno cerca sempre di ri-complicare.
Con la riscrittura dell’art. 36, comma 2, lett. a del codice dei contratti pubblici, il legislatore ha voluto chiarire - senza ombra di dubbio - il concetto di affidamento diretto al di sotto del limite dei 40.000,00 euro (affidamenti più frequenti per le Istituzioni Scolastiche):
“… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici…”;… più chiaro di così!
Lo studio Bosetti&Gatti ha simpaticamente commentato:
“… un affidamento diretto, è diretto, è diretto, è diretto! Ora il codice lo ripete tre volte (articolo 31, comma 8, articolo 32, comma 2, articolo 36, comma 2, lettera a).
Va bene, trasparenza, rotazione, competenza dell’affidatario ma, rullo di tamburi, resta un affidamento diretto.
I masochisti che continuano a chiedere più preventivi certificano di non essere in grado di valutare o di non assumere la responsabilità di valutare la congruità del corrispettivo, ma se è così, allora come possono essere in grado di valutarne due o tre?”
Ma noi siamo davvero masochisti come dicono Bosetti&Gatti? Non credo proprio! Siamo invece sottoposti ad un continuo “bombardamento” da parte di chi fa del “terrorismo giuridico / amministrativo”, “quelli della soft-law”:
· l’ANAC,
· l’AUTORITA’ di GESTIONE,
· Addirittura il MIUR che, ad esempio, nel nuovo regolamento di contabilità, ha abbassato il limite per l’affidamento diretto da 40.000,00 euro a 10.000,00 euro, passando la palla al Consiglio di Istituto (altro organo, insieme alla Giunta Esecutiva, che va riformato con urgenza)!
Per “fortuna” poi ci viene dato sostegno (J …ironico).
Il MIUR, infatti, ha pubblicato il primo quaderno con le Istruzioni di carattere generale relative all' applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo 50 del 2016 (95 pagine) con relativa appendice (133 pagine).
Vediamo il format della Determina a contrarre presente nell’appendice (allegato 6):
56 punti tra:
· VISTO,
· CONSIDERATO,
· TENUTO CONTO,
· RITENUTO,
· DATO ATTO CHE,
· ecc., ecc.
prima di arrivare alla parte determinativa!!!
Allegato 6: Format di “Determina di acquisto (affidamento diretto mediante richiesta di preventivi)”
Oggetto:
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Determina per l’affidamento diretto di […], ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € […] (IVA esclusa), CIG […], [eventuale] CUP: […]
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA […]
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VISTO
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il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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VISTA
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la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
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VISTO
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il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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VISTO
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il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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VISTO
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Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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TENUTO CONTO
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delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
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VISTO
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Il Regolamento d’Istituto prot. […] del […], che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
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VISTO
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
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VISTO
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Il Programma Annuale 20[..] approvato con delibera n.[…] del […];
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VISTA
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La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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VISTO
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il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
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VISTO
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in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
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VISTO
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in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
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VISTO
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l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;
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VISTE
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le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
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VISTO
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l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
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TENUTO CONTO
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[solo in caso di affidamento di importo superiore a 10.000 euro] di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. […] del […], con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro debbano essere preceduti da [indicare le modalità di individuazione dell’affidatario previste dalla Delibera del Consiglio di Istituto, ad es., previa consultazione di almeno due preventivi o indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso] operatori economici, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
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VISTO
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l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
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VISTA
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[solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
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VISTO
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l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
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VISTE
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le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
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RITENUTO
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che il Dott. […], [DS/DSGA] dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
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TENUTO CONTO
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[eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il Direttore dell’Esecuzione] che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
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VISTO
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l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
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TENUTO CONTO
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che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
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DATO ATTO
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della necessità di affidare [indicare i beni o i servizi di cui l’Istituzione Scolastica necessita], avente le seguenti caratteristiche [indicare le caratteristiche delle forniture/servizi che si intendono conseguire e le principali condizioni contrattuali, ad es. n. di giornate uomo, n. di beni] per un importo stimato di [indicare l’importo massimo, che comunque deve essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa];
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CONSIDERATO
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che l’affidamento in oggetto è finalizzato a [definire l’esigenza/interesse che si intende soddisfare con l’affidamento in oggetto, ad es. garantire continuità delle prestazioni];
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DATO ATTO
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della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n […] del […], trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;
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DATO ATTO
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[nei soli casi di acquisti di beni e servizi informatici] che il Dirigente Scolastico ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato atto che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili [oppure idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione] [in alternativa, è possibile motivare circa la sussistenza di necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare la continuità della gestione amministrativa] e che il suddetto provvedimento è stato comunicato all’A.N.AC. e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
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CONSIDERATO
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di prevedere una durata contrattuale pari a [….] mesi;
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CONSIDERATO
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[eventuale, nel caso in cui vi siano oneri di sicurezza da interferenze] che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in € […], Iva esclusa, come risultanti dal documento di valutazione dei rischi da interferenze;
[OPPURE, in caso di oneri da rischi da interferenza pari a zero]:
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[CONSIDERATO
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che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di :
[casi alternativi]:
1) Servizi di natura intellettuale;
2) di mera fornitura di materiali o attrezzature;
3) [indicare eventuali altre motivazioni]
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TENUTO CONTO
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[solo in caso di appalto di servizi] che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
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CONSIDERATO
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[solo in caso di appalto di servizi] che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;
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CONSIDERATO
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[solo in caso di appalto di servizi] che, per quanto sopra, è posto a base dei predetti oneri il costo medio orario relativo ad un livello […] del contratto […], per un importo complessivo pari a […];
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VISTO
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[eventuale, solo nel caso in cui l’affidamento riguardi, in tutto o in parte, beni o servizi per i quali siano applicabili Decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare aventi ad oggetto “criteri ambientali minimi”] il D.M. […] del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “[…]”, le cui prescrizioni sono state recepite negli atti dell’appalto specifico;
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RITENUTO
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[eventuale, solo nel caso in cui risulti applicabile la c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice] necessario prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti;
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PRESO ATTO
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che la spesa complessiva per il servizio [o fornitura] in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € […], IVA esclusa, (€ […], IVA pari a € […] inclusa);
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DATO ATTO
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che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da [indicare il numero di preventivi acquisiti] operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: [indicare i parametri generali in base ai quali si è proceduto ad individuare l’affidatario];
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CONSIDERATO
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che, nel procedere agli inviti, questo Istituto non ha reinvitato il contraente uscente né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata;
[oppure, nel caso in cui venga invitato l’uscente motivare la deroga al principio di rotazione, inserendo il successivo periodo] [NB secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione];
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CONSIDERATO
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che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura, ossia [indicare la denominazione dell’operatore uscente] tenuto conto di:
• la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative [inserire una motivazione delle ragioni della deroga, mediante una sintetica descrizione della struttura di mercato e delle ragioni per le quali si rende necessario il reinvito dell’uscente];
• il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale [specificare le ragioni per le quali l’Istituto soddisfatto delle prestazioni precedentemente rese, prendendo in esame profili relativi a: esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti] e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento [specificare i profili per i quali si ritiene che i prezzi siano competitivi];
[nel caso in cui venga/vengano invitato/i operatori già inviato/i in una precedente procedura negoziata e non aggiudicatari, motivare la deroga al principio di rotazione, inserendo il successivo periodo] [NB secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione];
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CONSIDERATO
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che nel procedere agli inviti l’Istituto ha invitato anche il/i seguente/i operatore/i invitato/i nella precedente procedura e risultato/i non aggiudicatari, ossia [indicare la denominazione dell’operatore/i precedentemente inviati e non aggiudicatari], per i seguenti motivi [specificare, per ciascun operatore, le ragioni del reinvito, in considerazione dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso];
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VISTE
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le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per l’affidamento dei lavori in parola:
- Operatore […] nota prot. […];
- Operatore […] nota prot. […];
- […]
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ACQUISITI
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i seguenti preventivi da parte dei n. […] operatori interpellati:
- Operatore […] nota prot. […] prezzo complessivo offerto pari ad € […], Iva esclusa;
- Operatore […] nota prot. […] prezzo complessivo offerto pari ad € […], Iva esclusa;
- […]
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CONSIDERATO
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che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore […];
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RITENUTO
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di affidare i lavori in parola all’operatore […] per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € […], tenuto conto [indicare le ragioni della scelta del forniture e gli elementi per i quali si ritiene che l’offerta sia vantaggiosa, in linea generale si possono prendere in esame profili a: la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione];
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TENUTO CONTO
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[solo in caso di affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso contrario eliminare] che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
§ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
§ [solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
§ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
§ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- [nel caso in cui l’Istituto abbia richiesto e acquisito dall’Operatore una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice] l’incameramento della cauzione definitiva [o nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall’Istituto una garanzia definitiva, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto];
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[oppure]
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TENUTO CONTO
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[solo in caso di affidamenti di importo pari o inferiore a 5.000,00, in caso contrario eliminare] che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
§ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
§ [solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
§ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
§ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- [nel caso in cui l’Istituto abbia richiesto e acquisito dall’Operatore una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice] l’incameramento della cauzione definitiva [o nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall’Istituto una garanzia definitiva, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto];
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TENUTO CONTO
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che l’Operatore ha presentato all’Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
[in alternativa, nel caso in cui l’Istituto non abbia richiesto all’Operatore una garanzia definitiva, in considerazione di quanto previsto dall’art. 103, ultimo comma, il quale prevede che “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”]
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TENUTO CONTO
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che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni […] e in considerazione del seguente miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’Operatore […], in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
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VISTO
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l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
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CONSIDERATO
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che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
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CONSIDERATO
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che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
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VISTA
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la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
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VISTO
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l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
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TENUTO CONTO
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che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
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CONSIDERATO
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che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € […], oltre iva (pari a € […] Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018;
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
§ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi [o forniture] aventi ad oggetto […] all’operatore economico […], per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € […], IVA inclusa (€[…] + IVA pari a € […]);
§ di autorizzare la spesa complessiva € [….] IVA inclusa da imputare sul capitolo […] dell’esercizio finanziario 2018;
§ di nominare il Dott. […] quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
· [eventuale, solo in caso di non coincidenza del RUP con il DEC] di nominare il dott. […] quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
§ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
[…]

4230 parole per una determina a contrarre di Affidamento Diretto???
Cosa gli spieghiamo, noi poveri DSGA, agli Assistenti Amministrativi (magari provenienti dal ruolo dei Collaboratori Scolastici e alla prima esperienza lavorativa)?
Di più:
· Qualcuno si è accorto che c’è bisogno di un’Amministrazione Pubblica SMART, più agile, con meno regole, con meno burocrazia e con più fiducia?
· Qualcuno si è accorto che il legislatore ha stabilito regole nuove e più snelle per l’acquisto di beni/servizi sotto certe soglie (ad esempio 40.000,00 euro) o, addirittura, 150.000,00 euro per l’affidamento di lavori?
· Qualcuno si è accorto che oramai molte sentenze vanno nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa da alcune Amministrazioni, compresa la nostra, che vogliono “ingessare” l’Affido diretto (vedasi sentenza TAR Molise 533/2018)?
· Qualcuno si è accorto che l’Europa ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aver approvato un codice dei contratti troppo “zeppo di regole”?
Tutto ciò, nella realtà quotidiana, porta ad un “blocco” del lavoro. Siamo sempre con l’acqua alla gola ed impegnati a lavorare su procedure che distolgono la nostra attenzione da quello che invece dovremmo avere più a cuore:
la qualità della didattica e la cura degli studenti che frequentano le nostre scuole!
Nell’immagine che segue si può vedere la pratica digitale per la gestione di un breve viaggio di istruzione a Firenze (a marzo 2019).
Ci sono già 40 documenti amministrativi ed il procedimento non è ancora concluso:

Ben 31 documenti, sui 40 presenti nella pratica digitale, riguardano i controlli amministrativi previsti dal Codice dei Contratti e dalle linee guida ANAC sopracitate: VEDI PRATICA.
Per forza poi le ditte non ci sopportano PIU’!!!
INTEROPERATIVITA’ e COOPERAZIONE APPLICATIVA …questi (quasi) sconosciuti
Il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, tratta in più articoli gli argomenti realtivi all’interoperatività e alla cooperazione applicativa. Queste parole, se trasformate in fatti, potrebbero risolvere gran parte dei problemi sopra e sotto descritti!
Il SIDI potrebbe essere il punto di partenza o di arrivo di flussi diretti o provenienti dalle altre amministrazioni con le quali le scuole si interfacciano!
Da SIDI, si dovrebbe poter comunicare (attraverso appositi tracciati record, in analogia a quanto già si fa con l’OIL – Ordinativo Informatico Locale) con:
· SARE, per le comunicazioni al Centro per l’Impiego di assunzioni, modificazioni o cessazioni del rapporto di lavoro;
· INPS, per la gestione dei servizi assicurativi; invece, paradossalmente, siamo costretti, nell’era del digitale, ad inviare le denunce DMA per i compensi accessori pagati fuori cedolino negli anni pregressi (dal 2013 ad oggi) e degli anni in corso solo perché un’informazione, già inserita in “Accessori fuori sistema”, NON confluisce correttamente nei database INPS.
Le soluzioni sono due:
ü correggere l’asimmetria informatica;
oppure
ü fateci caricare anche i nostri fondi sul cedolino unico con un bonifico, in modo da poter liquidare tutti i compensi attraverso il sistema del Cedolino Unico!
· MEF per tutte le dichiarazioni e le certificazioni uniche;
· SCIOPNET;
· ASSENZENET;
· Gestione permessi sindacali;
· PCC – Piattaforma Crediti Commerciali (adempimento eliminabile!!! Basta aggiungere due record nel mandato di pagamento) che potrebbero chiudere il CIG richiesto all’ANAC:
1) Campo CIG ______
2) Spunta su: pagamento in Acconto / pagamento a Saldo del debito commerciale.
· INAIL – per le denunce di infortunio – in parte c’è già interoperatività;
· IPA - Indice Pubblica Amministrazione;
· gestione delle evasioni dell’obbligo scolastico;
· gestione delle pene accessorie di interdizione perpetua o temporanea;
· gestione dei monitoraggi e servizi di datawarehouse;
· gestione delle domande e delle graduatorie dei supplenti (vanno assolutamente informatizzate anche quelle del Personale ATA per eliminare i troppi errori fatti in fase di attribuzione dei punteggi e per scovare i “furbetti” del diploma facile, dei falsi servizi e dei falsi titoli/certificazioni);
· gestione delle graduatori di IVª fascia (per eliminare le domande MAD);
· ecc. ecc..
Invece no, pur di non investire nei servizi informatici, ci costringono ad inserire il dato più di una volta in tanti data-base di altre amministrazioni (mai visto fare il contrario!):
Vediamo altre molestie burocratiche…
Problema portale per le convocazioni dei supplenti: Vivifacile …o Vividifficile?
Oggi il sistema di convocazione tramite il portale “Vivifacile” consente l’invio delle e-mail ad un massimo di 10 persone per volta; spesso non funziona, compromettendo il puntuale svolgimento dell’attribuzione delle supplenze. Nel 2018 questi limiti non possono più essere accettati!
L’ANQUAP propone una completa revisione del sistema, che consenta di:
a) Inviare la convocazione a tutta la graduatoria della classe di concorso in maniera massiva e quindi in un’unica soluzione.
La risposta del docente o la delega ad accettare la supplenza deve essere inserita sulla piattaforma dall’aspirante alla supplenza e non inviata via e-mail per non intasare le caselle di posta elettronica delle scuole.
Il sistema, inoltre, dovrebbe consentire l’invio della convocazione anche tramite sms.
b) Accorpare le graduatorie di più scuole (attraverso l’upload delle singole graduatorie in f.to excel) per consentire lo svolgimento di convocazioni massive suddivise per ambito, per provincia o per ordine di scuole. Questo sistema consentirebbe una miglior gestione dell’attribuzione delle supplenze per la copertura dei posti restituiti dagli uffici scolastici territoriali alle scuole.
Il sistema dovrebbe gestire anche le fasi di attribuzione delle supplenze producendo in tempo reale i decreti di individuazione - pre-compilati - che saranno firmati dal supplente (o dal suo delegato) e dal dirigente scolastico incaricato a gestire le fasi di nomina dell’ambito o provinciali.
c) Poter inserire, a cura delle istituzioni scolastiche:
i. i decreti di depennamento (con relativo upload del provvedimento);
ii. le revisioni dei punteggi (con relativo upload del provvedimento);
iii. l’avvenuta convalida della domanda di supplenza (con relativo upload del provvedimento);
d) Poter verificare, in tempo reale, la situazione delle supplenze conferite e le riserve “R” o “T” (in particolare per le graduatorie di prima fascia);
e) Visionare le graduatorie delle altre scuole in modalità self-service;
f) Dare la possibilità ai candidati di:
· Accedere alla piattaforma anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
· Avere una profilazione che consenta loro di operare in piattaforma per gestire - in modalità self-service - le modifiche dei propri recapiti telefonici e di residenza e, con il fine di favorire la massima trasparenza, di visionare la situazione delle supplenze conferite;
In vista dei futuri bandi per le graduatorie docenti ed ATA è bene prepararsi per fare in modo che gli interessati possano inserire la propria domanda on-line. Il portale per la gestione delle graduatorie dovrebbe guidare il candidato durante le fasi di inserimento (campi obbligatori, menù a tendina, ecc. ). Al termine dell’inserimento della domanda, il sistema dovrebbe attribuire il relativo punteggio che, all’atto di una eventuale assunzione, sarà poi verificato dalle segreterie scolastiche.
STOP all’adempimento previsto dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32 potrebbe essere assolto diversamente e, soprattutto, si avrebbe maggiore TRASPARENZA.
E’ da tempo che chiediamo al MIUR di prendere contatti con l’ANAC per rivedere le modalità di comunicazione dei flussi relativi all’attività negoziale delle Amministrazioni pubbliche (Adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32)..
Quelle attuali sono eccessivamente complicate e gli ostacoli tecnici compromettono puntualmente l’obiettivo della norma, cioè quello di raggiungere la massima trasparenza.
Infatti, come si evince dalle risultanze pubblicate sul sito dell’ANAC, spesso gli esiti degli accessi tentati dall’ANAC sono nello stato di “fallito” (non solo per le scuole):

Siamo certi che l’esito negativo dipenda, almeno per la maggior parte dei casi, dalle difficoltà tecniche imposte dall’ANAC:
· non vengono accettati flussi contenenti caratteri speciali, pena la mancata creazione del file .xml;
· l’URL di pubblicazione non può iniziare con https:// ma vengono accettati solamente indirizzi http:// (oramai quasi tutti i siti sono in https://);
· l’oggetto della PEC deve avere un determinato formato, pena la mancata accettazione del flusso;
· e tanto altro ancora così come enunciato nelle abnormi regole tecniche pubblicate sul sito dell’ANAC.
Proponiamo un deciso cambio di rotta!
L’adempimento potrebbe essere soddisfatto in fase di richiesta del CIG (anche quello smart) sul sito dell’ANAC.
Il CIG richiesto ad inizio procedura, potrebbe essere perfezionato con gli ulteriori dati necessari per la trasparenza e l’anticorruzione al termine del procedimento amministrativo, completando i campi relativi alla ditta aggiudicatrice, alle ditte invitate, all’importo aggiudicato, importo liquidato, ecc.).

Tali dati andrebbero ad alimentare un database per l’anticorruzione disponibile sul sito dell’ANAC (si avrebbe così un unico punto di raccolta di queste informazioni).
Vantaggi:
· Trasparenza in tempo reale: i dati sarebbero infatti disponibili in corso d’anno (non appena le II.SS. avranno perfezionato il CIG) e non l’anno successivo.
· Gli interessati (le imprese) potrebbero eseguire tutte le ricerche del caso.
· Le scuole non dovrebbero fare altro che inserire un link alla pagina di ricerca del sito dell’ANAC nel proprio sito istituzionale > Sez. Amministrazione Trasparenza > pagina “Bandi di gara e contratti”.
· Azzeramento degli errori di creazione ed invio del file XML per gli Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
Non si comprende perché poi, come avvenuto lo scorso anno, quasi tutti gli USR, chiedano alle scuole della loro regione di comunicare l’URL dove è stato pubblicato il file xml quando tale dato è già pubblicato grazie agli OPEN DATA dell’ANAC.
Questo ulteriore adempimento, quindi, è del tutto inutile e ridondante!
Stop alle domande di Messa a Disposizione (MAD) inviate alle scuole
(altra prassi del tutto inutile e che comporta l’intasamento delle caselle istituzionali PEO e PEC delle scuole, oltre a “fregare” soldi ai giovani in cerca di lavoro).
A tutela di tutto il personale amministrativo in servizio nelle Istituzioni Scolastiche, torniamo a riproporre una soluzione per la gestione delle domande di MAD.
Le scuole durante tutto l’anno scolastico ed in particolare nel periodo compreso tra luglio e ottobre, ricevono migliaia di domande di MAD.
Con circ. n° 24306 del 01/09/2016 il MIUR ha disciplinato le modalità di presentazione e gestione delle domande di MAD alle scuole.
In sintesi, le domande di MAD “…devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza…”

Nella realtà avviene esattamente l’opposto e le scuole vengono letteralmente inondate dalle domande di MAD che spesso non riportano i dati essenziali (classe di concorso, titoli di studio posseduti, oggetto della mail insufficiente, ecc,) e vengono inviate, in contrasto con la normativa, a tutte le scuole, anche a quelle dove magari quella classe di concorso non è presente.
Come si può verificare dall’immagine che segue, desunta dalle statistiche di protocollazione informatica di una scuola di un nostro associato, le domande di MAD sono in testa alle classifiche di protocollazione e fanno perdere un sacco di tempo agli operatori delle segreterie.

Questi numeri vanno moltiplicati per tutte le scuole per comprendere quante domande devono essere gestite in totale.
Soluzione proposta:
L’ANQUAP propone di istituire un data base unico a livello ministeriale (magari sul SIDI) dove gli interessati, in modalità self-service, potranno registrarsi ed inserire la propria domanda di messa a disposizione.
L’aspirante potrà selezionare al massimo una sola provincia (così come previsto dalla normativa)

nonché inserire i dati obbligatori quali:
· Dati anagrafici completi di PEO ed eventuale PEC ed atri recapiti
· Titoli di studio
· Classe/Classi di concorso o profili ATA per i quali si presenta la domanda (selezionati dalla base dati)
· Curriculum Vitae (che potrà essere costantemente aggiornato)
· Ecc.
Il sistema dovrà verificare inoltre, tramite il codice fiscale, che il richiedente non sia già iscritto nelle graduatorie di istituto.
In questo modo le scuole, solo quando ne avranno la necessità, potranno consultare l’elenco del personale che avrà fatto domanda nella propria provincia e con i titoli congruenti per insegnare nella classe di concorso specifica e/o per l’accesso ai vari profili del personale ATA.
Risparmio stimato al ribasso (in ore uomo):
Analisi della domanda di MAD e sua protocollazione
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5 min. a domanda
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Tempo medio annuo per scuola
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5 min. x 8989 MAD = 44.945 min. =
750 ore
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Totale scuole (8281) x 250
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6.203.156 ore uomo risparmiate
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Intanto alcune aziende stanno proponendo – A PAGAMENTO – la gestione e l’invio delle domande di MAD a tutte le scuole anche di più province (sempre in contrasto con la normativa sopra citata).
Di seguito alcuni esempi:
· http://www.messa-a-disposizione.it/
· http://www.voglioinsegnare.it/
E’ giunta l’ora di mettere fine almeno a questa molestia burocratica per non far spendere soldi inutili e soprattutto per non creare false aspettative ai tanti giovani in cerca di una occupazione.
CONCLUSIONI:
Occorre un “fermo per inventario” (cit.) per “sbrogliare la matassa” di norme, regolamenti, sotto-regolamenti e linee guida che si è stratificata nel tempo.
· Occorre riconnettere le disconnessioni tra il centro e la periferia.
· Occorre iniettare FIDUCIA nel sistema. Fiducia nelle imprese italiane, fiducia nei cittadini, fiducia nei dipendenti pubblici. Se qualcuno poi tradirà questa fiducia bisognerà punirlo in maniera esemplare e certa.
· Occorre essere più reattivi. I problemi sono tanti e ben visibili. Uno alla volta vanno risolti in modo definitivo.
La digitalizzazione (interoperatività e cooperazione applicativa), tanto declamata dal legislatore, ma mai veramente attuata nei fatti, può rappresentare la soluzione ai problemi rappresentati.
Infine, per provare ad uscire da questa “schizofrenia amministrativa”, si potrebbe sperimentare una nuova modalità di amministrazione:
l’Amministrazione pubblica partecipata
cioè dei tavoli tecnici dove l’amministrazione centrale e periferica possa confrontarsi (e ascoltare) con chi lavora in periferia (Dirigenti, DSGA, Docenti, Ass.ti Amm.vi e Tecnici, collaboratori scolastici), per provare ad eliminare quei corti circuiti che si sono creati nel sistema o, almeno, per non crearne dei nuovi.
Noi operatori delle scuole abbiamo bisogno di ritornare a fare il lavoro per cui siamo stati assunti: OCCUPARCI DEGLI ALUNNI E DELLA LORO ISTRUZIONE!
Marco Santini – Vice Presidente ANQUAP area NORD
d'intesa con il Presidente ANQUAP Giorgio Germani