Quasi un anno fa, il 19 aprile 2018, veniva sottoscritto in via definitiva il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016/2018, la cui struttura presenta una parte comune e quattro sezioni (scuola, università e aziende ospedaliero-universitarie, istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, accademie e conservatori).
Nella sezione scuola, la parte oggetto della nostra attenzione, vi sono clausole che rimandano a successive sessioni negoziali (gli artt. 29 e 34) ed una clausola completamente disattesa (l’art. 39).
Nell’art. 29 si disponeva il rinvio ad una specifica sessione negoziale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, per il personale docente ed educativo. L’impegno era quello di concludere la sessione negoziale entro il mese di luglio 2018. Dalla scadenza dell’impegno solennemente assunto sono trascorsi quasi otto mesi ed il risultato è il nulla di fatto, con la conseguenza che in materia continua ad applicarsi l’antica disciplina del D. Lgs. 297/1994.
Nell’art. 34 si concordava sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione del personale ATA, al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavoratori. Allo scopo si conveniva sull’istituzione di una specifica Commissione paritetica presso l’ARAN, che doveva concludere i suoi lavori entro il mese di luglio 2018. Anche in questo caso nulla di fatto, con la conseguenza che permane un sistema di classificazione (e relativi profili professionali) vecchio di decenni e del tutto inadeguato per gestire le scuole dell’autonomia.
Nell’art. 39 si disponeva la proroga degli effetti del CCNL 10/11/2014 per corrispondere l’indennità mensile ai Direttori SGA che coprono posti comuni a più istituzioni scolastiche (quelli che lavorano in due scuole: una normodimensionata ed una sottodimensionata). La clausola, di immediata applicazione, è rimasta sulla carta poiché nessuno degli oltre mille Direttori SGA interessati ha visto un solo centesimo dei 214,00 euro mensili spettanti. Gli effetti del CCNL 10/11/2014 sono cessati il 31/8/2014 (poiché la norma ha riguardato, a sanatoria, sono gli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014) e da oltre quattro anni e mezzo alla prestazione effettivamente resa non ha fatto seguito il dovuto corrispettivo: una condotta datoriale inqualificabile tipica dei “padroni delle ferriere” di triste ed antica memoria.
Nei primi due casi (artt. 29 e 34) le responsabilità sono dell’ARAN e dei sindacati rappresentativi delle scuole, mentre nel terzo caso (art. 39) la responsabilità è esclusivamente del MEF e del MIUR che non rispettano leggi e contratti.
Lì, 19.03.2019
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani