GLI ORGANI COLLEGIALI NELLE SCUOLE 45 ANNI DOPO. L'ESPERIENZA, LA REALTA', LE PROSPETTIVE

Partiamo passando in veloce rassegna l’evoluzione normativa nel corso degli anni, dal 1973/1974 ai giorni nostri.

Tra il luglio 1973 ed il maggio 1974 sono stati emanati in Italia i provvedimenti delegati sulla scuola (anche chiamati decreti delegati sulla scuola), una raccolta di sei atti normativi che rappresentano il primo tentativo di dare una effettiva, ordinata e concreta attuazione ai principi della Costituzione della Repubblica italiana in merito alla scuola statale italiana. Gli stessi hanno rappresentato di fatto il primo “testo unico” organico riguardante l’istruzione non universitaria nell’Italia repubblicana.

I provvedimenti sono i seguenti:

1.     Legge Delega 30 luglio 1973, n. 477;

2.     DPR 31 maggio 1974, n. 416: “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica”;

3.     DPR 31 maggio 1974, n. 417: “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare secondaria ed artistica dello Stato”;

4.     DPR 31 maggio 1974, n. 418: “corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare secondaria ed artistica”;

5.     DPR 31 maggio 1974, n. 419: “Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti”;

6.     DPR 31 maggio 1974, n. 420: “Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari secondarie ed artistiche”.

I provvedimenti delegati hanno segnato la vita della scuola italiana istituendo gli organi collegiali della scuola, i distretti scolastici, nuovi enti per l'aggiornamento e la valutazione (oggi accorpati in due importanti istituzioni, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica); garantendo il diritto di assemblea, la libertà di insegnamento, le libertà sindacali per tutto il personale della scuola; riformando gli stati giuridici ed il trattamento economico di docenti, dirigenti, ispettori e personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Legge delega 477/1973 (Ministro dell’Istruzione era Franco Maria Malfatti e Presidente del Consiglio era Mariano Rumor entrambi leader della Democrazia Cristiana, un grande partito popolare e cattolico che ha governato l’Italia dal 1946 al 1994)

La norma prevedeva che:

  • la validità della delega viene fissata fino al 30 giugno 1975 (art. 2);
  • l'oggetto viene definito in rubrica come "delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato" (in realtà gli interventi saranno un po' più ampi);
  • i criteri saranno ampiamente descritti nell'articolo 1 in quattro punti:

a)   "disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti statali di ogni ordine e grado, esclusa l'Università";

b)   "la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale";

c)  "la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale";

d)   "la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica".

 

Negli altri articoli, il legislatore fa riferimento esplicitamente tra le altre cose alla libertà di insegnamento, alla rimodulazione degli orari lavorativi, all'istituzione dei nuovi enti di documentazione ed aggiornamento (art. 4), alla riforma degli organi collegiali (art. 5), all'istituzione dei distretti scolastici (art. 7), alla ristrutturazione dei ruoli del personale non docente (art. 9).

 

DPR 416/1974

Il titolo I del DPR 416/1974 fa riferimento soprattutto agli organi di partecipazione democratica nella scuola. Con questo decreto vengono infatti costituiti gli organi collegiali della scuola, "al fine di realizzare" dice la legge all'articolo 1 la partecipazione nella gestione della scuola. Quest’ultima acquista il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Sono previsti quattro livelli di partecipazione democratica: il circolo o istituto, il distretto scolastico, la provincia, infine la nazione intera. In seguito il D. Lgs 233/1999 ha di fatto abolito i livelli distrettuale e provinciale, istituendo quello regionale.

Gli organi collegiali che vengono costituiti a livello di circolo e di istituto (articoli 2-8) sono il Consiglio di classe o di interclasse, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva, il Consiglio di disciplina degli alunni ed il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (in particolare, sul Comitato di valutazione è intervenuta la L. 107/2015 con riferimento al bonus premiale per i docenti).

Le predette istituzioni, confermate dal Testo unico del 1994 (D. Lgs. 297), sono ancora oggi esistenti e pienamente funzionanti. E’ importante sottolineare che i Provvedimenti Delegati istituiscono anche la figura del vicario del preside o direttore didattico (il cosiddetto vicepreside). A questa figura fa riferimento anche la legge delega 477/1973 per l’importanza che riveste dal punto di vista giuridico e fattuale/organizzativo.

La stessa però, dopo l’introduzione del Dirigente Scolastico, non è più esistente e ciò genera non poche difficoltà per la sostituzione del Dirigente in caso di assenza e/o impedimento, quando non scatta la reggenza di dirigente di altra scuola.

L'articolo 9 dichiara istituito il distretto scolastico, un comprensorio formato dai territori di uno o più comuni, a seconda della popolazione e del numero di istituti presenti. A livello distrettuale, venne istituito il Consiglio scolastico distrettuale (articoli 11-12). Il distretto doveva essere "il perno degli organi collegiali" (De Bartolomeo), il collante tra il mondo della scuola e la realtà sociale e produttiva del territorio: tuttavia la sua spinta si esaurì ben presto, il Consiglio scolastico distrettuale fu abolito dalla riforma degli organi collegiali del 1999 e rimasero in vita formalmente fino al 31 dicembre 2001. Il personale distaccato sui distretti fu riportato nelle scuole con la legge finanziaria 2003,. Da allora il termine distretto scolastico indica semplicemente un'area geografica comprendente alcune scuole.

Anche Consiglio scolastico provinciale, istituito con gli articoli 13-15, fu poi soppresso. Anche questo organismo fu abolito dalla riforma del 1999.

A livello nazionale, invece, i provvedimenti delegati istituirono il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (articolo 16),che doveva assommare le funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (fondato nel 1859), del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (fondato nel 1907) e del Consiglio di disciplina (fondato nel 1947). Questo organismo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione fu sostituito dalla riforma del 1999 con un nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione, più snello.

Il DPR 416/1974 dettava anche le norme in merito allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali (articoli 20-24), recepite ed aggiornate dall'ordinanza ministeriale nº 215 del 15 luglio 1991 e dal Testo unico del 1994, e pertanto tuttora vigenti.

Il decreto presidenziale (416/74) stabilisce, inoltre, il principio dell'autonomia amministrativa delle scuole (art. 25) ed impone la costituzione di un albo pubblico d'istituto o di circolo (art. 27). L’autonomia amministrativa comporta anche l’introduzione di un apposito regolamento di contabilità (D.I. 28.05.1975) e la presenza in ogni scuola di un Bilancio di esercizio di competenza.

Il titolo II istituisce un altro istituto proprio della partecipazione democratica alla vita della scuola, le assemblee degli studenti (di classe o di istituto) e dei genitori. L'articolo 42 riconosce il diritto di assemblea, fino al 1974 tacitamente concesso dai presidi. Le norme sulle assemblee sono state riprese dal Testo unico in materia di istruzione (articoli 12-15) e continuano ad essere rispettate in tutte le scuole italiane.

L'impegno finanziario dello Stato per l'attuazione di questo primo DPR ammontò a 1000 milioni di lire. La data di entrata in vigore fu fissata al 1º ottobre 1974 (all’epoca l’a.s. iniziava il 1° ottobre, contestualmente all’avvio delle lezioni, e terminava il 30 settembre), siamo arrivati all’odierna cadenza con inizio 1° settembre e fine 31 agosto a partire dall’a.s. 1986/87.

 

DPR 417/1974

E’ il decreto il più consistente del corpus e affronta il tema dello stato giuridico e la funzione del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola.

Nell'articolo 1 si riconosce ed evidenzia la libertà di insegnamento, "nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi", e precisamente nei limiti imposti dal buon costume e dall'ordine pubblico. In tal modo prende corpo e forma il principio da alcuni definito "libertà nella scuola, libertà della scuola".

L'articolo 2 specifica la funzione del docente, intesa come manifestazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla rielaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani allo stesso processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 

Più dettagliatamente, ruoli del docente di ogni ordine e grado sono i seguenti:

  • "curare il proprio aggiornamento culturale e professionale";
  • "partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte";
  • "partecipare alla realizzazione delle iniziative educative della scuola";
  • "curare i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi";
  • "partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti".

L'articolo 3 stabilisce i limiti della funzione direttiva, e precisamente i compiti del preside o direttore didattico, ruoli confluiti dal  settembre 2000 nella figura del dirigente scolastico (D. Lgs. 59/98 ed ora art. 25 del D. lgs 165/2001). Per la prima volta nella storia della scuola italiana gli istituti vengono definiti come "uffici-organi complessi, forniti di autonomia amministrativa" (stabilita dal precedente DPR 416/1974). Si innesca così quel processo che porterà, negli anni novanta, verso la scuola-ente ed il preside-manager.

Proseguendo, il decreto passa a dettare le norme di reclutamento dei docenti, dei presidi e direttori didattici e degli ispettori (articoli 5-59), materia da allora oggetto di numerose e frenetiche modifiche. Altri articoli riguardano i periodi di congedo (61-65), la valutazione degli insegnanti (articolo 66, affidata al Comitato per la valutazione di cui al DPR 416/1974), i passaggi di cattedra e di ruolo (67-86), i doveri (88-93). In particolare, tra questi ultimi, si evidenzia il divieto per i docenti di tenere lezioni private ad alunni del proprio istituto e comunque di informarne il preside o direttore didattico (articolo 89), il divieto di assumere un altro pubblico impiego oltre a quello nella scuola (articolo 91) e di tenere attività privata o commerciale (articolo 92). Tutti questi divieti sono stati rivisti dalla legislazione posteriore, così ad esempio è possibile per i docenti svolgere attività di libero professionista, previa autorizzazione del dirigente scolastico (DPR 300/1992), svolgere attività a titolo non oneroso e non incompatibili con gli orari di lezione, ed altri singoli casi regolati dal D. lgs 80/1998.

Tra le varie novità riscontrabili nel DPR 417/1974 è presente il riconoscimento della libera associazione sindacale dei docenti, dei presidi e direttori didattici e degli ispettori (articolo 60). Gli stessi possono riunirsi nei locali scolastici quando vogliono, fuori dall'orario scolastico, e nel limite di 10 ore per anno scolastico, se in orario di lezione. Le stesse norme saranno estese dal DPR 420/1974 al personale non docente, con esplicito riferimento all'articolo 60 di questo decreto. Tuttora è concesso al personale della scuola di riunirsi insieme in assemblea sindacale, tendenzialmente durante le prime ore di lezione.

 

DPR 418/1974

Questo decreto contiene sei articoli, e si limita a riconoscere la legittimità del pagamento degli straordinari al personale direttivo ed ispettivo (art. 1), previa autorizzazione del provveditore agli studi, nel limite massimo di 30 ore per gli ispettori tecnici e di non oltre 30 ore per presidi e direttori, in base alla popolazione scolastica del loro istituto (art. 2).

Il trattamento economico riservato loro per le ore di straordinario è ai sensi del decreto legislativo presidenziale nº 19 del 27 giugno 1946. Il decreto prevede lo stanziamento per l'attuazione di risorse pari a 2006 milioni di lire.

 

DPR 419/1974

Il DPR 419/1974 riconosce e regola le sperimentazioni nella scuola, intese (articolo 1):

  • "come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico";
  • "come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti".

Due sono i tipi di sperimentazione possibili: quella metodologico-didattica (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). La prima è stata assegnata alla sensibilità dei singoli insegnanti, non presenta oneri per lo Stato ed è tuttora praticata a discrezione dei docenti; le sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, sono state di fatto cancellate dalla cosiddetta "riforma Gelmini", mirata al contenimento della spesa pubblica, avviata dall'art. 64 del decreto-legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria (decreto-legge 137/2008, convertiti in legge 169/2008).

Alcune sperimentazioni di successo, come il liceo linguistico, sono state riconosciute come indirizzi autonomi dall'attuale normativa.

Il titolo II riguarda l'aggiornamento, definito dall'articolo 7 "diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente". A questo scopo lo Stato si impegna a costituire tre enti competenti:

  • gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi(IRRSAE);
  • il Centro Europeo per l'Educazione (CEDE);
  • la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Gli IRRSAE furono dichiarati istituiti in ogni capoluogo di regione, presso i locali uffici scolastici regionali, con le seguenti finalità:

  • "raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica";
  • "condurre studi e ricerche in campo educativo";
  • "promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche";
  • "organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola";
  • "fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale".

Questi istituti regionali furono in seguito ridenominati IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) e dal 2007 soppressi ed unificati nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica in forza della legge finanziaria varata in quell'anno dal secondo governo Prodi (legge 296/2006).

Nello stesso ente fu fatta anche confluire, sempre in forza della finanziaria 2007, la Biblioteca di documentazione pedagogica, diventata istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) nel 1999 (ex D. lgs258/1999). 

 Gli scopi di questa istituzione, per il legislatore del 1974, erano:

  • la "raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo per l'educazione";
  • lo "sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi oltre che del personale della scuola".

L'attuale Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, riunendo i compiti degli IRRSAE-IRRE e della BDP-INDIRE, persegue le seguenti finalità exfinanziaria 2007 (legge 296/2006):

  • "ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica";
  • "formazione e aggiornamento del personale della scuola";
  • "attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione";
  • " partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza";
  • " collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore";
  • "collaborazione con le regioni e gli enti locali".

L'Agenzia conserva nella sede fiorentina anche gli oltre 85.000 volumi appartenuti alla BDP.

Infine il Centro europeo per l'educazione fu dichiarato costituito con sede in villa Falconieri a Frascati, cittadina dei Castelli Romani a venticinque chilometri da Roma. Le sue finalità erano "attendere a studi e ricerche":

  • "sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi";
  • "sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione";
  • "sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione";
  • "sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente";
  • "sull'impiego delle tecnologie educative".

Il CEDE fu trasformato dal D. lgs 258/1999 in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, meglio noto come INVALSI. Questo ente funziona attualmente a pieno regime, e dal 2007 (legge 176/2007) ha ottenuto l'incarico di redigere i famosi Test INVALSI, che dovrebbero contribuire all'elaborazione di una valutazione omogenea degli alunni su tutto il territorio nazionale nei vari gradi dell'istruzione.

Nello stesso tempo, il DPR 419/1974 dichiarava aboliti i Centri didattici nazionali e provinciali (articolo 18), ampiamente aboliti dai nuovi organi costituiti. I Centri didattici erano stati istituiti nel 1941 dall'allora ministro Giuseppe Bottai, ed avevano continuato a funzionare incessantemente negli anni cinquanta e sessanta. Il loro personale fu reintegrato alle dipendenze del Ministero e gli anni di servizio presso i Centri didattici riconosciuti. 

 

DPR 420/1974

E’ l'ultimo dei decreti presidenziali e riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente e prevede il riordino e la divisione in carriere dei non docenti (art. 2).

Più dettagliatamente:

·       "carriera di concetto di segreteria";

·       "carriera delle assistenti delle scuole materne";

·       "carriere esecutive":

  • applicati di segreterie;
  • aiutanti tecnici;
  • magazzinieri;
  • infermieri;
  • cuochi.

·       "carriere del personale ausiliario".

  • bidelli;
  • guardarobieri;
  • custodi;
  • aiutanti guardarobieri;
  • accudienti di convitto.

La maggior parte di queste figure – ad oggi - è scomparsa dalle scuole, e si è potuto semplificare il quadro delle carriere raccogliendo tutto il personale non docente nella categoria degli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA, più brevemente), come disposto dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola del 26 maggio 1999 (CCNL che fa seguito al DPR 588/1985 e al primo CCNL del 4/8/1995).

Il resto del decreto passa in rassegna le funzioni delle figure sopra elencate. In particolare è importante il ruolo attribuito alla figura del Segretario, che si avvia a ricoprire quel ruolo strategico di DSGA (direttore dei servizi generali ed amministrativi), forse più importante di quello del dirigente scolastico – per i profili amministrativi e contabili - , che gli sarà riconosciuto dal DPR 275/99, all’art. 16, e dal CCNL 26/5/1999).

Gli applicati di segreteria sono posti alle dipendenze del segretario, per "mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine" (art. 6). Per quanto riguarda i bidelli (oggi chiamati "collaboratori scolastici"), l'articolo 7 prevede che essi svolgano funzioni di pulizia di aule, palestre e pertinenze scolastiche e di vigilanza.

Il decreto, inoltre, detta le norme di assunzione, specie dei segretari (articoli 9-14), le norme di disciplina e gli organi ad essi preposti (articoli 15-17), le regole per i trasferimenti di sede (articolo 18). L'articolo 22 stabilisce che il personale non docente gode delle stesse libertà sindacali stabilite per il personale docente, direttivo ed ispettivo e di cui all'articolo 60 del DPR 416/1974 precedentemente esposto.

Lo Stato ha provveduto al finanziamento delle disposizioni contenute in questo decreto con 3600 milioni di lire.

 

COSA SONO GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

 

 

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce grazie allo scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. Sotto questo punto di vista, la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori (e nelle superiori anche degli alunni) è un elemento necessario e fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori (e degli alunni come dianzi specificato), sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

 

Composizione

  • Consiglio di intersezione Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
  • Consiglio di interclasse Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
  • Consiglio di classe Scuola Secondaria inferiore: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
  • Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio d'Istituto

Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.


Nelle scuole secondarie di secondo grado la componente genitori scende a 3 o 4 unità per far posto a 3 o 4 rappresentanti degli alunni. Obiettivamente una composizione eccessiva (e tutta interna), si pensi che oggi i Consigli Comunali di città con 20.000 abitanti (Orvieto ad esempio) è composto di 16 Consiglieri più il Sindaco.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto, ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa, con funzioni di verbalizzante.

 

Compiti e funzioni

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quella della valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti (intermedie e finali) e quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il consiglio di istituto 

Determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera del Programma Annuale, le sue variazioni e il conto consuntivo. Ha competenze specifiche sull’attività negoziale (acquisto beni e servizi ed esecuzione lavori). Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il PTOF elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva preparava i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e curava l'esecuzione delle relative delibere. Dal 1° settembre 2000 questi compiti gestionali sono svolti dal Dirigente coadiuvato dal Direttore. Come previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018, ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del revisori dei Conti.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano Triennale dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

DOPO 45 ANNI È PIÙ CHE MATURO IL TEMPO PER RINNOVARE GLI ORGANI COLLEGIALI

Ad oggi, prende forma il testo del ddl contenente la legge delega con la quale il Parlamento assegna al Governo il compito di riformare alcune materie relative a scuola ed università. All’interno del documento ci sono molte novità per la scuola: dagli organi collegiali regolati dal DPR 416/74 ai rapporti con i dirigenti, dalla modulistica semplificata alla razionalizzazione degli enti scolastici di valutazione e molto altro.

Trattasi di un’iniziativa lodevole poiché il sistema dianzi descritto presenta i segni del tempo e la partecipazione dei genitori e degli alunni si è andata affievolendo progressivamente. Sembra molto utile ridurre la composizione del Consiglio di Istituto e prevedere l’inserimento di soggetti esterni, per superare una negativa autoreferenzialità.

Il testo del ddl è stato esaminato dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28.02.2019.

 

LA PROPOSTA IN CORSO

Molte le novità per la scuola contenute nella legge delega: dagli organi collegiali ai rapporti con i dirigenti, dalla modulistica più semplice alla razionalizzazione di enti di valutazione e molto altro.

 

Questi i contenuti Disegno di legge recante delega per la semplificazione e la codificazione in materia di

 

 

Istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca.

ART. 1 (Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca)

I Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • Organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
  • Coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante livellazione e aggiornamento dei testi unici di settore già esistenti;
  • Adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  • Indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
  • Rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;
  • Razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero trasformazione degli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
  • Ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
  • Fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;
  • Riallocare le funzioni e i compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola , nonché di ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, al fine di incrementare l’efficienza nell’uso delle risorse e l’efficacia dei risultati conseguiti. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (si tratterebbe di una vera opera di razionalizzazione e semplificazione, con riscrittura dell’art. 14 D.P.R. 275/99 e snellimento del lavoro nelle segreterie scolastiche);
  • Riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione nazionale dello sport scolastico. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

(Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione della delega di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede attraverso una diversa collocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione al medesimo. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

BREVI CONCLUSIONI

L’iniziativa del Governo è interessante  ed il testo contiene significative novità, che potrebbero migliorare  in termini rilevanti  il funzionamento complessivo del sistema e quello delle istituzioni scolastiche.

Se son rose fioriranno e saluteremo con piacere le novità che saranno introdotte.

Lì, 29.04.2019

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppina Filippelli

Giorgio Germani

 


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 29/04/2019
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 29/04/2019 13:34:13
Permalink: GLI ORGANI COLLEGIALI NELLE SCUOLE 45 ANNI DOPO. L'ESPERIENZA, LA REALTA', LE PROSPETTIVE Tag: GLI ORGANI COLLEGIALI NELLE SCUOLE 45 ANNI DOPO. L'ESPERIENZA, LA REALTA', LE PROSPETTIVE
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