Torniamo sul tema della copertura dei posti vacanti dei Direttori SGA per rinnovare la proposta di istituzione di graduatorie permanenti già formalizzata il 2/4/2019: una proposta che può essere realizzata in tempi brevi, costituirebbe a regime il secondo canale di reclutamento per i Direttori SGA (accanto alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari) e risolverebbe anche la questione dei facenti funzione.
Questi i contenuti della proposta:
- si procede alla costituzione di graduatorie permanenti, come previsto dall’art. 56 c. 5 del CCNL 29/11/2007, su base regionale;
- l’accesso alle graduatorie è consentito a coloro che possiedono il requisito culturale prescritto, diploma di laurea ecc. ecc. (vedi All. A al D.M. 863/2018), previo superamento di un colloquio concernente le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche (art. 14 DPR 275/99), relativamente a: carriera degli alunni, gestione del personale, contabilità etc… etc….;
- in prima applicazione nella graduatoria vengono inseriti anche gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno due anni (e senza demerito) le funzioni di Direttore SGA e gli Assistenti Amministrativi che sono entrati nelle graduatorie provinciali definitive della mobilità professionale per il passaggio dall’area B all’area D (svoltasi nel 2010). Anche per gli Assistenti Amministrativi in possesso dei citati requisiti è richiesto il superamento del colloquio, come sopra specificato (consentire ai facenti funzione questa possibilità sarebbe il giusto riconoscimento ai tanti sacrifici che gli stessi hanno lodevolmente sostenuto negli anni);
- la collocazione nelle graduatorie avviene con la valutazione dei titoli (culturali e di servizio) e del colloquio; valutazione rimessa ad apposito provvedimento ministeriale che attribuisce i relativi punteggi;
- si fa ricorso alle graduatorie permanenti, che si rinnovano e aggiornano ogni tre anni, solo dopo l’esaurimento di quelle di merito;
- attraverso le graduatorie permanenti si procede alle assunzioni a tempo indeterminato – nella misura massima del 50% di quelle annualmente autorizzate - alle supplenze annuali ed anche alle supplenze per assenze del titolare superiori a tre mesi;
- i candidati assunti a tempo indeterminato effettuano il periodo di prova come prescritto dalla vigente normativa contrattuale;
- i candidati assunti per la prima volta come supplenti annuali o per periodi superiori a tre mesi sono soggetti ad un periodo di prova di 15 giorni;
- sia gli assunti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato vengono affiancati da un tutor (DSGA con cinque anni di ruolo) per un periodo di almeno un mese.
Se vi è volontà politica la realizzazione di quanto proposto (previo D. L.) può avvenire nell’arco temporale massimo di tre mesi (da giugno ad agosto 2019) e consentirebbe le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2019
La presente proposta viene inviata al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca (e ai suoi più diretti collaboratori), ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari competenti di Senato e Camera e relativi componenti.
Lì, 07.06.2019
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani