Due recenti note delle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali di Veneto (nota 7993 del 16/4/2019) e Campania (nota 17646 del 31/7/2019) in materia di apertura degli uffici di segreteria e chiusure prefestive, ci impongono di intervenire a tutela dell’autonomia organizzativa delle scuole e di quella professionale di Dirigenti Scolastici e Direttori SGA.
I due Uffici periferici del MIUR - peraltro senza competenza in materia come pure riconoscono essi stessi - parlano di chiusure prefestive dimenticando che la normativa che le prevedeva (art. 36 DPR 209/1987) è cessata il 30 giugno 1988 per espressa prescrizione dell’art. 1 comma 2 dello stesso DPR 209/1987.
Peraltro, la citata disposizione apparteneva ad una disciplina di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (scuole comprese) e di regolazione dei rapporti di lavoro completamente riformata dal legislatore e dal sistema delle relazioni sindacali e dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
In forza di una pluralità di Disposizioni legislative e regolamentari (art. 10 D. Lgs. 297/1994, art. 2 D. Lgs. 165/2001, art. 5 DPR 275/1999), le istituzioni scolastiche possono assumere decisioni di adattamento del calendario scolastico e definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ivi compresa l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici.
In tale contesto ordinamentale le modalità di apertura delle segreterie scolastiche nel periodo estivo (o altri periodi di sospensione delle attività didattiche) sono decise con provvedimenti definitivi delle scuole (art. 14 DPR 275/99); provvedimenti sui quali gli Uffici Scolastici Regionali non hanno potere alcuno di intervento. Ergo, le scuole possono decidere autonomamente in argomento ed i loro provvedimenti sulla base della richiamata regolazione non possono prefigurare l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio, come adombrato in una delle note regionali sopra citate. Preme qui anche ricordare che l’attività amministrativa delle scuole nemmeno rientra nei servizi minimi essenziali in caso di sciopero (salvo un limitato caso relativo al pagamento degli stipendi).
Lì, 26.08.2019
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani