DIRETTORI SGA DI RUOLO: NO ALLE REGGENZE.

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

Capo Dipartimento: Dott.ssa Carmela PALUMBO

                                                                                             

E, p.c.                     Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dott. Lorenzo FIORAMONTI

 

Al Capo di Gabinetto del MIUR

 

Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico 

c.a. Ufficio del Direttore Generale

        

Oggetto: procedure straordinarie per la copertura dei posti di Direttori SGA. La reggenza per i DSGA non esiste e non può essere imposta.

 

Preg.mo Capo Dipartimento,

leggo - dal verbale d’intesa da Lei ieri sottoscritto con i Sindacati- che gli Uffici Scolastici Regionali possono procedere alla copertura dei posti di Direttore sga su scuole normodimensionate anche ricorrendo all’affidamento in reggenza a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori.

Mi permetto farLe notare che per i Direttori SGA l’istituto della reggenza - espressamente previsto per i Dirigenti Scolastici - non esiste perché non previsto dalla legge e da norme contrattuali (ivi compresa la declaratoria delle funzioni contenuta nel profilo professionale di area D).

Di questo assunto è puntuale riprova la disciplina della copertura dei posti di Direttore SGA nelle scuole sottodimensionate, nelle quali il legislatore (vedasi art. 19, comma 5 bis D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, integrato dall’art.4, comma 70 L.183/2011) prescrive l’assegnazione ad una seconda scuola con incarico aggiuntivo.

Nell’ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, l’Amministrazione è tenuta ad applicare leggi, regolamenti e norme contrattuali che lo disciplinano e non può assumere provvedimenti che esulano da questo contesto.

Se è vero che il tema affrontato nel verbale d’ intesa con i Sindacati (la copertura dei posti di DSGA) rientra nel novero degli argomenti oggetto di confronto, è altrettanto vero che quanto nel verbale concordato non costituisce materia di diretta regolazione del rapporto di lavoro.

Per quanto sinteticamente argomentato, La invito a non dare corso all’ipotesi di affidamento in reggenza a Direttori SGA di ruolo. Ove ciò dovesse avvenire assisteremo sindacalmente e legalmente i colleghi che dovessero trovarsi in questa illegittima situazione.

La posizione espressa è a tutela non solo dei DSGA di ruolo che dovessero risultare coinvolti ma del funzionamento stesso delle scuole ove già prestano il loro servizio, perché la loro presenza a tempo pieno è oggettivamente indispensabile, come riportato anche nelle premesse del verbale d’intesa. Peraltro, come noto, il DSGA è l’unica figura, oltre il Dirigente scolastico, cui è precluso l’accesso al tempo parziale.

Certo dell’attenzione, resto in attesa di riscontro porgo distinti saluti.

 

Lì, 13/09/19                                                                                                                   

Giorgio Germani

Presidente Anquap


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI la nota Anquap


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 13/09/2019
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 16/09/2019 12:03:23
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