Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Capo Dipartimento: Dott.ssa Carmela PALUMBO
E, p.c. Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dott. Lorenzo FIORAMONTI
Al Capo di Gabinetto del MIUR
Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico
c.a. Ufficio del Direttore Generale
Oggetto: procedure straordinarie per la copertura dei posti di Direttori SGA. La reggenza per i DSGA non esiste e non può essere imposta.
Preg.mo Capo Dipartimento,
leggo - dal verbale d’intesa da Lei ieri sottoscritto con i Sindacati- che gli Uffici Scolastici Regionali possono procedere alla copertura dei posti di Direttore sga su scuole normodimensionate anche ricorrendo all’affidamento in reggenza a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori.
Mi permetto farLe notare che per i Direttori SGA l’istituto della reggenza - espressamente previsto per i Dirigenti Scolastici - non esiste perché non previsto dalla legge e da norme contrattuali (ivi compresa la declaratoria delle funzioni contenuta nel profilo professionale di area D).
Di questo assunto è puntuale riprova la disciplina della copertura dei posti di Direttore SGA nelle scuole sottodimensionate, nelle quali il legislatore (vedasi art. 19, comma 5 bis D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, integrato dall’art.4, comma 70 L.183/2011) prescrive l’assegnazione ad una seconda scuola con incarico aggiuntivo.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, l’Amministrazione è tenuta ad applicare leggi, regolamenti e norme contrattuali che lo disciplinano e non può assumere provvedimenti che esulano da questo contesto.
Se è vero che il tema affrontato nel verbale d’ intesa con i Sindacati (la copertura dei posti di DSGA) rientra nel novero degli argomenti oggetto di confronto, è altrettanto vero che quanto nel verbale concordato non costituisce materia di diretta regolazione del rapporto di lavoro.
Per quanto sinteticamente argomentato, La invito a non dare corso all’ipotesi di affidamento in reggenza a Direttori SGA di ruolo. Ove ciò dovesse avvenire assisteremo sindacalmente e legalmente i colleghi che dovessero trovarsi in questa illegittima situazione.
La posizione espressa è a tutela non solo dei DSGA di ruolo che dovessero risultare coinvolti ma del funzionamento stesso delle scuole ove già prestano il loro servizio, perché la loro presenza a tempo pieno è oggettivamente indispensabile, come riportato anche nelle premesse del verbale d’intesa. Peraltro, come noto, il DSGA è l’unica figura, oltre il Dirigente scolastico, cui è precluso l’accesso al tempo parziale.
Certo dell’attenzione, resto in attesa di riscontro porgo distinti saluti.
Lì, 13/09/19
Giorgio Germani
Presidente Anquap