Nota informativa a cura di Paolo Stalteri
Apprendimento permanente
L’apprendimento permanente consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51). Tra le infrastrutture strategiche per implementare il sistema dell’apprendimento permanente svolgono un ruolo fondamentale le reti territoriali per l’apprendimento permanente (RETAP) Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata a realizzare sia attività di istruzione per gli adulti che attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti, è soggetto pubblico di riferimento per costituire le reti territoriali per l’apprendimento permanente.
Cosa è
L’apprendimento permanente consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51).
Con l’articolo 4 (commi 51-68) della Legge 92 del 2012, l’Intesa in CU del 20 dicembre 2012 e l’Accordo in CU del 10 luglio 2014 è stato istituito e disciplinato nel nostro Paese l’apprendimento permanente.
“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011).
Il tavolo Interistituzionale sull’Apprendimento Permanente
Con l’Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 è stato istituito Il Tavolo Interistituzionale sull’Apprendimento Permanente, che ha il compito, tra gli altri, di elaborare “proposte per la definizione degli standard minimi e linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”.
Per sostenere l’implementazione dell’apprendimento permanente la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), promuove, per quanto di competenza, il Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 “Percorsi per il miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”.
I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
L’istruzione degli adulti è promossa dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012. Costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo. I CPIA sono articolati in “reti territoriali di servizio” strutturate su tre livelli: Livello A: Unità amministrativa; Livello B: Unità didattica; Livello C: Unità Formativa.
Livello A: unità amministrativa
Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello sono individuati dalle Regioni.
Livello B: unità didattica
Il CPIA, dal punto di vista organizzativo-didattico, si riferisce alle istituzioni scolastiche di secondo grado che erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (sedi operative) individuate dalle Regioni.
Il CPIA, in quanto unità amministrativa, stipula specifici accordi di rete (secondo l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999) con le suddette istituzioni scolastiche per definire
- criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello
- la costituzione e il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale
- la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Livello C: unità formativa
Il CPIA può ampliare l’offerta formativa stipulando accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; si tratta di iniziative per potenziare le competenze di cittadinanza e quindi l’occupabilità della popolazione.
COSA OFFRONO
Il CPIA, in quanto rete territoriale di servizio articolata in tre livelli, svolge le seguenti attività:
- Percorsi di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio e certificazioni;
- Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa finalizzate a integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione;
- Attività di ricerca sperimentazione e sviluppo, in materia di istruzione degli adulti, finalizzate - fra l’altro - a valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio”.
1) Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati nelle seguenti tre tipologie:
a. percorsi di istruzione di primo livello;
b. percorsi di istruzione di secondo livello;
c. percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
I percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA unità amministrativa, sono suddivisi in due periodi didattici:
- il primo permette di conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- il secondo permette di conseguire la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.
I percorsi di secondo livello, realizzati dai CPIA unità didattica, permettono di conseguire il diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Sono suddivisi in tre periodi didattici rispettivamente riferiti al primo biennio, secondo biennio e quinto anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali e artistici.
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA unità amministrativa, permettono di conseguire un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
Agli adulti che si iscrivono ai percorsi di istruzione sono destinate specifiche attività di accoglienza e orientamento. Tali attività sono finalizzate a produrre il Patto formativo individuale, che consente di personalizzare il percorso. La partecipazione dell’adulto alla definizione del Patto formativo individuale equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto stesso all’atto dell’iscrizione in misura, non superiore al 10% del periodo didattico medesimo. Nell’ambito di tali attività possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del Patto, finalizzate - tra l’altro - al rinforzo e/o alla messa a livello, e attività di manutenzione e implementazione dello stesso.
2) Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa
Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.R. 275 del 1999 - consistono in attività coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. A tal fine i CPIA promuovono progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari. Il CPIA può:
- a. stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;
- b. stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c. partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
3) Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S)
Il CPIA in quanto istituzione scolastica autonoma svolge anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti, finalizzate a:
- sviluppare gli ambiti, di cui all’articolo 6 del DPR 275 del 1999: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale;
- valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio”, tramite la predisposizione - in coerenza con gli obiettivi europei in materia – delle seguenti “misure di sistema”: lettura dei fabbisogni formativi del territorio; costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; accoglienza e orientamento; miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti;
- predisporre misure di sistema destinate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo livello (definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, dall’articolo 14, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 275/99); stesura del POF del CPIA, progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello);
- implementare il sistema dell’apprendimento permanente attraverso azioni finalizzate, per quanto di competenza, a realizzare il piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta anche nell’ottica dello sviluppo delle reti per l’apprendimento permanente.
Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:IT:PDF
Decreto del Presidente della Repubblica 263 del 2012
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-29;263!vig=
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Legge 92 del 2012
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92!vig=
Lì, 20.09.2019