La copertura di 2.907 posti di Direttore SGA vacanti e disponibili nel corrente a.s. 2019/2020 sta contrassegnando in termini molto negativi il funzionamento delle scuole.
Il concorso bandito nel dicembre 2018 per reclutare 2.004 posti di Direttore SGA è ancora in fase di svolgimento, la soluzione per i Direttori SGA facenti funzione da tanti (troppi) anni non è stata trovata e le norme contrattuali vigenti in argomento risultano sempre più inadeguate (art. 56 CCNL 29/11/2007 e art. 14 CCNI del 12/6/2019).
In siffatte condizioni poiché “la presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti amministrativi contabili dell’istituzione scolastica e la sua assenza preclude la regolare erogazione del servizio scolastico” il MIUR e i Sindacati hanno sottoscritto il 12/9/2019 un verbale di intesa che contiene indicazioni “per ovviare alla carenza di personale da utilizzare nel profilo professionale di DSGA”.
Le indicazioni – che sono state trasferite ai Direttori Generali dalla competente Direzione Generale del Personale Scolastico con nota prot. n. 40769 del 13/9/2019 – prevedono quanto segue:
- al punto 1) estende agli assistenti amministrativi di altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR quanto previsto dall’articolo 14 del CCNI del 12.6.19 relativo alla possibilità di richiedere l’utilizzazione nel profilo professionale di DSGA.
- al punto 2) prevede l’affidamento in reggenza di posti di DSGA a personale di ruolo nello stesso profilo professionale in servizio nelle scuole viciniori.
- al punto 3) stabilisce che l’incarico di DSGA può essere conferito anche agli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-20 che abbiano dichiarato la propria disponibilità. In questo caso il servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già terminato.
- al punto 4) prevede il conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza. Tale possibilità è comunque subordinata al possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata al DM n. 863 del 18.12.2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA.
- al punto 5) disciplina il conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla citata Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007.
Nella citata nota ministeriale si fa anche riferimento ad un sistema di tutoraggio in presenza “di incarichi di DSGA a personale che potrebbe non essere in possesso nell’immediato di tutte le competenze richieste per lo svolgimento delle complesse funzioni attribuite”.
L’attività tutoriale può essere svolta solo da DSGA di ruolo in altra scuola, con pagamento della prestazione aggiuntiva che viene loro richiesta; il pagamento compete alla scuola che richiede il tutor ricorrendo – a nostro avviso – al fondo dell’istituzione scolastica.
In alternativa all’attività tutoriale si potrebbe fare ricorso anche alle collaborazioni plurime, così come disciplinate dall’art. 57 del CCNL 29/11/2007. Pure per le collaborazioni plurime la prestazione aggiuntiva richiesta deve essere pagata dall’istituzione scolastica interessata ricorrendo, sempre a nostro avviso, al FIS.
Nel merito dei cinque punti oggetto di intesa MIUR/Sindacati osserviamo quanto segue:
- l’istituto della reggenza per i Direttori SGA non esiste e, comunque, non può essere imposto. Peraltro, non c’è disciplina per lo svolgimento dell’incarico, né è noto quali compensi spetterebbero al reggente. Si pensi che nel caso (disciplinato da legge e ben due CCNL) relativo all’assegnazione di un DSGA con incarico aggiuntivo in una seconda scuola sottodimensionata, da cinque anni i DSGA coinvolti non vengono pagati con la prescritta indennità mensile;
- tra il punto 3 ed i punti 4 e 5 vi è una evidente dissonanza logica, poiché nel primo caso (punto 3) si prescinde dal titolo di studio specifico mentre negli altri due (punti 4 e 5) il titolo viene espressamente richiesto;
- sull’applicazione di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 si ritiene quanto mai opportuno che i Dirigenti scolastici valutino attentamente l’opportunità di darvi seguito, esaminando concretamente le “potenzialità” professionali del personale oggetto di incarico o supplenza.
Quanto precede è il nostro ragionato e motivato punto di vista. Resta inteso che l’Anquap assisterà e tutelerà sindacalmente e professionalmente quanti dovessero essere destinatari di incarichi non conformi a leggi, regolamenti e norme contrattuali.
Lì, 24.09.2019
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani