LA SOSTITUZIONE DEL DSGA IN CASO DI ASSENZA: UN OBBLIGO IN OGNI SCUOLA

(Norme, procedure e modelli di conferimento dell'incarico)

 Il Direttore SGA, come il Dirigente scolastico, è un organo individuale (o figura professionale monocratica) presente in ogni istituzione scolastica.

L’esercizio delle funzioni dirigenziali e direttive, con le conseguenti responsabilità, è indispensabile e connaturata con l’essenza stessa dell’Istituzione scolastica come ente dotato di personalità giuridica e autonomia funzionale.

Ne consegue che le funzioni del Dirigente e del Direttore debbono essere sempre esercitate, anche quando i titolari delle rispettive funzioni sono assenti e, quindi, si deve procedere alla loro inevitabile sostituzione.

 

In questo documento ci limitiamo a trattare il tema della sostituzione del Direttore SGA nei casi di assenza (non di vacanza e/o disponibilità del posto) per periodi non coincidenti con l’intero anno scolastico e non coincidenti con un arco temporale che ha inizio entro il 31 dicembre e termine al 31 agosto.

In altri termini ci occupiamo della sostituzione del Dsga per assenze “brevi” perché non coincidenti con l’anno scolastico che, però, potrebbero riguardare anche periodi medio lunghi di uno o più mesi. Fermo restando che la sostituzione in caso di assenza deve avvenire anche per un solo giorno.

 

La sostituzione del Dsga per la casistica sopra delimitata (assenza breve) è disciplinata dall’art. 56 del CCNL 29/11/2007 che individua il sostituto nel Coordinatore Amministrativo e fino all’istituzione di questo profilo professionale (ancora non avvenuta) nell’Assistente Amministrativo con incarico specifico, in base all’art. 47 dello stesso CCNL poi sostituito dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008.

Importante ricordare anche l’istituzione della prima e seconda posizione economica per gli Assistenti Amministrativi, con obbligo per l’Assistente Amministrativo titolare della seconda posizione economica di sostituire, sempre e comunque, il Direttore SGA assente (vedi la già citata sequenza contrattuale del 25/7/2008).

 

In sintesi e ricostruendo la descritta trama normativa, tutta di rango contrattuale, alla sostituzione del DSGA in caso di assenza si provvede:

  • prima con l’Assistente Amministrativo titolare della seconda posizione economica (che non può sottrarsi);
  • successivamente con uno degli Assistenti Amministrativi titolare della prima posizione economica o di incarico specifico;
  • infine con uno degli Assistenti Amministrativi in servizio nella scuola al quale occorre preventivamente conferire l’incarico specifico.

Per la sostituzione “breve” del Direttore SGA non è possibile fare ricorso ad Assistenti Amministrativi in servizio in altre scuole.

Per aiutare il sostituto del Dsga, in ragione della complessità delle funzioni, è possibile avvalersi di attività di tutoraggio e/o di collaborazioni plurime svolte da Dsga di altra scuola (prestazioni da retribuire).

 

L’individuazione del sostituto del Direttore SGA avviene nel rispetto della seguente procedura:

  • inserimento nel piano annuale delle attività del personale ATA, proposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente scolastico;
  • conferimento dell’incarico da parte del Dirigente, sentito il DSGA ed in coerenza con il piano delle attività. Nel conferimento dell’incarico è opportuno citare anche l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Durante il periodo di sostituzione l’Assistente Amministrativo incaricato svolge tutte le funzioni del Direttore SGA (nessuna esclusa).

 

Nel provvedimento dell’incarico di sostituzione è doveroso specificare che il sostituto ha diritto all’indennità di direzione (quota base e parte variabile, detratto il compenso individuale accessorio in godimento) che sarà retribuita con il fondo dell’Istituzione scolastica. Ciò comporta che in sede di contrattazione integrativa di istituto è doveroso accantonare la quota di indennità spettante al Direttore e quella del suo sostituto nei casi di assenza.

Per quanto riguarda le norme ed il calcolo concernenti l’indennità di direzione bisogna rispettare:

  • gli artt. 56 e 88 del CCNL 29/11/2007;
  • la sequenza contrattuale del 25/7/2008, ricordando che per i docenti l’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e potenziamento) ha sostituito l’organico di diritto, dall’a.s. 2015/2016 in base alla legge 107/2015;
  • il CCNL del 19/4/2018 che ha modificato l’entità della quota base dell’indennità di direzione ed il compenso individuale accessorio (CIA).

 

In allegato (in area riservata) i modelli per il conferimento dell’incarico di sostituto del DSGA nei casi di assenza.

 

Lì, 07.10.2019

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 07/10/2019
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 08/10/2019 16:49:44
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