INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIRETTORI SGA CON RIFERIMENTO ALLA RECENTE DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI
FACCIAMO IL PUNTO
La vicenda dell’inquadramento retributivo dei Direttori SGA - transitati il 1° settembre 2000 dalla precedente qualifica di responsabili amministrativi - sa di grottesco e nello stesso tempo di Kafkiano in quanto la “querelle” è stata contrassegnata da un lungo e costante percorso di azioni giudiziali e di interventi politici e sindacali condotti coerentemente dall’ANQUAP in oltre tre lustri.
Per meglio chiarire la “questione” dei DSGA temporizzati (ringiovaniti), rispetto a quelli ricostruiti (più fortunati), ricordiamo i passaggi più rilevanti:
- Nel decennio passato è stata richiesta, nel corso dei Giudizi di merito dai Tribunali di Montepulciano e Reggio Calabria, l’interpretazione autentica, ma di fronte all’indisponibilità dell’ARAN e dei Sindacati firmatari dei CC.CC.NN.LL. ad esprimersi, l’Anquap ha proseguito l’azione giudiziale sino alle negative, ahinoi, decisioni della Suprema Corte di Cassazione;
- Si è provveduto successivamente a fare ricorso agli Organismi dell’Unione Europea che, però, hanno dato esito negativo (iniziativa del 29/7/2011, ripetuta con lo stesso risultato negativo anche dalla FLC CGIL nel 2016);
- In presenza di una positiva pronuncia della Corte dei Conti dell’Abruzzo (delibera n. 1/2015) si è tentato il riconoscimento della ricostruzione di carriera, in luogo della temporizzazione, dal 1° settembre 2003 con emissione di nuovi decreti di inquadramento. Sulla vicenda si è negativamente pronunciata l’Adunanza Generale della Sezione Centrale del Controllo della Corte dei Conti con deliberazione del 30/6/2015;
- Avverso la delibera dell’adunanza generale l’Anquap – con la collaborazione degli Avv.ti Giuseppe Bulgarini d’Elci e Francesco Francica dello studio legale associato Carnelutti di Milano - ha presentato ai Ministri competenti (Giannini, Madia e Padoan) istanza di riesame con articolato e puntuale documento del 29/7/2015 che, purtroppo, non ha avuto riscontro alcuno;
- Lo scorso dicembre 2017 l’Anquap ha sostenuto un emendamento sull’argomento in parola presentato dall’On. Luisella Albanella in sede di esame e discussione alla Camera dei Deputati della Legge di Bilancio 2018.Purtroppo, l’emendamento dell’On. Albanella è stato, ahinoi, dichiarato inammissibile. Durante il Governo Prodi (2006/2008) un similare emendamento era stato presentato, su nostro suggerimento, dal Gruppo Parlamentare dell’Italia dei Valori, ma anche nella circostanza lo stesso venne giudicato inammissibile.
- Anche nell’ambito del rinnovo contrattuale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016/2018, l’Anquap ha ripresentato sull’argomento una specifica proposta inerente le valutazioni sull’atto di indirizzo del Governo all’ARAN, in favore dei Direttori SGA, ma anche in questo ultimo caso, in ordine di tempo, l’intervento non ha sortito gli effetti desiderati per assenza di risorse economiche, mentre per i Dirigenti scolastici il Governo (ministro Valeria Fedeli) ha trovato la copertura economica per la perequazione retributiva con altri dirigenti. Questa, però, è un’altra storia a tutto merito di chi rappresenta la categoria dei Dirigenti scolastici (in primis l’ANP).
Ora, a distanza di oltre 19 anni dal 1° settembre 2000 e di oltre 16 anni dal 1° settembre 2003, l’ipotesi avanzata dalla Corte dei Conti Sezione Centrale per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (n. SCCLEG/4/ 2019/SUCC.) apre uno spiraglio ai DSGA Temporizzati attraverso una deliberazione assunta nell’Adunanza Generale del 15 luglio 2019 che così si pronuncia in ordine all’inquadramento retributivo del personale ATA: “nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”.
La deliberazione della Corte dei Conti riapre, quindi, la partita del riconoscimento dell'anzianità per tutti i Direttori SGA in servizio dal 1° settembre 2000, come avvenuto per i colleghi assunti successivamente al 24/7/2003.
Nel differenziare le posizioni tra i DSGA della prima ora e quelli successivi, si è palesemente discriminato tra chi ha conseguito il ruolo di Direttore SGA dal 1° settembre 2000 e chi lo ha raggiunto dal 1° settembre 2003 (manifesta ed illogica disparità di trattamento).
Sulla base della recente decisione della Corte dei Conti l’Anquap (vedi documento del 4/9/2019) ha suggerito ai colleghi interessati di presentare una formale istanza al Dirigente scolastico di riferimento per ottenere un provvedimento di ricostruzione di carriera, con decorrenza dal 1° settembre 2000, allegando la citata pronuncia della Corte dei Conti. Una copia per conoscenza andrà indirizzata ai competenti Uffici Ministeriali (Centrali e Periferici). L'istanza riguarda anche i colleghi Direttori SGA che nel frattempo sono andati in pensione.
La presentazione dell’istanza è presupposto indispensabile affinché il Dirigente Scolastico possa avviare il conseguente procedimento. I Dirigenti Scolastici che ricevono la richiesta possono decidere di:
A. non accoglierla;
B. chiedere “lumi” ai competenti Uffici Ministeriali (Centrali e/o Periferici);
C. accoglierla.
- Nel caso della decisione di non accoglimento (CASO A) si potrebbe procedere con un tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 2006/09. Se si dovesse verificare ciò, l’Anquap – attraverso le Sezioni Territoriali – assisterà i colleghi predisponendo uno schema di tentativo di conciliazione che metterà a disposizione degli interessati.
- Nel caso in cui il Dirigente Scolastico decidesse di chiedere “lumi” (CASO B) agli Organi Ministeriali competenti bisognerà attendere la risposta degli stessi, per un tempo ragionevole (in media non più di trenta giorni) e successivamente sollecitare il riscontro. Anche in questo caso l’Anquap assisterà i colleghi predisponendo un apposito modulo da indirizzare ai Dirigenti Scolastici.
- Nel caso della decisione di accoglimento da parte del Dirigente scolastico (CASO C), l’Istituzione Scolastica dovrà emettere un nuovo decreto che riconoscerà tutti i servizi con “la regola” della ricostruzione di carriera dal 01 settembre 2000. Per procedere all’emanazione di questo nuovo decreto l’Anquap predisporrà un apposito format con annesso programma per la rielaborazione del decreto, economicamente più vantaggioso, che annullerà e sostituirà il precedente (chi si trova in queste condizioni deve inviare alla sede nazionale la risposta positiva del Dirigente e il primo decreto ricevuto con la regola della temporizzazione).
Il nuovo decreto dovrà essere inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza per il visto di legittimità. La Ragioneria può vistare il decreto o restituirlo con rilievi all’Istituzione Scolastica. Se il decreto venisse restituito all’Istituzione Scolastica con rilievi, il D. S. dovrà valutare se accoglierli e ritirare il provvedimento o rispondere ai rilievi confermando il decreto già inviato. Nel caso di conferma del decreto, con la regola della ricostruzione di carriera, la Ragioneria qualora non intendesse vistare il decreto confermato ha l’obbligo di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo - per le decisioni conseguenti. Se la decisione della Corte dei Conti regionale, sarà conforme al decreto dirigenziale, la Ragioneria Territoriale dello Stato dovrà vistarlo e darne immediata esecuzione. In caso contrario la “partita” è da considerarsi conclusa. Infatti non è intenzione dell’Anquap proporre una nuova “stagione di ricorsi seriali” presso il Giudice ordinario, visto l’esito negativo già avuto in precedenza.
L’Anquap, comunque, continua a tener viva l’attenzione ed anche la proposta. Infatti, nel recente documento di proclamazione dello stato agitazione (8/11/2019) al primo punto ha espressamente avanzato la richiesta di un fondo specifico per restituire ai Direttori SGA il “mal tolto”.
È sempre bene non dimenticare che l’origine del danno subito sull’inquadramento retributivo è da imputare alla sottoscrizione da parte dei sindacati rappresentativi (CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA) dell’art. 8 CCNL 15/3/2001 e dell’art. 87 CCNL 24/7/2003, che hanno generato “l’infausta” temporizzazione.
Lì, 12.11.2019
L’ESTENSORE – IL DIRIGENTE NAZIONALE
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IL PRESIDENTE
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Domenico Mazzeo
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Giorgio Germani
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