Executive summar
Pubblicato il seguente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 20 novembre:
- LEGGE 18 novembre 2019, n. 132 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Analisi
Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, prevede, tra le altre cose, l’attribuzione della responsabilità sul turismo al Ministero dei Beni culturali (da quello delle Politiche agricole) e sposta le materie riguardanti il commercio estero dal dicastero dello Sviluppo economico a quello degli Affari esteri. In particolare:
- L'articolo 1 ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT). In particolare:
- L'articolo 1-bis autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, individuato mediante apposita procedura selettiva.
- L'articolo 1-ter reca diverse disposizioni finalizzate a migliorare la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura. In dettaglio, il comma 1 consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza (si tratta, in sostanza, dei custodi) nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente; il comma 3 apporta una modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. 42/2004, per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato; il comma 4 detta una ulteriore finalizzazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti, in favore degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, al fine di migliorarne la fruibilità e la valorizzazione.
- L'articolo 1-quater modifica il decreto-legge n. 50 del 217, riguardo alla figura del Commissario per le finali di Coppa del mondo e per i Campionati mondiali di sci alpino.
- L'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.
- L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
- L'articolo 3-bis incrementa il fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113/2018.
- L'articolo 3-ter sostituisce le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in particolare, la tabella B stabilisce la qualificazione e gli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la determinazione numerica dei relativi posti in dotazione organica; la tabella C dispone la misura dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo numero 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.
- L'articolo 6 dispone in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine novella l'articolo 1, comma 345, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.
- L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.
- L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte
Link al testo coordinato: https://bit.ly/2s5nb3T |