Le istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il Programma Annuale 2020, in base all’art. 5 - commi 8 e 9 - del D.I. n. 129/2018, hanno la possibilità di usufruire di una proroga fino ad un massimo di 30 giorni. Il che vuol dire che il termine (ordinatorio) del 30/11/2019 per la predisposizione, proposta ed esame può essere spostato al 30/12/2019, mentre il termine del 31/12/20019 (perentorio) di approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto può essere spostato al 29/1/2020.
La possibilità di beneficiare della proroga è contenuta nella nota ministeriale n. 26158 del 18/11/2019, che fonda la sua scelta su elementi oggettivi di criticità che l’amministrazione centrale ha avuto modo di rilevare con riferimento “alla prima applicazione delle disposizioni previste nel D.I. n. 129/2018, nonché ad alcuni ritardi nell’immissione in ruolo del personale scolastico, soprattutto con riferimento alle segreterie amministrative”.
Vi è nella nota ministeriale un “non detto” con riferimento al mal funzionamento del bilancio integrato scuole (BIS) elaborato attraverso il SIDI; una procedura nuova e interessante che, però, ha generato non poche difficoltà nell’attività operativa delle istituzioni scolastiche.
Vi è anche un altro “non detto” ed è quello riferito al personale delle segreterie amministrative, poiché sarebbe stato corretto riconoscere che il problema non è stato (e non è) sul ritardo nelle immissioni in ruolo ma la mancanza di 2.907 posti di Direttori SGA sui quali è stato impossibile procedere con le immissioni in ruolo e la presenza di 364 scuole sottodimensionate, nelle quali non è stato semplice procedere all’incarico ai “pochi” Direttori SGA di ruolo che devono farsi carico di ben due lavori, senza nemmeno il beneficio (da oltre cinque anni) dell’indennità mensile nella seconda scuola.
Le criticità, quindi, sono tutte e solo nella responsabilità oggettiva dell’amministrazione centrale che, però, pretende che per avvalersi della possibilità di proroga sarà obbligatorio precisarne le motivazioni di utilizzo nella relazione illustrativa, mentre sarà cura dei Revisori dei Conti riscontrare la presenza delle citate motivazioni.
Sarebbe interessante sapere, il MIUR non lo dice, cosa potrebbe accadere se i Revisori dei Conti avessero una qualche difficoltà a riconoscere la validità delle motivazioni addotte.
A nostro avviso nulla, ma proprio nulla, poiché un programma approvato entro i termini di proroga non sarebbe assolutamente invalido e nessuno potrebbe nominare un “fantomatico” Commissario ad Acta.
Per completezza di informazione si fa presente che la stessa proroga è stata concessa dalla Regione Sicilia, per la particolare condizione di specialità che possiede, alle scuole della stessa Regione con circolare n. 27 del 25/11/2019.
Se ci si avvale della possibilità di proroga e, quindi, il programma annuale 2020 viene approvato in data successiva al 31/12/2019, si entra nella gestione provvisoria come disciplinata dall’art. 6 del D.I. 129/2018.
Lì, 27.11.2019
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani