Su gentile concessione dell'Ufficio studi massimario e formazione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali (www.giustizia-amministrativa.it) segnaliamo questo importante approfondimento relativo al concorso DSGA riservato agli assistenti amministrativi senza titolo.
Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui, all’art. 1, comma 605, prevede la possibilità che al concorso per direttori dei servizi amministrativi e generali delle scuole (DSGA), partecipino gli assistenti privi della laurea che abbiano comunque maturato tre anni di servizio, nelle suddette mansioni direttive, alla data di entrata in vigore della legge stessa e non alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 13 novembre 2019, n. 7809 – Pres. Santoro, Est. Ponte
Istruzione – Direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA) – Concorso – Requisiti – Esperienza maturata – Dies ad quem – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui – in materia di concorsi per l’accesso alla qualifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) – limita il periodo per il conseguimento del requisito dei tre anni di servizio nelle mansioni di DSGA, in alternativa al titolo culturale (laurea), alla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero un anno prima del termine previsto per la presentazione della domanda al concorso) e non alla successiva data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (1).
(1) I. – Con l’ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato si pronuncia sul giudizio instaurato da un assistente amministrativo scolastico che intendeva partecipare al concorso per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado (c.d. DSGA). Più in particolare:
a) il T.a.r. per il Lazio rigettava il ricorso, con sentenza della sezione terza-bis n. 5852 del 10 maggio 2019, in quanto il bando di concorso – in pedissequa applicazione della legge n. 205 del 2017 – prevedeva ai fini della partecipazione due requisiti: in via principale il titolo culturale, ossia la laurea (titolo questo pacificamente non posseduto dalla ricorrente); in via subordinata, il titolo “esperienziale” costituito dall’aver espletato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, sulla base di incarichi annuali, nelle mansioni direttive di cui sopra (DSGA). Tale requisito, sempre per espressa previsione di legge poi ricalcata dal bando di concorso, doveva essere posseduto al momento della entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 (1° gennaio 2018). La ricorrente aveva invece maturato il prescritto triennio in un momento successivo, ossia al 1° agosto 2018 (data comunque anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso);
b) tale sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza qui in rassegna, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità del citato art. 1, comma 605;
c) in punto di rilevanza è stato in particolare ritenuto che tale disposizione (di cui il bando riprende pedissequamente i contenuti essenziali) sia univoca nell’affermare che gli assistenti senza laurea ma con tre anni di servizio nella mansioni da DSGA debbano possedere un siffatto requisito alla data della entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2018. Di qui la inevitabile esclusione dalla procedura della ricorrente dal momento che quest’ultima ha maturato il requisito di cui si discute soltanto il successivo 1° agosto 2018. La questione assume comunque rilevanza poiché, ove la Corte acceda alle tesi secondo cui il limite temporale doveva essere fissato alla data di scadenza delle domande di presentazione, la stessa ricorrente potrebbe accedervi in quanto la procedura concorsuale è stata bandita in un momento largamente posteriore (28 dicembre 2018) rispetto alla maturazione del requisito medesimo (si ripete: 1° agosto 2018). La ricorrente è stata in altre parole esclusa dalla procedura, prima ancora che a causa delle specifiche disposizioni concorsuali, per effetto diretto della previsione legislativa primaria;
d) in punto di non manifesta infondatezza il Consiglio di Stato:
d1) ha innanzitutto rammentato i principi fondamentali dell’accesso al pubblico impiego (pubblico concorso come forma generale e ordinaria di reclutamento; deroghe al suddetto principio soltanto in presenza di peculiari e straordinari esigenze di interesse pubblico; ampia partecipazione alle procedure concorsuali);
d2) ha individuato caratteristiche ed obiettivi della disposizione legislativa in discussione, consentire ossia la più ampia partecipazione ad un concorso per la copertura di numerosi posti (2.400) in un servizio che soffre, al momento, di notevoli carenze di organico. Di qui la possibilità di parteciparvi non solo per i possessori di laurea (titolo “culturale”) ma anche per coloro che abbiano prestato servizio nelle mansioni di DSGA per almeno tre anni negli ultimi otto (titolo “esperienziale”);
d3) ha poi delimitato il thema decidendum, rappresentato in particolare dalla corretta individuazione del momento in cui i requisiti esperienziali dovevano essere effettivamente posseduti. Normalmente tale momento viene ancorato al termine di scadenza delle domante di partecipazione. Nel caso di specie il legislatore statale ha invece imposto uno “sbarramento temporale” al momento della entrata in vigore della legge stessa. Sbarramento che ha di fatto anticipato di oltre un anno il momento, poi indicato dal successivo bando del 28 dicembre 2018, per la presentazione delle domande di partecipazione;
d4) una simile opzione legislativa, secondo il Consiglio di Stato, si rivelerebbe irragionevole sotto diversi punti di vista. In particolare:
- in termini di ragionevolezza esterna, ossia con riguardo al confronto con altri tertia comparationis: sia l’art. 2, settimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico statuto impiegati civili dello Stato) sia l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento concorsi pubbliche amministrazioni) prevedono che “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. Di qui la ingiustificata devianza, ad opera della norma in discussione, rispetto ad un principio ormai più che radicato dell’ordinamento amministrativo;
- in termini di ragionevolezza interna, si creerebbe una tanto insanabile quanto ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno maturato il predetto requisito alla data del 1° gennaio 2018 e coloro che lo hanno maturato nell’anno successivo, e ciò senza che si possa registrare da una lettura complessiva della norma o dei testi parlamentari una qualche ragione che possa avere indotto il legislatore ad abbracciare una simile opzione. Non si ravvisano in altre parole, neppure da un esame dei lavori preparatori, “specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico” che possano giustificare il radicarsi di una simile differenziazione tra le indicate posizioni soggettive;
- in termini di ragionevolezza intrinseca, se l’obiettivo della norma è precipuamente quello di allargare lo spettro dei soggetti qualificati ad occupare simili posizioni direttive (posizioni di cui v’è accertata grave carenza nei rispettivi organici scolastici) non vi sarebbe dunque ragione per elidere, così radicalmente, una simile chance di avere maggiori concorrenti all’interno della descritta procedura.
II. – Si segnala per completezza quanto segue:
e) sull’obbligo costituzionale del pubblico concorso:
e1) la giurisprudenza costituzionale è consolidata in ordine all'indefettibilità del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego, in conformità ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. Si veda in tal senso: Corte cost., 30 gennaio 2015, n. 7 (in Foro it., 2015, I, 2281); Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225 (in Giur. costit., 2010, 4, 3601 con nota di PERTICI). Essa interpreta il principio nel senso che lo stesso sia rispettato ove l’accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima: deve essere aperta (nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini); deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo (volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti); deve trattarsi di una procedura congrua (nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire);
e2) la giurisprudenza ammette deroghe al principio del pubblico concorso solo sulla base di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Si veda in tal senso: Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135 (in Giur. costit., 2014, 2256, con nota di ADORNO); Corte cost., 18 febbraio 2011, n. 52 del 2011 (in Regioni, 2011, 1281, con nota di DE GÖTZEN). E ciò soltanto a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti. Si veda in tale direzione: Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 30 (in Foro it., 2012, I, 2571); Corte cost., 10 novembre 2011, n. 299 (in Foro it., 2012, I, 2572, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento di dottrina e giurisprudenza);
e3) si veda poi Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 9 (in Riv. it. dir. lav. 2010, 4, IV, 847, con nota di PASQUALETTO) secondo cui «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» e le deroghe sono legittime solo se in presenza di un superiore interesse pubblico, come ad esempio l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione;
e4) sulla esclusione di talune categorie dalle procedure concorsuali si veda poi Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 251 (in Foro it., 2018, I, 763), secondo cui “è incostituzionale l’art. 1, comma 110, ultimo periodo, l. 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui prevede che ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”. La Corte costituzionale afferma in particolare che, posto che il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, la preclusione stabilita dalla disposizione impugnata contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso;
e5) dalla giurisprudenza costituzionale si evince, poi, che non sono ammissibili:
- eccezioni basate sulla circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (cfr. Corte cost., 26 maggio 2006, n. 205, in Foro it., 2006, I, 2275) o sulla personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (Corte cost., 3 marzo 2006, n. 81, in Giur. cost., 2006, 873, con nota di FILIPPINI);
- riserve integrali dei posti disponibili in concorso in favore di personale interno (cfr. Corte cost., 5 gennaio 2013, n. 3, in Foro it., 2015, I, 64);
- deroghe al pubblico concorso basate sulla trasformazione di rapporti contrattuali a tempo determinato in rapporti di ruolo (cfr., ad es,. Corte cost., 18 febbraio 2011, n. 52, in Quaderni regionali, 2011, 689; Giur. costit., 2011, 715; Regioni, 2011, 1281, con nota di DE GÖTZEN);
- elusioni al principio del pubblico concorso in presenza di assunzioni, da parte delle Regioni, di personale dipendente da enti e società private (Corte cost., 25 novembre 2016, n. 248, in Foro it., 2017, I, 72, con nota di ROMBOLI);
e6) sulle deroghe al suddetto principio del pubblico concorso si veda, in particolare, Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293 (in Foro it., 2010, I, 387) con la quale è stato dichiarato “incostituzionale l’art. 1 l. reg. Veneto 26 giugno 2008 n. 3, nella parte in cui estende ai dirigenti sanitari la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza individuare presupposti e criteri di selezione concorsuali”. La Corte ha in particolare ritenuto che:
- la stabilizzazione sarebbe stata estesa – nella specie – a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, con contratto a tempo determinato;
- la Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso;
- «l’area delle eccezioni» al concorso deve tuttavia essere «delimitata in modo rigoroso»;
- le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle;
- in questa direzione non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione;
- occorrono piuttosto “particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione”;
- la “stabilizzazione in esame si riferisce, all’opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale, sia per la loro qualifica dirigenziale, sia per l’«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario»”;
- per tali ragioni la legge regionale in esame introduce una deroga al principio costituzionale del concorso in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla;
e7) sulla automatica stabilizzazione dei lavoratori si veda, ancora:
- Corte cost., 13 aprile 2011, n. 127 (in Foro it., 2011, I, 1614), la quale ha dichiarato “incostituzionale l’art. 23 l. reg. Puglia 25 febbraio 2010 n. 5, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, prevede l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell’ente regionale interessato, sebbene sia previsto che gli stabilizzandi debbano essere stati assunti a termine previa selezione pubblica, essendo il riferimento a qualsiasi selezione pubblica troppo generico per procedere alla stabilizzazione senza concorso”;
- Corte cost., 29 aprile 2010, n. 149 (in Foro it., 2010, I, 1992), secondo cui è “incostituzionale l’art. 8 l. reg. Calabria 15 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, dispone la stabilizzazione di medici titolari di continuità assistenziale, in servizio da almeno tre anni nei servizi sanitari della regione, previo mero giudizio di idoneità”;
f) sui limiti che incontra la legge nell’introdurre deroghe ed eccezioni ai principi generale in materia di reclutamento del personale (con specifico riferimento al personale scolastico), si veda:
f1) Corte cost., 2 maggio 2019, n. 106 (in Foro it., 2019, I, 1829, nonché oggetto della News US n. 57 del 14 maggio 2019, alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), la quale ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni relative alla speciale procedura selettiva per dirigenti scolastici, di cui all’art. 1 della legge n. 107 del 2015, riservata a coloro che abbiano conseguito esiti favorevoli nel prove del concorso del 2011, poi annullate, ovvero che abbiano impugnato in sede giurisdizionale gli esiti negativi dei concorsi per dirigenti scolastici del 2004 e del 2006. La Corte ha in particolare ritenuto che il legislatore del 2015 si è dato l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione, e ciò al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio con correlativo aumento del fenomeno delle reggenze. La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha quindi consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio;
f2) Corte cost., 27 marzo 2018, n. 62 (in Foro it., 2018, I, 1882, nonché oggetto della News US del 4 aprile 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), la quale ha respinto i dubbi di costituzionalità della norma di cui all’art. 2, comma 4-bis, decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, la quale ammette al corso abilitante per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media i soli docenti che abbiano maturato un’esperienza pratica nella stessa classe di concorso. La disposizione prevede in particolare, tra gli altri requisiti, l’aver prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (cioè nella stessa classe di concorso 77/A), con conseguente esclusione di chi abbia maturato analogo servizio presso la scuola secondaria di secondo grado. Ciò è indicativo, secondo la Corte, della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all’interno di tale indirizzo. Di converso, nelle scuole secondarie superiori l’insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica, il che esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse;
g) sull’art. 2 del d.P.R. n. 3 del 1957, e sul principio generale da esso ricavabile, in base al quale i requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si veda:
g1) Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2019, n. 3854 (in Redazione Giuffrè 2019), secondo cui “I requisiti previsti per la partecipazione ad un concorso pubblico devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, non assumendo alcuna rilevanza la sopravvenienza del requisito dopo tale termine”;
g2) Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2019, n. 3201 (in Redazione Giuffrè 2019), secondo cui “L'art. 2 del D.P.R. n. 3 del 1957, in base al quale i requisiti per l'ammissione agli impieghi pubblici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, costituisce un principio generale; in base a tale principio la fissazione di una data anteriore per il possesso dei requisiti occorre che trovi fondamento in una norma di legge, dalla quale possa desumersi una particolare esigenza di pubblico interesse, ragionevolmente prevalente su quello espresso dalla citata disposizione sull'ammissione ai concorsi, pertanto tale deroga non può essere posta in un atto regolamentare”;
g3) si veda anche Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 14 novembre 2019, n. 2862 - parere reso sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" – secondo cui: << 6.2. Il testo prevede, poi, che il possesso dei titoli (titolo di studio e abilitazione professionale) possa essere conseguito anche entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare (l’iscrizione agli albi professionali, ove prevista, può essere conseguita anche entro l’inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza). Tale disposizione suscita qualche perplessità: pur volendosi ammettere, per ragioni pratiche, la deroga alla regola generale secondo la quale il termine ultimo per il possesso dei requisiti coincide con la scadenza del termine per la presentazione delle domande, occorrerà comunque assicurare una disciplina che consenta di individuare un termine finale certo e oggettivo, e non mutevole in ragione della mutevole tempistica di svolgimento delle diverse fasi della procedura selettiva. Può apparire accettabile la soluzione, qui adottata riguardo ai titoli di studio, di posticipare il termine fino alla data di inizio della prima prova, anche preliminare, ma non pare condivisibile la soluzione di posticipare il termine per il possesso dell’iscrizione agli albi professionali addirittura fino all’inizio del corso di formazione. Sotto quest’ultimo profilo si suggerisce di adottare la tessa formulazione già qui suggerita a proposito della analoga disposizione contenuta nell’art. 15 (cfr. sub par. II.B, 6), nel senso di mantenere il dies ad quem entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, con il temperamento di prevedere uno slittamento del termine unicamente qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade nell’anno successivo.>>;
h) sulla data del possesso dei requisiti per i reclutamenti e le nomine nelle FF.AA. (e sulla loro differenza e le conseguenze della loro carenza):
h1) si vedano innanzitutto gli artt. 635 (recante i requisiti generali per il reclutamento) e 638 cod. ord. mil. di cui al d.lgs. n. 66 del 2010. La disposizione di cui all’art. 638 prevede in particolare, al comma 1, che “I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione”;
h2) in dottrina si veda: V.POLI, in Commentario all’ordinamento militare, a cura di DE NICTOLIS –POLI – TENORE, Roma, 2011, Vol. IV, tomo, I, 170 ss.. L’autore evidenzia in particolare come anche nelle Forze Armate debba trovare applicazione il principio del favor partecipationis e del divieto di discriminazione. Le cause di esclusione debbono inoltre essere sostenute da una adeguata ratio giustificatrice, venendo in rilievo interessi di matrice costituzionale quali la tutela del lavoro nonché l’accesso al pubblico impiego in condizioni di parità. Evidenzia ancora l’autore come il citato art. 635 operi una opportuna reductio ad unum di tutte le disposizioni che prevedevano, a vario titolo, requisiti legali di partecipazione ai concorsi per le carriere militari;
h3) quanto alla giurisprudenza di riferimento si vedano, infine:
- Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7175 (in www.giustizia-amministrativa.it), con cui si dichiara l’infondatezza della pretesa ad essere inserito in una graduatoria per concorso ad ufficiali per assenza, a monte, del titolo a partecipare a quel concorso;
- Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2017, n. 5626 (in www.giustizia-amministrativa.it), con cui si afferma, in tema di reclutamento di volontari in ferma o in servizio permanente effettivo, che sono irrilevanti, ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti di decadenza per riscontrata assenza dei requisiti di partecipazione al concorso, le sopravvenienze di fatto e di diritto rispetto alla loro emanazione;
- Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629 (in Redazione Giuffrè amm., 2017), secondo cui ai sensi dell'art. 638 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i requisiti necessari per il reclutamento di personale militare devono essere posseduti dall’aspirante militare per tutta la durata della procedura selettiva propedeutica all'incorporazione, senza soluzione di continuità, trattandosi di un principio generale delle procedure selettive. Afferma inoltre il Consiglio di Stato che l’attuale qualità di imputato per delitti non colposi è sempre stata condizione ex lege impeditiva del reclutamento nelle Forze armate, a prescindere dalla conoscenza che ne avesse il candidato.