Al Ministro dell’Istruzione
On. Lucia AZZOLINA
Al Vice – Capo di Gabinetto Dott. Rocco PINNERI
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione generale per il personale scolastico
c.a.: Direttore Generale
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
e p.c. Alla Direzione generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Dott.ssa Gianna BARBIERI
PEC: dgcasis@postacert.istruzione.it
PEO: dgcasis.uff3@istruzione.it
Oggetto: SOLLECITO Richiesta di implementazione della gestione in cooperazione applicativa (COOPAPP) per consentire la gestione ed il pagamento dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi stipulati con personale già in servizio ai sensi dell’art. 59 del vigente C.C.N.L..
In data 10/09/2019 abbiamo segnalato la problematica indicata in oggetto.
L'impossibilità di gestire i contratti del personale già in servizio ai sensi dell'art. 59 del vigente CCNL che, avendo orario settimanale inferiore al quello contrattuale, accetta di completare il proprio orario con contratti a tempo determinato di durata temporanea, così come previsto dal D.M. 430/2000, ancora permane.
Sul tema è intervenuto, a nostro avviso correttamente, anche l'USR per la Toscana con nota Prot. N° 2270 del 21-02-2018 che ad ogni buon fine si allega.
In sintesi, con il proprio intervento l'USR Toscana ritiene possibile il completamento del proprio orario ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (contenente il regolamento sulle norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).
Tale articolo dispone ai commi 1 e 2 che il personale a cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il problema che si riscontra nella gestione dei contratti è dovuto al fatto che non è possibile reperire detto personale in cooperazione applicativa in quanto risultante ancora con lo status di personale a tempo indeterminato.
Di contro, le Ragionerie Territoriali dello Stato non accettano di prendersi in carico il pagamento di questi contratti in quanto trattasi di supplenze brevi e saltuari che, come è noto, non sono di loro competenza.
Questa associazione richiede quindi una urgente implementazione della gestione in cooperazione applicativa con il MEF in modo da consentire alle Istituzioni scolastiche la gestione stipendiale del personale già in servizio ai sensi dell'art. 59 del vigente CCNL che, avendo orario settimanale inferiore a quello contrattuale, accetta di completare il proprio orario con contratti a tempo determinato di durata temporanea.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Lì, 20.01.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani