Il TFS non compete alle scuole. Errata decisione dell'USR Marche

Al Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

c.a. Direttore Generale Dott. Marco Ugo FILISETTI

PEC: drma@postacert.istruzione.it

 

e p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione

Dott. Luigi FIORENTINO

 

Al Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

Capo Dipartimento: Dott.ssa Carmela PALUMBO

 

Al Direttore Regionale dell’INPS Marche

direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it

 

Oggetto: adempimenti amministrativi relativi al TFS. L’incombenza è degli uffici periferici del MIUR. Urge modificare il decreto USR Marche n. 125 del 23/1/2020.

 

Preg.mo Direttore Generale USR Marche,

facendo seguito a numerose segnalazioni pervenute da nostri associati in servizio presso istituzioni scolastiche delle Marche, con la presente riteniamo necessario portare alla Sua cortese attenzione una questione che, a nostro parere, risulta essere stata definita da codesto USR diversamente da quanto disposto dal MIUR con la nota prot. n. 50487 dell’11 dicembre 2019 – concordata con l’INPS - recante ad oggetto: “D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.”

Con nota prot. n. 2291 del 4 febbraio 2020 di codesta Direzione Regionale, è stato trasmesso alle istituzioni scolastiche il D.D.G.m_pi.AOODRMA.0000125.23-01-2020 attraverso il quale sono state definite le modalità operative per la comunicazione, attraverso l’utilizzo dell’applicativo INPS “Nuova Passweb”, dei dati necessari alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) al personale docente, educativo e A.T.A. cessato a far data dal 1° settembre 2019.

Il MIUR con la nota circolare prot. n. 50647 del 16 novembre 2018 ebbe ad informare che sarebbero state impartite istruzioni specifiche ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) del personale scolastico anticipando, in tale occasione, che l’INPS aveva avviato e stava perfezionando un processo di “semplificazione e dematerializzazione” della procedura “de qua” che prevedeva il superamento del modello PL1 cartaceo ed il contestuale passaggio ad un sistema completamente telematico.

Dopo poco più di un anno il MIUR ha impartito le attese istruzioni, con la nota circolare prot. n. 50487 dell’11 dicembre 2019, tra l’altro puntualmente distinguendo i ruoli e definendo le competenze in materia.

Nella nota in questione, al paragrafo gestione delle istanze, si legge che la sistemazione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici deve essere gestita dagli Ambiti Territoriali provinciali del MIUR o Istituzioni scolastiche mentre nell’ultima parte dello stesso documento, in riferimento agli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili al TFS si richiama l’attenzione degli Uffici Scolastici Regionali proprio perché tale adempimento è sempre stato in carico agli Ambiti Territoriali Provinciali degli stessi uffici.

All’uopo, il disposto del DDG n. 125 del 23 gennaio 2020 che pone a carico delle istituzioni scolastiche gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili al TFS, è in oggettivo contrasto con quanto previsto dalla nota circolare prot. n. 50487 dell’11 dicembre 2019 del MIUR.

Alla luce di quanto sopra esposto e nell’intento di non aggravare di ulteriori e onerosi adempimenti amministrativi le segreterie delle istituzioni scolastiche della Regione, già al “quasi collasso” per l’inadeguatezza e le carenze storiche degli organici, basti qui solo ricordare gli innumerevoli posti vacanti di DSGA, si chiede di ritirare il decreto direttoriale dianzi più volte richiamato poiché compete agli Uffici di Ambito Territoriale gestire gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili al TFS per il personale cessato dal servizio dal 1° settembre 2019, secondo quanto sino ad oggi puntualmente avvenuto e nel rispetto delle disposizioni di cui alla già più volte citata nota MIUR prot. n. 50487 dell’11 dicembre 2019.

È evidente che non rientra nei Suoi “poteri” disattendere disposizioni che Le sono pervenute dall’amministrazione centrale.

Distinti saluti.

 

Lì, 06.02.2020

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

 

 

                                                                                                                             

 

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 06/02/2020
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 07/02/2020 12:23:22
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