Su proposta del Governo il Presidente della Repubblica ha emanato il D.L. 23/2/2020 n. 6 (GU n. 45 del 23/2/2020) entrato in vigore nella stessa data.
Il decreto (cui ha fatto seguito il DPCM del 23/2/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”) contiene alcune misure che riguardano anche le istituzioni scolastiche (art. 1 c. 2 lett. d) e lett. f)); misure che possono essere emanate dalle competenti autorità (Ministri, Prefetti, Presidenti di Regioni e Province, Sindaci etc… etc…).
Le misure concernenti le scuole possono essere le seguenti:
- sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici (art. 1 c. 2 lett. k));
Per quanto attiene il funzionamento complessivo delle scuole riteniamo che, ove sussistano condizioni di rischio per la salute delle persone, si debba procedere con provvedimenti di chiusura e non solo di sospensione delle attività didattiche. Nei casi di chiusura/sospensione ci troviamo difronte alla condizione che l’assenza dal servizio non è imputabile alla volontà del lavoratore e, quindi, consideriamo applicabile al caso di specie l’art. 1256 del codice civile (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”).
In tema di rapporto di lavoro, opportunamente, l’art. 3 del DPCM 23/2/2020 richiama l’applicazione del lavoro agile.
Con riferimento alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione delle scuole, il Ministero dell’Istruzione con apposito comunicato presente sul sito istituzionale di ieri, ha informato “che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”.
La sospensione disposta per uscite didattiche e viaggi di istruzione deriva da causa di forza maggiore. Ciò determina le conduzioni per procedere alla risoluzione dei contratti allo scopo stipulati per impossibilità (assolta e oggettiva) sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile (Impossibilità totale: Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”).
L’atto di risoluzione deve essere assunto dai Dirigenti delle scuole che hanno stipulato i contratti afferenti le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.
Lì, 24.02.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani