Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2020 sono stati pubblicati il D.L. 23/2/2020 n. 6 e un DPCM recante la stessa data. I provvedimenti citati contengono “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni attuative.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/2/2020 è stato pubblicato un DPCM avente stessa data concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge.
Nella stessa Gazzetta sono pubblicate le ordinanze datate 23/2/2020 emanate dal Ministro della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria (quest’ultima è datata 24/2/2020).
Nelle ordinanze riguardanti le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte si dispone la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado etc… etc… sino al 1° marzo 2020.
Nell’ordinanza riguardante la Liguria, si dispone invece solo la sospensione delle attività. Se vi è un problema di rischio per la salute delle persone il provvedimento della chiusura delle scuole (riguardante tutto il personale) è sicuramente più appropriato rispetto alla semplice sospensione. Invitiamo gli organi competenti ad assumere decisioni che siano quanto più possibile uniformi anche per evitare confusione e disparità di trattamento.
Il Presidente della Giunta Regionale delle Marche (in totale autonomia e senza coordinamento alcuno con il Governo e il Ministro della Salute) ha emanato l’ordinanza n. 1 del 25/2/2020 dove si limita a disporre nei confronti delle scuole la semplice sospensione (fino al 4/3/2020) e non la chiusura. Riteniamo questa decisione sbagliata e invitiamo il Presidente della Regione Marche a rivedere il suo provvedimento e a raccordarsi con il Governo.
Il DPCM del 25/2/2020 all’art. 1 c. 1 lett. b), c) e d) dispone quanto segue:
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Le scuole che hanno in programma viaggi, visite, scambi e uscite devono formalizzare la sospensione delle citate attività fino al 15/3/2020 alle imprese con le quali hanno stipulato dei contratti, richiamando espressamente il D.L 6/2020 e il DPCM del 25/2/2020. Ovviamente dovranno essere informati anche gli alunni e le loro famiglie.
L’art. 2 del DPCM 25/2/2020 dispone, opportunamente, anche in materia di lavoro agile. Si ricorda che il lavoro agile è applicabile anche alle amministrazioni pubbliche e, quindi, alle scuole (vedi direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 1/6/2017).
Lì, 26.02.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani