Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Febbraio 2020 (GU n.51 - Suppl. Ordinario n. 10) la Legge 28 Febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Queste, in sintesi, le disposizioni che riguardano (o possono riguardare) le istituzioni scolastiche:
· Articolo 1, commi 1 e 1-bis (Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)
Il comma 1 ed il comma 1-bis dell'articolo 1 modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella di cui al comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest’ultima data. La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.
· Articolo 1, comma 10-undecies (Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per alcune pubbliche amministrazioni).
Il comma 10-undecies dell’articolo 1 - inserito dalla Camera dei deputati - esclude - con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 - le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
· Articolo 1, commi 10-duodecies e 10-terdecies e articolo 7, comma 10-quaterdecies (Disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria).
I commi 10-duodecies e 10-terdecies dell’articolo 1 e il comma 10-quaterdecies dell’articolo 7 riguardano la disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, prevista dal d.lgs. 59/2017, e la procedura straordinaria per il reclutamento e l’abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). In particolare, tra l’altro, si differisce (dal 31 dicembre 2019) al 30 aprile 2020 il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente a un nuovo concorso ordinario.
· Articolo 6, comma 4 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica).
L’articolo 6, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
· Articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies (Curriculum della studentessa e dello studente)
Il curriculum di cui all’art. 21 c. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per l’a.s 2019/2020 (allegato al diploma di scuola secondaria di secondo grado) sarà su base sperimentale e facoltativa.
Nello stesso Viene eliminata la specifica sezione dove dovevano essere indicati i livelli di apprendimento conseguiti con le prove INVALSI, quindi i risultati della prova INVALSI non saranno indicati nel curriculum dello studente.
· Articolo 6, commi 5-novies e 5-decies (Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali).
Il comma 5-novies dell’articolo 6 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). Il comma 5decies differisce al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
· Articolo 6-bis (Assunzioni di dirigenti scolastici).
Viene consentita l’assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti. L’assunzione avviene nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e fermo restando il meccanismo autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997. A tal fine, si introduce il co. 2-bis nell’art. 2 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), che ha ulteriormente riformato la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
· Articolo 7, commi 10-sexies e 10-septies (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche).
I commi 10-sexies e 10-septies dell’articolo 7 autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall’a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall’a.s. 2018/2019, non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla L. di bilancio 2019. Conseguentemente, prevedono l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.
· Articolo 7, commi 10-octies e 10-novies (Incremento dell’organico del personale docente nella scuola secondaria di secondo grado).
Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi: a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata; b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza scolastica.
Lì, 03.03.2020
IL VICE PRESIDENTE
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IL PRESIDENTE
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Alessandra Ferrari
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Giorgio Germani
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.». (20A01353) (GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)