IL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” IN GAZZETTA UFFICIALE
Sintesi su alcune misure riguardanti le scuole, le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici.
DOCUMENTO - AGGIORNATO
In nottata è stato pubblicato in G.U. n. 70 del 17/3/2020 (serie generale) il D.L. 17/3/2020 n. 18 concernete “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il testo legislativo si compone di 127 articoli e alcuni di essi riguardano le scuole, le amministrazioni pubbliche (scuole comprese) e i dipendenti del settore pubblico.
Di seguito, con riserva di integrazioni e approfondimenti, gli articoli che riteniamo di maggiore e più diretto interesse:
- l’art. 24 estende i permessi retribuiti della L.104/1992 (art. 33 c. 3). Alle 3 giornate ordinarie, per ogni mese, si aggiungono 12 giornate complessive, usufruibili nei mesi di marzo e aprile. Ne consegue che le giornate di permesso retribuito nei due mesi di marzo e aprile passano da 6 a 18;
- l’art. 25 interviene su congedo e indennità dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico;
- l’art. 26 c. 2 relativamente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92) equipara il perdio di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
- l’art. 39 introduce una specifica disciplina per il lavoro agile, fino al 30/4/2020, riguardante i lavoratori disabili (art. 3 c.3 L.104/92);
- l’art. 42, al comma 2, prevede che in caso di accertata infezione da COVID-19 collegata all’attività lavorativa certificata dal medico, l’INAIL assicura la relativa tutela dell’infortunato;
- l’art. 63 introduce un premio di 100 € per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 €, per il mese di marzo 2020;
- l’art. 73 disciplina le modalità in videoconferenza delle riunioni degli organi collegiali, ma le scuole non sono espressamente indicate;
- l’art. 75 interviene su acquisti semplificati di sistemi informativi;
- l’art. 77 si occupa di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- l’art. 87 dispone in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche (scuole comprese) e procedure concorsuali. Il lavoro agile è “obbligatorio”, salvo eccezioni per attività indifferibili che richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro (nelle scuole queste attività sono limitatissime). Si prescinde da accordi individuali e obblighi informativi. Si possono usare anche gli strumenti del singolo dipendente. Nell’impossibilità di lavoro agile (da dimostrare) si ricorre a ferie pregresse, congedi, banca delle ore, rotazione ecc. ecc. Da ultimo si possono motivatamente esentare i dipendenti dal servizio e si stabilisce che il periodo di esenzione è servizio a tutti gli effetti. Dopo queste chiare disposizioni non vi sono più alibi per trattenere fisicamente in servizio (salvo rare eccezioni) il personale Ata delle scuole e lo stesso Dirigente scolastico. Le procedure concorsuali, anche qui salvo specifiche e indicate eccezioni, sono sospese per 60 giorni. In queste condizioni sarà difficile completare il concorso per assumere 2004 DSGA entro il 31/8/2020. Chiediamo al Ministero di valutare la possibilità di provvedere alle prove orali con modalità telematiche. Chiediamo, altresì, che la valutazione delle prove scritte venga urgentemente completata nelle Regioni ove ciò non è ancora avvenuto;
- l’art. 88 interviene sul rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto. La norma può riguardare le scuole con riferimento ai viaggi di istruzione e visite comunque denominate;
- l’art. 91 contiene disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento del COVID-19 e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici. Anche questa disposizione può riguardare alcune casistiche delle scuole con particolare riferimento a viaggi di istruzione etc… etc…;
- l’art. 103 contiene la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, compresi quelli disciplinari (comma 5);
- l’art. 104 proroga i termini di validità dei documenti di riconoscimento in scadenza al 31/8/2020;
- l’art. 107 prevede il differimento di termini amministrativo contabili, con particolare riferimento ai conti consuntivi dell’esercizio finanziario 2019. Per le scuole, sull’argomento, il Ministero dell’Istruzione era già intervenuto con la nota n. 279 dell’8/3/2020 a firma dei Capi Dipartimento. Detta nota sposta di 30 giorni tutti gli adempimenti, sul conto consuntivo, di cui all’art. 23 del D.I. 129/2018. Questo differimento, al termine massimo del 10/7/2020, potrebbe non essere sufficiente ove perdurasse lo stato emergenziale, con impossibilità (o difficoltà) di convocare la Giunta Esecutiva e il Consiglio d’Istituto;
- l’art. 120 presenta diverse disposizioni riguardanti le scuole in materia di acquisto di piattaforme didattiche a distanza. I finanziamenti saranno ripartiti con decreto ministeriale. Nelle scuole del primo ciclo si autorizza la sottoscrizione di contratti con Assistenti Tecnici sino al 30/6/2020 (1000 unità). Finalmente si apre una “breccia” per la presenza degli assistenti tecnici nelle scuole del I° ciclo. Ci auguriamo che questa misura diventi ordinaria e non solo emergenziale.
- l’art. 121 prevede misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari ed anche per il personale ATA.
È indubbio che il Governo ha prodotto uno sforzo rilevante sul piano normativo e finanziario. Di ciò si deve dare atto all’esecutivo ed anche alle forze politiche di opposizione che hanno fornito importanti contributi.
Su alcuni aspetti il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire urgenti e indispensabili chiarimenti ed indicazioni operative. Alcuni interventi (del tutto condivisibili) sono stati già “prodotti” con le note dipartimentali n. 388 del 17/3/2020 e n. 392 del 18/3/2020.
Li 18.03.2020, aggiornamento al 19.03.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani