DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie dei lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
ARTICOLI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA SCUOLA CON BREVI COMMENTI E VALUTAZIONI
Art. 24 – estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n° 104
Si prevede per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 l’incremento, a domanda, di ulteriori complessive 12 giornate dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità) per un totale di 18 giorni (3 + 3 +12) usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Fino a 15 giorni per congedo parentale straordinario retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni. Congedo non retribuito per tutta la durata dell’emergenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Su questa misura la nostra valutazione è positiva.
Art. 25 Congedi parentali
I dipendenti pubblici, quindi anche il personale della scuola, genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, a domanda, hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo parentale straordinario continuativo o frazionato con il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo. L’eventuale periodo di congedo parentale fruito nel corso dei periodi di sospensione dell’attività didattica è convertito nel congedo parentale straordinario con l’erogazione della relativa indennità e non è computato come congedo parentale. La fruizione del congedo di 15 giorni è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori. Per i genitori con figli in situazione di disabilità grave il limite dei 12 anni del bambino di cui al comma 1 viene meno. I dipendenti pubblici, genitori di figli con età tra i 12 ed i 16, anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa Tale congedo può essere fruito a condizione che l’altro genitore non fruisca di forme di sostegno al reddito o che abbia una prestazione lavorativa in corso. Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari Per fruire del beneficio il lavoratore presenta la domanda on-line all’INPS indicando il numero di giorni di indennità.
Su questa misura la nostra valutazione è positiva.
Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
I termini per la presentazione di NASpI e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni.
Le domande di NASPI presentate oltre i tradizionali termini saranno comunque valide e prevedranno il pagamento delle indennità dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Su questa misura la nostra valutazione è positiva.
Art. 87- Lavoro agile e sospensione delle procedure concorsuali per 60 giorni
Sul lavoro agile si rimanda ai documenti già pubblicati e resi disponibili (sito e checklist).
Sulle procedure concorsuali per sessanta giorni, dall’entrata in vigore del decreto, si stabilisce una sospensione per l’accesso al pubblico impiego. Fanno eccezione le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Possono essere concluse le procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, i procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica.
Relativamente al concorso per DSGA proponiamo che lo stesso venga portato a conclusione, in tempo utile per il 1° settembre 2020, utilizzando modalità telematiche per lo svolgimento delle prove orali. Sarà, altresì, indispensabile che nelle regioni dove ancora non si è provveduto alla correzione delle prove scritte, si proceda con la massima urgenza.
Art. 103 – Sospensione dei termini nelle procedure amministrative e disciplinari
Al fine del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data il periodo intercorrente tra tali date non si computa. I termini relativi ai procedimenti disciplinari pendenti al 23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data sono sospesi fino al 15 aprile 2020.
Su questa misura la nostra valutazione è positiva.
Art. 121 -Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
Per favorire la continuità occupazionale dei docenti titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria, il Ministero dell’istruzione assegna alle scuole le risorse finanziarie per stipulare/prorogare i contratti di supplenza, nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato sia al personale docente che ATA provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Valutazione positiva.
Perplessità sull’automatismo delle proroghe e sulla stipula di nuovi contratti di supplenze brevi e saltuarie. Se il titolare rientra, a nostro avviso, la supplenza non può essere prorogata: non si pagano due docenti per un solo posto. Peraltro, se non si indica il titolare assente il SIDI impedisce la stipula del contratto.
Sul personale ATA vale la stessa regola, per gli assistenti amministrativi (in caso di rientro del titolare) ed in casi particolari per gli assistenti tecnici.
La regola della proroga non può valere, a nostro avviso, per i collaboratori scolastici visto che la stragrande maggioranza degli stessi è stata esonerata dal servizio, né tantomeno ha la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative da remoto.
Lì, 20/03/2020
Il Vice-Presidente Vicario
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Il Presidente
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Sabato Simonetti
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Giorgio Germani
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