Nella tarda serata di ieri è stato emanato e pubblicato in G.U. (serie generale n. 76 del 22/3/2020) il DPCM del 22/3/2020 che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Coronavirus su tutto il territorio nazionale.
Le misure riguardano prevalentemente la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.
Per le pubbliche amministrazioni (scuole comprese) resta ferma quanto previsto, anzi prescritto, dall’art. 87 del D.L. 17/3/2020 n. 18. Quindi, lavoro agile, attività in presenza solo in casi eccezionali e urgenti, fruizione di ferie pregresse, congedi, banca delle ore e da ultimo esenzione dal servizio.
Viene introdotto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui si trovano. Si fa eccezione per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.
Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Quindi, tutto il personale delle scuole (dirigenti compresi) che si trova in un Comune diverso dalla sede di servizio non può e non deve spostarsi.
Nelle scuole si continua con la didattica a distanza e con il lavoro agile da casa. Pertanto, le scuole continuano la loro attività (agile e a distanza) ma gli edifici scolastici sono chiusi.
Le misure del Decreto hanno valore dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Lì, 23.03.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani