SCUOLE: L'EMERGENZA SANITARIA NON GIUSTIFICA LO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO PER SUPPLENZE QUANDO NON SERVONO

L’art. 121 del D.L. 17/3/2020 n. 18 contiene misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti brevi e saltuari nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche, disposti in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sulla base di tali misure le istituzioni scolastiche stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per potenziare le attività didattiche a distanza.

 

Il testo legislativo viene interpretato dal Ministero dell’Istruzione (vedi avviso sul SIDI di ieri e nota prot. 392 del 18/3/2020) estensivamente (a ns/avviso impropriamente) nel senso di disporre i contratti di supplenza breve anche dopo il rientro in servizio del titolare, con l’uso gergale del termine “a prescindere”, quasi fosse una battuta di Totò.

 

In condizioni di normale svolgimento delle attività didattiche in presenza (la scuola è fisicamente aperta e gli alunni la frequentano di persona) una proroga di supplenza breve e saltuaria con il docente titolare che rientra in servizio è assolutamente impensabile: una stessa cattedra non può essere occupata da due docenti e nelle stesse classi per una identica disciplina non possono andare due insegnanti.

In tempi di emergenza sanitaria, quando l’attività didattica si svolge a distanza ed è oggettivamente limitata per svariate ragioni, il Ministero dell’Istruzione intende consentire questa aberrazione logica (la compresenza virtuale a distanza), giuridica e finanziaria.

 

Ci domandiamo: chi farà lezione, chi darà i compiti, chi valuterà gli alunni, chi scriverà il registro elettronico, chi colloquierà con i genitori ecc. ecc. il docente titolare di cattedra o il suo supplente? In caso di divergenze sullo svolgimento dell’attività di insegnamento chi decide il titolare o il suo supplente? Quelle poste vi sembrano domande oziose o pongono questioni concrete di non poca rilevanza se si deciderà (ci auguriamo il contrario) di seguire gli intendimenti ministeriali?

 

È vero c’è una gravissima e inedita emergenza sanitaria ma non per questo ci è permesso abbandonare i canoni della razionalità e del comune buon senso.

Con tutto il rispetto per il Ministero dell’Istruzione, nell’interpretazione che fornisce della norma (il citato art. 121) notiamo uno smarrimento preoccupante di razionalità e buon senso, con l’aggravante di uno sperpero di pubblico denaro per prestazioni non necessarie e che non sarà possibile rendere.

 

Lì, 25.03.2020

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 25/03/2020
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 26/03/2020 09:01:09
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