MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE ATA ED EDUCATIVO A.S. 2020/2021
PREMESSA
Con OO.MM. 182 e 183 del 23-03-2020 sono state impartite le disposizioni per la mobilità in ottemperanza al CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale, possono, invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).
Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande al Sidi.
2. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di
reclamo.
SCADENZARIO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITÀ
DOCENTI
Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.
Educatori
Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.
ATA
Il personale ATA potrà presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.
Insegnanti di religione cattolica
Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 1° luglio 2020.
PERSONALE DOCENTE
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA VOLONTARIA DI MOBILITA’ NEL TRIENNIO:
1) Che a seguito di domanda volontaria (mobilità territoriale o professionale) hanno richiesto una preferenza di scuola e sono stati soddisfatti nei movimenti relativi all’a. s. 2019/2020;
2) Che a seguito di domanda volontaria (mobilità territoriale o professionale) hanno richiesto nel corso della 1^ fase, una preferenza con codice di distretto sub-comunale e sono stati soddisfatti nei movimenti in una scuola in esso compreso;
3) Che a seguito di domanda volontaria hanno richiesto nel corso della 2^ fase il trasferimento da posto comune a posto di sostegno o viceversa e sono stati soddisfatti nei movimenti relativi all’a.s. 2019/2020
4) Che a seguito di domanda volontaria hanno richiesto nel corso della 3^ fase la mobilità professionale e l’hanno ottenuta nell’a.s. 2019/2020
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA VOLONTARIA DI MOBILITA’ PER I QUATTRO ANNI SUCCESSIVI:
1) Chi è stato immesso in ruolo in data 01/09/2019 per effetto del Decreto Direttoriale 85 del 1 febbraio 2018 - Bando di concorso riservato abilitati individuato con D.M.631 del 25 settembre 2018 - Procedura concorso per titoli ed esami dlgs 59/17;
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA VOLONTARIA DI MOBILITA’
1) Chi nel corrente anno scolastico 2019/2020 ha ur rapporto di lavoro a T.D., è stato individuato per il 3° anno FIT nell’a.s. 2018/2019 che ha prorogato il periodo di prova per legittimi motivi o in caso di valutazione negativa dello stesso;
Le condizioni sopra richiamate non si applicano in caso di:
a) A tutti i docenti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra;
b) In caso di soprannumerarietà/esubero, il docente è tenuto a presentare domanda di trasferimento, in assenza il movimento è disposto d’ufficio;
c) Ai docenti titolari con contratto FIT nell’a.s. 2018/2019 confermati in ruolo il 1° settembre 2019 in seguito di esito positivo del periodo di prova (possono presentare domanda di mobilità volontaria).
d) Ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenze (art. 13 CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza;
e) I docenti immessi in ruolo (DDG 85/2108) individuati con D.M. 631/2018 che beneficiano della Legge 1004/92 art. 33 comma 5 o comma 6, purché la condizione sia sopravvenuta successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (26 marzo 2018)
FASI DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ (SIA PER IL PEROSNALE DOCENTE CHE ATA)
ü I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
ü II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
ü III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
I docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.
Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è ai codici degli ex CTP (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono richiedibili come preferenza con specifico codice.
In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l’istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato ha barrato la specifica casella del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.
ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE
Per le cattedre orario esterne, si chiarisce che sono state superate le precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti secondari di secondo grado, tranne per i corsi serali, per la scuola secondaria di 1° e 2° grado le cattedre possono essere interne oppure aticolate su più scuole, nello stesso comune o comune diversi.
Il CCNI 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo- domanda, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:
a) solo cattedre interne
b) cattedre orario esterne stesso comune
c) cattedre orario esterne tra comuni diversi Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l’ordine di viciniorità del bollettino.
Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, l’assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).
Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali
La mobilità dei licei musicali, rispetto allo scorso anno scolastico per i quali era prevista una fase derogatoria rispetto alle disposizioni generali, per l’anno scolastico 2020/2021si adottano le procedure comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola, sulla piattaforma di istanze on-line.
Sedi carcerarie – scuola primaria
I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni compreso l’anno in corso, possono acquisire la titolarità su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all’Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).
Docenti in esubero nella provincia
I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.
Docenti in esubero nazionale
I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.
Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, verranno trasferiti
d’ufficio (secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.
Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d’ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.
Precedenze
Con le 3 fasi nelle operazioni, è esprimibile la preferenza sintetica del comune (o distretto sub comunale) attraverso lo specifico codice anche per i docenti.
Il sistema delle precedenze (art.13 per i docenti e art.40 per il personale ATA); se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalle OO.MM., l’interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.
Sia la preferenza sintetica per l'intero comune che quella del distretto sub comunale, possono essere precedute dall’indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.
Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.
Insegnanti di religione Cattolica
Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.
Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.
La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
PERSONALE EDUCATIVO
L’Ordinanza Ministeriale ha confermato la procedura di presentazione delle domande con modalità online. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.
Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità (art.28 comma 1).
Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell’istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.
PERSONALE ATA
La mobilità per il personale ATA è disciplinata agli artt. da 34 a 49 del CCNI. Gli interessati potranno presentare due distinte domande se intendono trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.
Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola/distretto/ comune/provincia/ sede CTP.
Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 619 (ex co.co.co transitato nei profili ATA), e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, è assegnata la titolarità sull’istituzione scolastica presso la quale è stata disposta l’assunzione in servizio sul posto accantonato.
Il suddetto personale non partecipa alle procedure di mobilità per l'a.s. 2020/2021 (CCNI art.34 commi 4-5).
Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA.
Per l’a.s.2019/2020 i posti che si rendono vacanti presso gli istituti oggetto dell’accordo, non sono disponibili per la mobilità in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo (CCNI art.36).
Individuazione del soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento", confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del CCNI.
Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.
Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 37 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:
- Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso.
- Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano state espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art 40 del CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.
Altro personale ATA
Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo di dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ad amministrativi cui si applica l’art. 44. confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del CCNI.
I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 dell’art. 45 CCNI, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all'ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.
L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità specificate al comma 19 dell’art 45 sub I, II, II, IV.
Lì, 31.03.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE
Sabato Simonetti
Si potranno esprimere preferenze di: scuola – comune – distretto - provincia (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati. Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s 2018/19 risulta essere sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo) “non è esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso. Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.