Ancora una volta le disposizioni emanate nella Circolare n. 2 del 02 Aprile 2020 del Ministro per la P.A. ribadiscono quanto già affermato dagli interventi legislativi precedenti.
Sul lavoro agile, così, la Circolare conferma che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Quindi le Amministrazioni attraverso il lavoro agile rispondono alla chiamata sullo smart working limitando la presenza del personale negli uffici solo per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
Quanto sopra anche attraverso uno snellimento delle procedure a monte previste:
per l’attuazione del lavoro agile le amministrazioni “prescindano dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”. In sintesi, è dunque ammessa la deroga all’accordo individuale (articolo 18 l. 81/2017), all’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22 l. 81/2017) e alle comunicazioni relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (articolo 23 l. 81/2017).
Quali gli strumenti e le modalità per attuare il lavoro agile?
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e, in tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (comma 2).
La ratio del legislatore è quella di offrire alle amministrazioni un ventaglio di strumenti - ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, e altri analoghi istituti, ove previsti dalla contrattazione medesima - modulabili, a seconda delle necessità organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all’intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente.
E solo dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Si ribadisce che:
La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.
E si specifica che, comunque:
qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza il lavoratore sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. Rimane in capo all’Amministrazione (nel nostro caso la scuola) la gestione del personale, quindi le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e da ciò discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.
Non è necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta di lavoro agile.
Nel caso di impossibilità di ricorrere al lavoro agile e nel caso di non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dalla normativa vigente, ovvero: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti è possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l’istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell’erogazione del trattamento accessorio.
L’eventuale decisione di esentare il lavoratore dal servizio dovrà essere motivata e comunque presuppone una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.
Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.
Non rientrano nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse.
Tenendo conto di quanto fin qui detto, la parola d’ordine è, adesso più che mai, lo snellimento delle procedure:
Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
Anche di fronte all’individuazione di attività indifferibili si sottolinea che le stesse non necessariamente presuppone siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro. Al contrario, le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio - sia con modalità agile.
Lo stesso lavoro agile svolto in periodo di prova è comparabile a servizio effettivamente prestato e quindi utile ai fini del compimento del periodo di prova.
D’altro canto gli istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione lavorativa.
Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario.
Soffermiamo, inoltre la nostra attenzione sul passaggio della Circolare che riguarda la sospensione delle procedure concorsuali fino al 17 Maggio 2020, ovvero:
le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura. In altri termini, rileva la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale.
Come Associazione reiteriamo la richiesta già inviata al Ministero il 23 MARZO 2020 (qui il documento https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=5580).
Chiediamo, nuovamente, che si proceda con l’emanazione di un apposito provvedimento che consenta lo svolgimento delle prove orali in modalità telematica.
La richiamata necessità delle nuove assunzioni, oltre che dare sbocco occupazionale a tanti giovani laureati e non solo, deriva dall’enormità dei posti vacanti nel profilo professionale dei Direttori SGA già nel corrente a.s. (2.907 su 7.859); posti che aumenteranno di qualche centinaio con il prossimo a.s. 2020/2021, per effetto dei pensionamenti.
Lì, 4 Aprile 2020
Alessandra Ferrari
Vice Presidente ANQUAP area Centro d’intesa con il Presidente
Giorgio Germani