Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Giovanna Boda
Via PEC dppr@postacert.istruzione.it
Gent.ma Dott.ssa Boda,
con la presente vogliamo segnalare alcune problematiche relative alla gestione dell’HDAC-Coronavirus dove, con il nobile intento di fornire assistenza e consulenza alle Istituzioni Scolastiche, vengono pubblicate delle risposte alle FAQ.
Il problema nasce quando, dalla sera alla mattina, alcune risposte già pubblicate vengono modificate o addirittura rimosse.
E’ il caso della FAQ F000216 (riportata di seguito) che ora non è più presente nell’elenco delle risposte date. Peraltro, proprio questo indirizzo era tra i più attesi poiché il tema della connettività sta creando non poche difficoltà alle istituzioni scolastiche
“Con riferimento al quesito posto, si raccomanda di verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, sono ammesse le seguenti fattispecie: - rimborso da parte della scuola, previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della SIM dati e del relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica; - in casi di assoluta necessità, su richiesta formale della famiglia e previa disponibilità della documentazione fornita dalla famiglia stessa, la scuola può acquistare la SIM dati e pagare il relativo canone per conto della famiglia. Il canone deve essere pagato per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica. Qualora la famiglia sia già in possesso della SIM dati, la scuola potrà rimborsare la spesa relativa al canone della SIM dati con le modalità di cui sopra e sempre fino al termine delle attività connesse alla didattica. In tutti i casi, sarà cura dell'Istituzione scolastica individuare, in base al numero di richieste ricevute, al budget disponibile e ai prodotti disponibili sul mercato, l'importo massimo spendibile per ogni alunno. Resta inteso che destinatarie di tali risorse saranno le famiglie meno abbienti. Si rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica l'individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti digitali, mediante la formulazione di criteri concordati con il Consiglio di Istituto e/o la Giunta esecutiva ove sono presenti tutte le componenti scolastiche, privilegiando gli alunni meno abbienti o con disabilità. Con riferimento ai criteri selettivi, a titolo esemplificativo, sarà possibile fare ricorso a modelli ISEE o alle graduatorie utilizzate precedentemente per l'assegnazione di altre tipologie di risorse (ad esempio. buoni libro)”.
Inoltre, vengono date risposte ai quesiti che non vengono pubblicate nell’apposita sezione ma che diventano comunque di dominio pubblico poiché condivise nei vari gruppi social di Dirigenti, DSGA e Amm.vi.
E’ il caso della risposta relativa alla richiesta del CUP per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 120, lett. b) del DL 17/2020.
“Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è strettamente correlata alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e, pur non essendo sempre obbligatoria, deve essere prevista per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5° della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nel caso in esame si evidenzia che:
* le risorse di cui all'art. 120, lettera b) del DL 18/2020 sono state inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale", che si configura come spesa in conto capitale (riferita agli investimenti). Per tali investimenti risulta dunque necessario richiedere il CUP.
* le risorse di cui all'art. 120, lettere a) e c) del DL 18/2020 sono invece sul medesimo capitolo: "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale", che rientra tra le spese correnti. Per queste ultime, alla luce della normativa non è obbligatoria la richiesta del CUP”.
Nel merito, la risposta ci sembra poco condivisibile alla luce di quanto previsto dalla “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che prevede quattro condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP:
1. la presenza di un decisore pubblico;
2. la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
3. la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
4. la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.
Nel caso in esame, stante la situazione emergenziale, mancano ben due condizioni su quattro:
- “la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti”
- “la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo”
Quindi, a nostro parere, per i finanziamenti previsti in via emergenziale dal DL “Cura Italia”, il CUP non andrebbe richiesto.
E’ sicuramente legittimo modificare, integrare o annullare una risposta già data e pubblicata nella sezione FAQ ma occorre lasciarla in pubblicazione segnalando, eventualmente, le modifiche apportate e la data delle stesse e/o l’eventuale annullamento della risposta.
Diversamente l’HDAC, anziché il “canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche”, rischia di diventare causa di disorientamento e cattivo indirizzo dell’azione amministrativa ed anche didattica delle scuole.
In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti.
lì, 04/04/2020 Il Presidente ANQUAP Giorgio Germani