La competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione con nota n. 8615 del 5/4/2020 (in piena emergenza si lavora anche la Domenica delle Palme) fornisce alle Scuole alcuni chiarimenti e informazioni sull’attuazione dell’art. 121 del D.L. 18/2020, in materia di supplenze brevi e saltuarie.
La nota fa espresso richiamo alla precedente n. 392 del 18/3/2020 emanata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
In estrema sintesi questi i contenuti:
- le scuole non devono fare nessun calcolo per le risorse spendibili. La rilevazione della spesa e il suo andamento rispetto al dato storico compete al Ministero e si fa su base nazionale;
- la norma decorre dalla data della sua entrata in vigore, il 17 marzo 2020;
- nel mese di marzo le supplenze conferite, come risultanti dal SIDI, sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio;
- le scuole protranno conferire supplenze per le sole finalità e secondo le modalità della normativa vigente in via ordinaria;
- il Ministero effettuerà una nuova rilevazione dei contratti stipulati alla data del 15/4/2020. Per assicurare questa finalità di monitoraggio e controllo della spesa, le scuole debbono inserire tempestivamente i contratti al SIDI, in sostituzione del docente assente, e validare quelli esistenti. Queste operazioni, osserviamo noi dell’Anquap, riguardano anche il personale Ata ove ne ricorrano le condizioni.
Lì, 06.04.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani