Il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 (G.U. n. 93 del 8/4/2020), entrato in vigore dal 9 Aprile 2020, contiene misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato.
Esaminiamo di seguito il testo.
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
Queste le misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 (art. 1).
In primo luogo la previsione dell’adozione di una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, contenenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti che di seguito andremo ad esaminare. Le stesse definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.
Viene fissata una data, 18 Maggio 2020 (sparti acque), dalla quale si ipotizzano specifiche disposizioni.
Nell’ipotesi che l’attività didattica riprenda in presenza prima del 18 Maggio e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza.
Le ordinanze di cui sopra, in deroga alle previsioni D.lvo n. 62/17 e il DPR n. 122/09, disciplinano:
- requisiti di ammissione alla classe successiva delle scuole secondarie tenuto conto del recupero degli apprendimenti di cui sopra e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta (in deroga all’art. 5 c. 1 - Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado - e art. 6 del D.lvo 62/17 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo - e art. 4 commi 5/6 del DPR 122/09 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado).
- le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale con specifiche disposizioni per i candidati privatisti. (in deroga agli artt. 8 e 10 del D.lvo 62/17 – Svolgimento ed esito dell’esame di stato, Esame di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti).
- modalità di costituzione e nomina delle commissioni per esame secondaria di secondo grado prevedendo la composizione solo con membri appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e con Presidente esterno (in deroga all’art. 16 c. 4 del D.lvo 62/17 - Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione Commissione e sede di esame).
- le prove dell’esame di stato conclusivo prevedendo la sostituzione della seconda prova nazionale con una prova predisposta dalla commissione affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, (in deroga agli artt. 17-18 del D.lvo 62/17- Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione - Prove di esame, esiti dell’esame).
Quindi:
L’esame di maturità manterrà tre prove, gli scritti e il colloquio, anche se è prevista una rimodulazione della seconda prova nazionale e le commissioni saranno tutte interne, ad eccezione del Presidente che sarà un membro esterno.
Per l’esame di licenza media si potrebbe prevedere l’eliminazione delle prove scritte e del colloquio.
Nell’ipotesi che l’attività didattica non riprenda in presenza prima del 18 Maggio, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza (oltre alle misure di cui sopra).
Le ordinanze, in deroga alle previsioni D.lvo n. 62/17 e DPR n. 122/09, disciplinano:
- Valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali anche in modalità telematiche (in deroga all’art. 2 del D.lvo n. 62/17 – Valutazione nel primo ciclo - e art. 4 DPR 122/09 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado)
- la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017– Svolgimento ed esito dell’esame di stato, Esame di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti).
- Per l’esame della scuola secondaria di secondo grado eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio stabilendone contenuti, modalità e punteggi e specifiche previsioni per i candidati esterni (in deroga agli artt. 17-18 del D.lvo n. 62/17 - Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione - Prove di esame, esiti dell’esame).
- La revisione dei criteri per l’attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio (in deroga al D.lvo 262/07)
Quindi:
L’esame di maturità si limiterebbe al solo colloquio.
La valutazione finale dell’alunno prenderebbe il posto dell’esame di licenza media.
Limitatamente all’ a.s. 2019/2020 ai fini dell’ammissione all’esame di stato si prescinde dal possesso dei seguenti requisiti:
- Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado art 5 c. 1 D.lvo n. 62/17).
- Art. 6 D.lvo n. 62/17 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo)
- Partecipazione prove INVALSI come requisito di ammissione all’esame conclusivo primo ciclo (Art 7 c. 4 D.lvo n. 62/17 - Prove nazionali sugli apprendimenti scuola secondaria primo grado)
- Partecipazione prove INVALSI come requisito di ammissione dei candidati privatisti agli esami di stato primo ciclo (art. 10 c. 6 D.lvo n. 62/17)
- Ammissione esami di stato secondo ciclo candidati interni: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, partecipazione prove INVALSI, svolgimento dell’attività PCTO ex alternanza scuola - lavoro, votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline o votazione inferiore ai sei decimi con delibera del Consiglio di classe motivata (art. 13 c. 2 D.lvo n. 62/17).
- Ammissione candidati esterni esami di stato secondo ciclo subordinata alla partecipazione alle prove INVALSI, nonché allo svolgimento dell’attività PCTO ex alternanza scuola - lavoro. (Art. 14 c. 3 D.lvo n. 62/17 ultimo periodo).
Le esperienze PCTO - ex alternanza scuola lavoro - saranno comunque oggetto del colloquio d’esame.
Per l’esame di stato secondo ciclo nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio fino ad un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove pari almeno a cinquanta punti, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.
I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo.
Queste le misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (art. 2)
Anche per il regolare avvio dell’a.s. 2020/2021 è prevista l’adozione di una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, aventi per oggetto misure su:
- definizione data avvio delle lezioni d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico.
- adattamento e modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato.
- eventuale conferma, nel caso l’attività didattica non riprendesse in presenza entro il 18 Maggio 2020, per l’a.s. 2020/2021 dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/20.
Si confermano le disposizioni secondo le quali in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. I Dirigenti Scolastici e il personale ATA sempre in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, continueranno a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Inoltre, si dispone che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge sono attuate nell’anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 326 del 3 giugno 2015 e successive integrazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, con specifiche disposizioni per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L’art. 4 interviene sul tema delle prove concorsuali, con espresso richiamo all’ art. 87 c. 5 del D.L. 18/2020.
L’Anquap continua a sostenere l’ineludibile esigenza, e l’urgenza, di portare a compimento il concorso per 2004 posti di Direttori SGA. Si tratta solo di correggere le prove scritte nelle regioni, ove ciò non è già avvenuto, e di svolgere le prove orali in modalità telematica, come previsto dal citato art. 87.
In tema di reclutamento dei Direttori Sga, si rinnova la richiesta di procedere all’assunzione dei candidati ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive del passaggio dall’area B all’area D.
Infine si torna nuovamente a sollecitare una soluzione, con procedura selettiva, per gli assistenti amministrativi facenti funzione che da anni sostituiscono i Direttori Sga.
Lì, 09/04/2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: si reputa utile comunicare che, sempre in data 8 aprile 2020, è stato emanato il D.L. 23/2020 concernente: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
Nel testo del decreto segnaliamo i seguenti articoli:
- l’art. 21 riguardante i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020;
- l’art. 22 su consegna e trasmissione telematica della certificazione unica entro il 30 aprile 2020