(Dall’art. 103 del D.L. 18/2020 all’art. 37 del D.L. 23/2020)
DOCUMENTO
Per le Amministrazioni pubbliche lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e i termini dei procedimenti disciplinari sono prorogati dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.
Lo stabilisce l’art. 37 del D.L. 8/4/2020 n. 23 che modifica i commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18.
Nella sostanza:
- per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi, a domanda o d’ufficio, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le amministrazioni pubbliche, scuole comprese, sono comunque tenute ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
- i termini dei procedimenti disciplinari dei pubblici dipendenti, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, sono sospesi sino al 15 maggio 2020. Ne consegue che i termini interni al procedimento e quello finale sono prorogati di 60 giorni (il periodo intercorrente tra il 17/3 - entrata in vigore del D.L. 18/2020 - e il 15 maggio 2020).
Lì, 22.04.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani