Aggiornamento codici SIDI PER I NUOVI CONGEDI LEGATI AL COVID-19 - Contributo professionale

La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero dell’Istruzione in data 22 aprile 2020  ha provveduto ad aggiornare i codici al SIDI relativamente ai nuovi permessi e congedi previsti dal D.L. 18 del 17/03/2020.

L’aggiornamento dei codici per i nuovi congedi, consentono, ove è possibile, legare le nuove assenze del personale ai contratti di supplenza da redigere al SIDI, eventualmente vi siano le condizioni per nomine  di un supplente. 

Di seguito i codici introdotti:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1.             Categoria “RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI”, Codici PE26 (Assenze personale di ruolo)/PN26 (Assenze personale a tempo determinato) ‐ Permesso in qualità di portatore di handicap o per assistenza a familiare portatore di handicap ‐ Covid 19 Usufruibile dal 17/3/2020 al 30/04/2020 D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 24. Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è  incrementato  di  ulteriori  complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2.      Categoria “RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI”, Codici PE27 (Assenze personale di ruolo)/PN27 (Assenze personale a tempo determinato) ‐ Permesso orario in qualità di portatore di handicap o per assistenza a familiare portatore di handicap ‐ Covid 19; 19 Usufruibile dal 17/3/2020 al 30/04/2020. DL 18 del 17/03/2020 . Art. 24 1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

3.      Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B028 (Assenze personale di ruolo)/HH28 (Assenze

personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 nei primi dodici anni di vita del

minore; Usufruibile dal 5/3/2020 al 30/04/2020

 D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 23
 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo 2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi  9  e  10, per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione, calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione figurativa.
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo parentale.
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9  e  10,  per  il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12 anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
 4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non lavoratore.
 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto  di  astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei  servizi  educativi  per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza  corresponsione  di  indennita'  ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
DL 18 del 17/03/2020 . Art. 25
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano gia' fruendo di analoghi benefici

 

4.         Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B029 (Assenze personale di ruolo)/HH29 (Assenze

personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 figlio con handicap in situazione di

5.    gravità senza limiti di età; Usufruibile dal 5/3/2020 al 30/04/2020

D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 23
 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo 2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi  9  e  10, per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione, calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione figurativa.
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo parentale.
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9  e  10,  per  il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12 anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
 4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non lavoratore.
 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto  di  astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei  servizi  educativi  per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza  corresponsione  di  indennita'  ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
DL 18 del 17/03/2020 . Art. 25
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano gia' fruendo di analoghi benefici.

 

6.        Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B030 (Assenze personale di ruolo)/HH30 (Assenze

personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 dai dodici ai sedici anni di vita del

minore. D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 23
 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo 2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi  9  e  10, per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione, calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione figurativa.
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo parentale.
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9  e  10,  per  il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12 anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
 4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non lavoratore.
 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto  di  astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei  servizi  educativi  per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza  corresponsione  di  indennita'  ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
DL 18 del 17/03/2020 . Art. 25
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano gia' fruendo di analoghi benefici.

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

7.    Categoria “CONGEDI PARENTALI” codice HH28  CONGEDO PARENTALE COVID-19 NEI PRIMI DODICI ANNI DI VITA DEL BAMBINO  D.L. 18 del 17/03/2020  art. 25 comma 1; art 23 , comma 1 (Decreto cura Italia) . Usufruibile dal 5/3/2020 al 30/04/2020

8.      Categoria “CONGEDI PARENTALI” codice HH29  CONGEDO PARENTALE COVID-19  FIGLIO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ SENZA LIMITI DI ETA’  D.L. 18 del 17/03/2020  art. 25 comma 1; art 23 , comma 5 (Decreto cura Italia). Usufruibile dal 5/3/2020 al 30/04/2020

9.      Categoria “CONGEDI PARENTALI” codice HH30  CONGEDO PARENTALE COVID-19 DAI DODICI  AI SEDICI ANNI DI VITA DEL MINORE D.L. 18 del 17/03/2020  art. 25 comma 1; art 23 , comma 6 (Decreto cura Italia).  Usufruibile dal 5/3/2020 al 30/04/2020

10.               Categoria “RIPOSI E PERMESSI” codice PN26    PERMESSO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - COVID-19   D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 24
1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive dodici giornate
usufruibili  nei mesi di marzo e aprile  

11.         Categoria “RIPOSI E PERMESSI” codice PN27    PERMESSO ORARIO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - COVID-19  D.L. 18 del 17/03/2020 . Art. 24
1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Usufruibile dal 17/03/2020 al 30/04/2020                                    

 

Lì, 23/04/2020

 

Sabato  Simonetti

responsabile ufficio studi e consulenza del personale 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... 2020_04_23_aggiornamento_codici_sidi_cov.pdf


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 23/04/2020
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 23/04/2020
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Autore: Sabato Simonetti Pagina letta 3595 volte



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