SCUOLE CHIUSE ED EFFETTI CONSEGUENTI (Offerta formativa e prestazioni lavorative)

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato decisioni governative, parlamentari e ministeriali (a volte anche regionali e comunali) che hanno imposto la chiusura degli edifici scolastici per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza ed anche di quelle afferenti i servizi amministrativi, tecnici e generali.

Questa condizione obbligata va avanti dal 5 marzo 2020 e impone alle scuole di decidere, con atti formali, su una diversa organizzazione dell’offerta formativa ed una nuova formulazione del piano delle attività del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario. È ovvio che le modifiche introdotte hanno effetto anche sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.

La diversa organizzazione dell’offerta formativa comporta una revisione del Piano triennale dell’offerta formativa (il PTOF) con riferimento a tutti gli aspetti progettuali e particolare attenzione alla progettazione curricolare.

Si passa dalla didattica in presenza a quella a distanza con inevitabile ridefinizione degli orari di insegnamento, per la semplice ragione che una cosa è tenere gli alunni in aule, laboratori e palestre ed altra cosa in collegamenti audiovisivi, ammesso e non concesso che tutti siano in possesso di strumenti adeguati per quantità e qualità.

 La riorganizzazione dell’offerta formativa si porta appresso l’esigenza di aggiornare i piani delle attività di tutto il personale delle scuole con tutte le distinzioni del caso.

Per i docenti il piano dispone che per tutta la durata della didattica a distanza si lavora da remoto, nel rispetto degli obblighi contrattuali per le attività di insegnamento e per quelle funzionali all’insegnamento. Eventuali esigenze di presenza fisica nelle scuole, per attività impossibili da remoto, devono formare oggetto di specifico e motivato provvedimento dirigenziale. Le riunioni degli organi collegiali alle quali i docenti sono tenuti si svolgono a distanza.

Gli insegnati assegnati alle classi devono impartire le lezioni secondo gli orari definiti nel nuovo piano e riportare nel registro elettronico le attività svolte.

Il nuovo piano indica anche le attività degli insegnanti incaricati del potenziamento e di quelli che svolgono funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico. Anche per il potenziamento e la collaborazione sarà doveroso render conto del lavoro svolto.

Per il personale Ata il nuovo piano dispone che per tutta la durata della didattica a distanza, o dello stato di emergenza, si applica il lavoro agile con prestazioni lavorative da remoto e l’uso di strumenti digitali messi a disposizione dalla scuola o strumenti propri ; strumenti che devono consentire l’accesso a tutte le piattaforme alle quali i singoli dipendenti sono abilitati, nonché i necessari collegamenti interni ed esterni abitualmente intrattenuti, anche con l’uso del telefono.

Eventuali esigenze di presenza fisica nelle scuole, per indifferibili attività in presenza, devono formare oggetto di specifico e motivato provvedimento dirigenziale.

Le prestazioni orarie contrattualmente stabilite devono essere rispettate, mantenendo l’articolazione oraria su cinque o sei giorni settimanali in orario antimeridiano e/o pomeridiano.

Nell’impossibilità di ricorrere al lavoro agile si farà ricorso alle ferie pregresse (entro il 30 aprile), ai congedi, ai riposi compensativi e alla rotazione nei casi di edifici temporaneamente ed eccezionalmente aperti. Esperite tutte le possibilità dianzi elencate il personale sarà esentato dal servizio con apposito provvedimento a firma congiunta del Dirigente e del DSGA. Il periodo di esenzione costituisce servizio a tutti gli effetti. Nei casi di esenzione dal servizio possono rientrare i collaboratori scolastici, i cuochi, i guardarobieri e gli infermieri, in parte anche gli Assistenti Tecnici.

Il lavoro svolto con modalità agile sarà oggetto di apposito resoconto.

In base alla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 dell’1/4/2020 le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non sono compatibili con il lavoro agile e, quindi, non si ha diritto a remunerazione o riposi compensativi, salvo eccezioni che il Dirigente (o il DSGA nel caso del personale ATA) può motivatamente prevedere e autorizzare.

 

Non è da escludere che le nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative possano comportare anche un aggiornamento della contrattazione integrativa di istituto.

 

Lì, 27.04.2020

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

P.S.: questi i riferimenti normativi sugli argomenti trattati:

  • per il PTOF l’art. 1 c. 14 e seguenti della Legge 107/2015;
  • per il piano annuale delle attività del personale docente l’art. 28 c. 4 CCNL 2007 e l’art. 28 CCNL 2018;
  • per il personale ATA l’art. 53 CCNL 2007 come modificato dall’art. 41 c. 3 CCNL 18/4/2018.

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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 27/04/2020
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 27/04/2020 08:50:25
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