Come è noto, la disciplina vigente in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria.
Il D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, persegue l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.
La scuola è, indubbiamente, ambiente di lavoro per il personale che vi presta servizio e costituisce luogo ideale per promuovere e divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, dal 2015 resa obbligatoria anche per gli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già ASL).
Con questo documento, in considerazione delle attività da porre in essere in questo momento emergenziale dovuto al COVID-19, vediamo i compiti e le responsabilità circa la figura del medico competente e la sua nomina, a tal uopo, per il reclutamento le scuole possono scegliere di organizzarsi in maniera autonoma o costituirsi in rete.
Da una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, pare che il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).
Giova rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.
Pertanto tutte le istituzioni scolastiche ed educative devono dotarsi della figura del medico competente in quanto all’interno delle II.SS. ci sono alcuni lavoratori i cui profili professionali sono esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.
La presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è necessaria.
Da una lettura coordinata delle norme su elencate, sembra emergere con chiarezza un elemento: la procedura di norma seguita dai datori di lavoro nella scuola (dirigenti scolastici) per quanto riguarda l’eventuale nomina del medico competente è cronologicamente scorretta.
Infatti in molti casi risulta che prima il dirigente provvede ad effettuare, di norma autonomamente, una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro di riferimento, per decidere poi, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico competente.
Dal dettato normativo, invece, discende che è senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica.
Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera a), di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.
Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, i fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi in ambito scolastico, e sui quali si ritiene di richiamare l’attenzione:
- rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti)
- rischio biologico (personale scolastico)
- rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno)
- rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio)
- rischio rumore (insegnanti)
- rischio stress lavoro-correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping profession a fenomeni di usura psicofisica)
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza
Si rammenta anche che l’attività di insegnamento, ai sensi del documento rilasciato in argomento dalla Conferenza Stato Regioni del 2006, rientra a pieno titolo tra le 14 attività lavorative per le quali, data la loro rischiosità, è fatto espresso divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Costatato che la nomina del Medico Competente è un obbligo, in quanto la mancata nomina prevede delle sanzioni– sia penali che amministrative – non può che ritenersi superficiale l’affermazione che la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente che collabora con il Dirigente Scolastico in primo luogo nella valutazione dei rischi e nella conseguente stesura del DVR.
Se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, dove in questo periodo c’è bisogno di implementare ulteriori interventi organizzativi oltre quelli predisposti nell'ordinarietà.
La Valutazione dei Rischi aziendale dovrebbe già contenere il capitolo del “ rischio biologico”, anche se inteso come rischio INDIRETTO (esposizione non deliberata ad agenti chimici) e non per l’uso deliberato di specifici agenti biologici; stante quella che potremmo definire una “globalizzazione negativa” di nuovi e sempre più subdoli rischi per i luoghi di lavoro, ritengo che un capitolo ampliato su questi “rischi” andrebbe sempre compreso nel Documento completo, anche per una sempre maggiore “promozione della salute”.
Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi. Ai sensi della normativa vigente e dei provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato attuale non si ritiene giustificata, a nessun titolo, la sospensione della sorveglianza sanitaria; pur riconoscendo l’opportunità che vengano garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro da assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, si ritiene che eventuali soluzioni difformi dalle previsioni della normativa vigente, che comporterebbero non solo il venir meno di una delle misure generali di tutela della salute dei Lavoratori, ma anche violazioni di specifici obblighi da parte del Datore di Lavoro e del Lavoratore (oltre che del Medico Competente), debbano essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia. Nell’attuale quadro normativo, nelle more di un chiarimento di livello nazionale, si ritiene comunque possibile che, perdurando l’emergenza sanitaria e in casi selezionati, il Medico Competente possa, in coscienza e responsabilità, redigendo uno specifico atto certificativo, prolungare per un periodo di tempo limitato la validità dei giudizi di idoneità precedentemente espressi, in accordo con il lavoratore interessato.
La Circolare del ministero della Salute per il tramite della DG della prevenzione sanitaria Ufficio IV prot n. 14915 del 29 aprile 2020 avente per oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, evidenzia anzitutto la necessità di un approccio integrato nella valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale nell’emergenza pandemica, rimarcando che l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia nella fase successiva, deve assolvere al duplice obiettivo di garanzia della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché, in una logica più ampia di tutela del bene salute, della salute della collettività costituzionalmente tutelati.
La centralità del ruolo del Medico Competente nella prevenzione tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, già conclamata in regime di ordinario svolgimento delle attività lavorative, risulta accentuata in fase di emergenza pandemica, durante la quale si concreta ulteriormente il suo ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
La circolare ministeriale di seguito affronta il tema della sorveglianza sanitaria con particolare riferimento alla fase di riavvio della attività lavorative nel contesto emergenziale pandemico, richiamando come il medico competente, in base all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., svolga una serie di attività anche di natura collaborativa col datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione in ordine alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché infine nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile u.s., contribuendo a far sì che tali misure siano attinenti alle specifiche attività produttive e realtà aziendali cui si riferiscono, in un’ottica di miglioramento continuo della loro efficacia. Viene inoltre richiamato il ruolo di collaborazione del Medico Competente nelle attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto in ambito lavorativo, aggiornando progressivamente il datore di lavoro circa strumenti divulgativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il diffondersi di informazioni sbagliate“l’infodemia.”
Vengono a tal proposito individuati i principali contenuti informativi destinati ai lavoratori circa gli obblighi di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale, di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro quali il mantenimento della distanza di sicurezza, il rispetto del divieto di assembramento, l’osservanza delle regole di igiene delle mani e l’utilizzo di adeguati dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Passando al Documento di valutazione dei rischi viene evidenziata la necessità di adottare una serie di azioni utili ad integrarlo in tema di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, possibilmente in una logica di coinvolgimento del Medico Competente sin dalle fasi di individuazione delle strategie prevenzionistiche aziendali anche in riferimento agli aspetti correlati ad eventuali fragilità e laddove ciò non fosse possibile, provvedendo a cura del datore di lavoro a fornirgli specifiche informazioni in merito alle azioni già previste al fine di agevolare, nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, l’individuazione di eventuali prescrizioni/limitazioni per l’efficace formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
Al riguardo viene rilevato come una modalità organizzativa che ha consentito di mantenere in attività numerosi lavoratori consentendo una efficace misura di contenimento del contagio senza significative ricadute su alcuni settori del sistema produttivo, sia stato il lavoro a distanza. Tale diversa modalità di erogazione della prestazione lavorativa tuttavia implica una collaborazione del Medico Competente col datore di lavoro per la corretta individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitarne l’isolamento sociale oltre che di garantirne il benessere psico-fisico.
Lì, 06.05.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE
Sabato Simonetti