Al M.I.
Alla Direzione Generale per il Personale scolastico
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e
per i sistemi informativi e la statistica
PEC: dgcasis@postacert.istruzione.it
PEO: dgcasis.uff3@istruzione.it
Oggetto: Richiesta di inserimento nuovo codice assenze in SIDI per la gestione dei permessi in ore relativi all’art. 32, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018.
L’Art. 32 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 ha previsto che i permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possano essere utilizzati anche “ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”, senza prevedere limiti giornalieri riferiti a tale modalità di fruizione:
“I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Ad oggi in SIDI è presente l’istituto giuridico codificato con PE17 che permette l’inserimento al massimo di due ore giornaliere.
Per quanto sopra, si richiede l’attivazione di un nuovo codice SIDI ai fini della rilevazione degli eventuali permessi ad ore di cui alla legge 104/92 art. 33 comma 3 in ragione di quanto previsto dal CCNL del 19/4/2018 all’art. 32, comma 1.
Tale nuovo codice, a nostro parere, non deve prevedere un limite di ore giornaliero, in quanto le 18 ore mensili possono essere fruite con un’articolazione anche diversa rispetto al massimo delle due ore giornaliere, poiché espressamente prevista dal CCNL succitato senza specifica di nessun limite.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Lì, 28/05/2020
IL PRESIDENTE ANQUAP
Giorgio Germani