In piena emergenza COVID il Governo ha emanato il D.L. 8 aprile 2020 n. 22 che è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020 n. 41. Il testo legislativo si occupa della regolare conclusione e dell’ordinato avvio dell’anno scolastico e di svolgimento degli esami di Stato.
Nel corso dell’esame parlamentare l’ANQUAP ha presentato, insieme all’ANP e ad FP-CIDA, alcuni specifici emendamenti che non sono compresi nel testo definitivo.
È nostra opinione che si sia persa un’occasione importante in ordine alle seguenti rilevanti tematiche per il corretto funzionamento delle istituzioni Scolastiche ed Educative.
Non si è voluto abrogare la norma sulle scuole sottodimensionate alle quali non possono essere assegnati in via esclusiva un Dirigente Scolastico ed un Direttore SGA. In questo modo si penalizzano le scuole sottodimensionate e si determina un eccessivo gravame lavorativo sui Dirigenti (in reggenza) e i Direttori (in assegnazione) nelle citate Istituzioni Scolastiche.
Non ci si è preoccupati di istituire l’organico degli Assistenti Tecnici nelle scuole del 1° ciclo e dei Licei Classici, così da sostenere la didattica laboratoriale e, a determinate condizioni, anche la didattica a distanza.
Non si è voluto decidere che all’esito del concorso a 2004 posti di Direttori SGA gli idonei saranno assunti su tutti i posti vacanti e disponibili, con il rischio che le assunzioni a tempo indeterminato avvengano solo sui posti accantonati nel corrente anno scolastico e sui pensionamenti dal 1° settembre 2000. Sempre in materia di Direttori SGA, non si è trovata una ragionevole soluzione per le centinaia di Assistenti Amministrativi che da anni svolgono con impegno e sacrificio le funzioni superiori (doppiamente superiori) di Direttori SGA.
Lì, 09.06.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani