Il Ministro dell’Istruzione, in esecuzione di specifiche disposizioni di legge, ha emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 che disciplina in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ed anche delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee).
L’Ordinanza determina, con decorrenza dall’1/9/2020, il superamento del regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007 n. 131 che per anni ha disciplinato la materia.
Il testo si compone di 16 articoli che in parte costituiscono novità e in parte codificano conferme in un quadro legislativo e contrattuale non facile da coordinare.
La novità principale è nelle GPS cui si fa ricorso, per le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE.
Sulla disponibilità dei posti e tipologia delle supplenze vi è un richiamo espresso anche all’organico dell’autonomia (art. 2 comma 2), così come sull’attribuzione delle ore residue pari o inferiori alle sei ore settimanali (art. 2 comma 3).
Le istanze di inserimento possono essere presentate (dal 22/7/2020 al 6/8/2020) in una sola provincia unicamente in modalità telematica (art. 7), mentre i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze per la costituzione delle GPS sono determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti (art. 3 comma 3).
La valutazione dei titoli dichiarati è proposta dal sistema informatico (come già avviene da anni nelle procedure di mobilità) e della stessa sono competenti (e responsabili) gli Uffici Scolastici Provinciali. Con siffatta disciplina di presentazione delle istanze (solo dichiarazioni) e di computo dei punteggi in via informatica non si comprende il significato giuridico (e operativo) dell’eventuale ricorso a deleghe verso le scuole polo, anche considerando che le scuole effettueranno i controlli delle dichiarazioni presentate all’atto della stipula del primo contratto di lavoro (vedasi i commi 4, 5 e 7 dell’art. 8, oltre il già richiamato art. 3 comma 3).
Su questo tema delle deleghe pervengono segnalazioni che lascerebbero presagire un ricorso generalizzato di deleghe alle scuole; un ricorso del tutto privo di razionalità e senso logico. Peraltro, come noto, siamo in piena emergenza di chiusura dell’anno scolastico e di preparazione del nuovo con tutte le incertezze e criticità legate al Covid-19. È su questi aspetti che le scuole sono impegnate e devono misurarsi e non certo su una procedura burocratica che finalmente è stata informatizzata.
Su altri aspetti dell’Ordinanza torneremo in un periodo successivo, anche con riferimento alla disciplina delle conferme (art. 13 comma 12) ove non si può dimenticare quanto previsto dal CCNL su setti giorni prima e sette giorni dopo un periodo predeterminato di sospensione delle attività didattiche (art. 40 comma 3 CCNL 29/11/2007).
Lì, 22.07.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani